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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 19769/2026

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ERARDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 297/2026 -Udienza del 08 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 D.P.R. n. 445/00.

Rilevato che tutti i motivi di ricorso — che deducono rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa assoluzione con formula più ampia ai sensi dell'art. 530 co.1 cod. proc. pen. (primo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa assoluzione con formula dubitativa ai sensi dell'art. 530 co. 2 cod. proc. pen. (secondo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato (terzo motivo) — sono inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

Ritenuto che tali motivi sono parimenti manifestamente infondati in quanto basati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Che, invero, la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine all'impossibilità di procedere a un'assoluzione piena nel merito (cfr. pagg. 5 della sentenza impugnata).

Nel caso in esame, la ratio decidendi della pronunzia impugnata si fonda sugli incontestati insegnamenti delle Sez.

U. Tettamanti secondo cui, di fronte alla prescrizione (non rinunziata, come in questo caso) il proscioglimento nel merito può intervenire solo nel caso di evidenza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERARDO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 297/2026 -Udienza del 08 aprile 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 D.P.R. n. 445/00. Rilevato che tutti i motivi di ricorso — che deducono rispettivamente violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa assoluzione con formula più ampia ai sensi dell'art. 530 co.1 cod. proc. pen. (primo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'omessa assoluzione con formula dubitativa ai sensi dell'art. 530 co. 2 cod. proc. pen. (secondo motivo); violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato (terzo motivo) — sono inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Ritenuto che tali motivi sono parimenti manifestamente infondati in quanto basati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Che, invero, la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine all'impossibilità di procedere a un'assoluzione piena nel merito (cfr. pagg. 5 della sentenza impugnata). Nel caso in esame, la ratio decidendi della pronunzia impugnata si fonda sugli incontestati insegnamenti delle Sez. U. Tettamanti secondo cui, di fronte alla prescrizione (non rinunziata, come in questo caso) il proscioglimento nel merito può intervenire solo nel caso di evidenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammiss P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19769/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris