CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13098/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella del Tribunale di Cremona, con cui il predetto è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui di all'art. 186, comma 2 lett. b) e 2-bis, cod. strada. La difesa lamenta carenza di motivazione in ordine allo specifico motivo di doglianza con cui era stata dedotta l'inidoneità delle analisi cliniche alla dimostrazione del reato; inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della guida in stato di ebbrezza con riferimento ai criteri di valutazione della prova adottati; inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata acquisizione del consenso del ricorrente per procedere ad accertamenti sanitari invasivi richiesti dalla P.G. nell'ambito delle verifiche sullo stato di ebbrezza; inosservanza delle norme stabilite a pena d'inutilizzabilità in relazione all'acquisizione probatoria degli esiti degli esami effettuati senza valido consenso in violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello, sviluppando un percorso argomentativo conforme alle risultanze rappresentate in motivazione ed immune da aporie di ordine logico, ha chiarito che il ricorrente fu estratto dalla sua vettura dopo essere andato fuori strada e dopo avere urtato durante il percorso i veicoli di altri automobilisti. Giunto in ospedale per essere soccorso fu sottoposto ad accertamenti alcoolimetrici e tossicologici che rivelarono lo stato di ebbrezza. L'esito di tali accertamenti fu rilasciato dal laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche dell'[OSCURATO:PERSONA] di Cremona. Dimesso dall'ospedale il giorno successivo, il ricorrente non ricordava nulla dell'accaduto. La difesa sostiene come non vi sia certezza in ordine al tipo di accertamento compiuto sulla persona dell'imputato per verificare lo stato di ebbrezza: dagli elementi in atti e dalla motivazione espressa dai giudici di merito risulterebbe che il ricorrente non sia stato sottoposto ad esame ematico ma ad analisi delle urine. Tale modalità non sarebbe idonea a dimostrare lo stato di ebbrezza al momento del fatto. Il rilievo è manifestamente infondato. Il fatto che il ricorrente sia stato sottoposto esclusivamente al prelievo delle urine è circostanza rimasta indimostrata. Il certificato rilasciato dal laboratorio di analisi dell'ospedale di Cremona indica il tasso alcolemico presente nell'imputato all'atto dell'accertamento. Ciò è sufficiente per ritenere acclarata la sussistenza della fattispecie di reato in contestazione. Oltretutto, come osservato dai giudici di merito, la condotta di guida anomala (il ricorrente, sula base delle testimonianze raccolte, procedeva a "zig zag"), la fuoriuscita dalla sede viaria, lo scontro con altri veicoli ed il fatto che il ricorrente dopo il ricovero in ospedale non fosse in grado di ricordare dove si trovasse la sua vettura, sono elementi che avvalorano l'attendibilità del certificato di analisi e che dimostrano la condizione di ebbrezza in cui versava il ricorrente quando si pose alla guida del veicolo. Ogni ulteriore doglianza è, del pari, manifestamente infondata. Il mancato previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima di procedere all'accertamento è vizio sanato dalla scelta dell'imputato di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato (cfr. Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 282245 - 01:"In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 438, comma 6-bis, e 464 cod. proc. pen., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna"). A ciò deve aggiungersi che il ricorrente, al momento del ricovero, come ha sottolineato la Corte di merito, non era in grado di comprendere alcun avviso. La mancanza di consenso al prelievo è irrilevante ai fini della validità degli accertamenti volti alla verifica del tasso alcolemico, avendo più volte affermato questa Corte che: "In tema di guida in stato di ebbrezza, il prelievo di campioni biologici (sangue ovvero urine e saliva) compiuto presso una struttura sanitaria non per motivi terapeutici, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, al solo fine di accertare il tasso alcolemico del soggetto per la ricerca della prova della sua colpevolezza, non richiede uno specifico consenso dell'interessato, oltre a quello eventualmente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accertamento" (così Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017, Rv. 272334 - 01. Conformi: n. 10605 del 2012 Rv. 254933 - 01, n. 1522 del 2013 Rv. 258490 - 01, n. 54977 del 2017 Rv. 271665 - 01). Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28