CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] eAue 0-(0 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Palermo del 15 aprile 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. per ingiustificato diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. 2.2. Violazione dell'art. 163 cod. pen. per la mancata concessione della sospen- sione condizionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine al primo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'en- tità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non po- tendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, la guida spericolata del ciclomotore in zona cen- tralissima della città in misura tale da poter arrecare gravi danni all'incolumità delle persone e al precedente specifico. Si tratta di circostanze indiscutibilmente significative, rientranti tra i parametri espressamente considerati dall'art. 133 cod. pen.. Il ricorrente si limita ad evidenziare che l'andatura del Vitale era solo barcollante e non spericolata, alla luce di quanto indicato dal teste di P.G. ascoltato nel corso del dibattimento. Egli, tuttavia, non allega il verbale di tale deposizione ai fini dell'auto- sufficienza del ricorso. 2. In relazione al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza moti- vazionale circa il diniego della sospensione condizionale della pena, il Collegio condi- vide l'orientamento secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di pren- dere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, [OSCURATO:PERSONA]- menico, Rv. 263534). Nel caso di specie, la Corte d'appello, al fine di negare il beneficio, formula una specifica prognosi in base alla quale il Vitale non si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati, evidenziando la pericolosità della condotta e il precedente penale. Il ricorrente evidenzia la sussistenza di alcuni fattori a sé favorevol, ma la Corte di appello, con motivazione immune da censure, ha logicamente escluso l'incidenza di tali fattori, riconoscendo maggiore rilievo alla non meritevolezza del beneficio pre- cedentemente concesso. 3. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende