CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Campobasso riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Campobasso del 27 novembre 2020, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di peculato continuato (artt. 81 e 314 cod. pen.) alla pena di anni tre di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, al risarcimento dei danni in favore della parte civile, disponendo la confisca della somma di euro 9.933,71. In particolare, la Corte di appello riduceva la pena principale ad anni due e mesi due di reclusione, per effetto della concessione delle attenuanti generiche, confermando nel resto. Secondo l'imputazione, [OSCURATO:PERSONA], quale consigliere regionale del Molise e capogruppo di un gruppo consiliare, nel periodo gennaio-dicembre 2012, si sarebbe appropriato o avrebbe favorito l'utilizzo per fini diversi da quelli istituzionali della somma di 9.933,71 euro, costituenti parte dei contributi regionali destinati al funzionamento del suo gruppo consiliare, dei quali aveva la disponibilità per ragione del suo ufficio. Le sentenze di merito avevano accertato che l'imputato, come capogruppo, aveva la diretta gestione delle somme assegnate per il funzionamento del suo gruppo consiliare e, in tale veste, era obbligato a rendicontarle; che tutte le spese - indicate dettagliatamente nella imputazione - erano intestate direttamente al predetto e non al gruppo consiliare ed erano prive di collegamento con le finalità istituzionali dei contributi. In particolare, si trattava di spese per il pagamento di traffico telefonico e per l'acquisto di oggettistica presso una gioielleria, di carburante e di libri sulla storia del Molise. Anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale, le medesime spese non erano risultate riconducibili in ogni caso all'attività del gruppo consiliare. L'acquisto di gadgets natalizi con il logo del partito o di libri (con fattura in entrambi i casi intestata all'imputato) da donare ai propri elettori e simpatizzanti, quant'anche genericamente provata dalla difesa tale finalità, finiva per assolvere una funzione utilitaristica e personale dell'imputato. Le spese per il carburante, prive dell'indicazione della targa del veicolo, erano relative a viaggi fatti a Roma con la autovettura del ricorrente per generici motivi istituzionali (erano stati accertati soltanto non precisati trasferimenti e non nell'esclusivo interesse del gruppo), erano risultate prive di verificabilità circa la destinazione all'attività del gruppo rispetto a quella personale o anche propria dell'attività di consigliere (sostenibile con apposita somma versata mensilmente per tale titolo). Le spese di telefonia, le cui ricevute recavano come destinatario la persona dell'imputato, erano risultate riferite ad un'utenza personale del ricorrente (assegnata al predetto, dipendente della Asrem, come socio del Cral e non erano distinguibili da quelle per il traffico privato o relative all'attività di consigliere, anch'esse mensilmente sovvenzionate). In sede di appello, la Corte territoriale rimarcava la genericità dei documenti di spesa (acquisto di carburante per autovettura neppure indicata e privo di oggettivo riferimento all'attività del gruppo consiliare; pagamento di traffico,- telefonico per utenza mobile non riferibile al gruppo consiliare) neppure sanabile ex post (quanto alla causale della spesa), avendo le testimonianze introdotte dalla difesa non fornito elementi univoci a tal fine; nonché la intestazione personale dei giustificativi di spesa. Quanto poi in particolare ai gadgets e ai libri, si trattava di spese che non risultavano inerenti al funzionamento del gruppo consiliare. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato. Per comprovare l'assunto che il ricorrente avrebbe utilizzato per scopi personali o comunque estranei alle finalità istituzionali dei contributi, la Corte di appello si è basata su una motivazione incomprensibile e priva di pregio. Le duplici funzioni svolte - consigliere e capo gruppo di un gruppo consiliare - non costituivano un elemento rafforzativo degli oneri di rendicontazione, posto che tra gli emolumenti spettanti all'imputato a titolo di consigliere regionale e i rimborsi erogati per il funzionamento del gruppo consiliare non vi era alcun nesso giuridico. Il ricorrente per queste ultime spese ha presentato la dovuta rendicontazione che aveva superato il vaglio dell'Ufficio di Presidenza (a conferma della regolarità e pertinenza delle spese). A fronte di tale situazione fattuale, era quindi onere dell'Accusa dimostrare gli elementi costitutivi del reato. Né poteva essere dirimente la irregolarità contabile delle spese, posto che la mera inadeguatezza dei giustificativi contabili non poteva essere sufficiente a provare il reato di peculato (in tal senso Cass. n. 21166 del 2019; Cass. n. 38245 del 2019). La difesa aveva poi dimostrato con testi la pertinenza di spese di carburante e telefonia al funzionamento del gruppo. Sul punto la Corte di appello ha sminuito in modo errato tali prove, sostenendo che poteva esserci una commistione tra le due attività di consigliere e di capogruppo. Commistione che doveva far protendere piuttosto per l'assoluzione, stante il ragionevole dubbio sulla effettiva destinazione delle somme. Ancora una volta, inoltre, la Corte di appello ha preteso dall'imputato (con l'inversione degli oneri probatori) la prova a propria discolpa rispetto a spese regolarmente rendicontate ed approvate (in tal senso, si richiama Cass. n. 14167 del 2019). 2.2. Violazione dell'art. 314 cod. pen. con riferimento al principio di tassatività della prova extra penale e violazione dell'art. 47 cod. pen.; vizio di motivazione.[OSCURATO:PERSONA] modo apodittico la Corte di appello ha ritenuto come spese non inerenti al funzionamento del gruppo consiliare talune spese (oggetti con il logo del partito e libri per la promozione del Molise) che erano invece finalizzate alla diffusione nella società civile della conoscenza dell'attività del gruppo consiliare. Va evidenziato che la norma di riferimento (la L.R. n. 20 del 2021. - rectius 1991) non conteneva specifici parametri di riferimento per consentire all'imputato di stabilire quali fossero le spese rimborsabili. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato. Da quanto precede emerge la assenza di dolo e sul punto la motivazione è carente. Esistevano elementi sintomatici della buona fede del ricorrente (la trasparenza nella rendicontazione; la finalità non privata delle spese; la genericità della normativa di riferimento). 2.4. Violazione di legge in relazione alla ritenuta continuazione (artt. 81 e 314 cod. pen. La Corte di appello non ha motivato adeguatamente su tale punto, oggetto di appello (si era dedotto che si era in presenza di un'unica condotta appropriativa in relazione all'unitaria rendicontazione delle spese per l'anno 2012). La Corte di appello, nel porre in evidenza che non si trattava di contributo erogato una tantum a rendiconto approvato, non ha considerato che la stessa legge regionale, richiamata per valutare la condotta del ricorrente, prevede che i presidenti dei gruppi consiliari presentino entro il 31 gennaio di ogni anno all'ufficio di Presidenza un rendiconto articolato sulla utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente. In ogni caso la normativa regionale prevede che una parte del contributo annuale sia erogato a rate trimestrali anticipate. Il capo di imputazione inoltre fa riferimento esclusivamente alle spese rendicontate e approvate. 2.5. Richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen. Il pagamento delle spese processuali e la pretesa restituzione delle somme già versate costituisce un grave ed irreparabile danno a discapito del ricorrente, perché il rimborso non ha alterato l'andamento della Regione Molise e non ha determinato un danno in re ipsa (non è stata ravvisata una responsabilità contabile del ricorrente).[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso declina censure inammissibili. Ciononostante, va rilevata d'ufficio la illegalità della pena accessoria (Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Rv. 276320), non oggetto del ricorso, per le ragioni che saranno precisate al § 6. 2. Il primo motivo - relativo all'elemento oggettivo del reato di peculato - è reiterativo di questioni sollevate con l'appello e alle quali la Corte di appello ha fornito una risposta immune da vizi rilevabili in questa sede. 2.1. In primo luogo, il ricorrente critica in modo aspecifico un passaggio della motivazione della sentenza impugnata che veniva soltanto a rispondere all'assunto difensivo circa il coevo status di consigliere regionale. La Corte di appello ha ragionevolmente ritenuto che proprio tale status non solo non venisse ad elidere l'obbligo di palesare la giustificazione della spesa nella documentazione contabile, ma anzi costituiva ragione per rafforzare tale obbligo così da evitare ogni commistione tra le imputazioni delle spese e ampliare illegittimamente il già corposo plafond erogato al ricorrente mensilmente per le sue spese personali per il suo mandato elettivo. 2.2. Quanto agli oneri probatori, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto già affermati da questa Corte in tema di peculato. Si è infatti stabilito che il reato di peculato consiste nella appropriazione del denaro di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per motivi di ufficio e non nella irregolarità della tenuta della documentazione contabile inerente alla gestione dello stesso. Quest'ultima circostanza può certamente essere un sintomo della condotta di appropriazione, ma non potrà costituire prova incontrovertibile della appropriazione né, tantomeno, costituirà l'appropriazione in sé. Pertanto, il semplice dato della insufficiente giustificazione offerta dalla documentazione contabile delle spese operate dal pubblico ufficiale può servire a ritenere configurabile una responsabilità di natura amministrativa e contabile del pubblico ufficiale, ma non può da sola essere sufficiente ad integrare una responsabilità penale dell'agente per peculato, che necessita della prova della concreta appropriazione del denaro, cioè della sua destinazione a finalità privatistiche (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019; Sez. 6, n. 29887 del 27/03/2019, Rv. 277408; Sez. 6, n. 21166 del 09/04/2019, Rv. 276067). Tuttavia, in determinate situazioni, l'inadeguatezza contabile giustificativa delle spese portate a rimborso può contribuire, in modo indiretto ma dirimente, alla formazione del substrato probatorio utile a sostenere il giudizio di responsabilità. Si tratta di situazioni " altamente significative", rispetto alle quali la genericità dei giustificativi di spesa assume una pregnante valenza probatoria perché manca in radice la possibilità di collegare l'impiego del denaro alle funzioni istituzionali del gruppo anche attraverso la sistematica elusione delle regole disciplinanti le modalità di adempimento dell'obbligo di rendicontazione di caso in caso riscontrate (Sez. 6, n. 3664 del 26/11/2021, dep. 2022; Sez. 6, n. 11001 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278809; Sez. 6, n. 21166 del 09/04/2019, Rv. 276067). In altri termini, la prova della destinazione dei fondi a finalità personali o comunque diverse da quelle consentite può dirsi raggiunta anche, in via indiziaria, quando, in assenza di univoche indicazioni di segno contrario, sia prodotta documentazione in alcun modo riconducibile a talune delle causali di spesa previste o priva 'Cii)della giustificazione causale della spesa, richiesta dalla normativa anche solo implicitamente in vista della previsione di una rendicontazione della spesa, suscettibile di controllo. Nel caso in esame, la Corte di appello ha da un lato valorizzato il dato obiettivo della assenza in tutte le spese rendicontate di una qualche pur apparente giustificazione e riferibilità al gruppo consiliare (tutte erano prive di minimi riferimenti al gruppo consiliare o ad attività di esso), pur necessarie per l'obbligo di rendicontazione imposto al capogruppo dalla normativa all'epoca vigente, ma ha evidenziato le connotazioni specifiche e dirimenti di siffatta incompletezza anche alla luce della verifica in dibattimento della giustificazione anche solo ex post della spesa. Il quadro emergente acquistava pertanto una valenza probatoria altamente significativa, nei termini sopra precisati. Quanto agli esiti dell'istruttoria dibattimentale, il ricorrente ha avanzato rilievi generici e di merito sulla portata delle prove difensive, non consentiti in questa sede, mentre la valutazione operata dai giudici di merito alla luce dei dati esposti nelle sentenze risulta non presentare salti logici o palesi incongruenze. 3. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente. Quanto osservato al paragrafo che precede, in ordine alla riferibilità oggettiva delle spese effettuate alla finalità istituzionale dei contributi, consente di ritenere manifestamente infondate le censure avanzate, avendo anche su tali punti la Corte di appello offerto una motivazione immune dai vizi segnalati (che a tratti attengono viepiù a profili di puro merito). In particolare, la sentenza impugnata ha correttamente escluso profili di mera colpa nella condotta del ricorrente o la rilevanza del dubbio o dell'interpretazione errata della normativa regionale da parte di quest'ultimo.La normativa di riferimento (L.R. n. 20 del 4 novembre 1991) delimitava - anche nella versione all'epoca vigente - la funzione del contributo in esame "all'assegnazione dei mezzi finanziari e del personale necessario per il funzionamento dei Gruppi consiliari" (art. 1) e quindi la sua destinazione al solo "funzionamento di ciascun gruppo consiliare" (art. 3), prevedendo l'obbligo in capo ai Presidenti dei gruppi consiliari di presentare alla chiusura dell'anno un "rendiconto articolato circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati" (art. 4). Da tale combinato disposto appare pacifico che la spesa dovesse essere assistita da adeguata documentazione a supporto, al fine di offrire altrettanto adeguata dimostrazione della "pertinenza" delle spese de quibus ad un concreto ed attuale interesse esclusivo del gruppo consiliare di appartenenza. Diversamente opinando, verrebbero meno la ragione sia del rendiconto sia del finanziamento. Correttamente, infine, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante ad escludere il reato la circostanza che il rendiconto sia stato nel caso in esame approvato (si è in presenza di prassi o di tolleranza o di omissioni contra legem, che attengono alla fase successiva del controllo sulla spesa, ma che non incidono sulla consumazione del reato). 4. Neppure ha fondamento il quarto motivo sulla continuazione. La Corte di appello ha adeguatamente inquadrato la condotta illecita al momento della illecita appropriazione che veniva a consumarsi con la erogazione del denaro per le spese oggetto di imputazione e non con la successiva rendicontazione finale (art. 5: "Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei [OSCURATO:PERSONA] presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale un rendiconto articolato circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente"), che costituisce il resoconto ad opera del presidente sulla complessiva (e non solo personale) utilizzazione dei fondi attribuiti al gruppo consiliare. Il ricorrente confonde poi la erogazione del contributo al gruppo da parte dell'Ufficio di Presidenza con le modalità di spesa da parte dei consiglieri di tali somme. 5. La richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile è originariamente inammissibile. Le sentenze di merito contengono infatti soltanto una generica condanna del ricorrente al risarcimento del danno (Sez. 6, n. 40543 del 27/10/2010, Rv. 248749). Inoltre, in sede di appello tale punto non è stato neppure oggetto di - impugnazione (così da determinare il verificarsi di una preclusione in questa sege).A ciò va aggiunto che il potere della Corte di cassazione di sospendere, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen., l'esecuzione della condanna civile non riguarda la parte inerente il ristoro delle spese processuali sostenute dalla parte civile (Sez. 1, n. 4908 del 19/12/2012, dep. 31/01/2013, Rv. 254702). 6. Come già premesso, deve essere d'ufficio infine rilevata la illegalità della pena accessoria. La Corte di appello, nel ridurre la pena principale per effetto della concessione delle attenuanti generiche, non ha applicato quanto disponeva, ratione temporis, l'art. 317-bis cod. pen., secondo cui "La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea". Tale norma è più favorevole dell'attuale versione dell'art. 317-bis cod. pen., come modificata dalla I. 9 gennaio 2019, n. 3, che riserva la interdizione temporanea a condanne per pene meno elevate (un tempo non superiore a due anni) o che hanno riconosciuto taluni fattori attenuanti (la circostanza di cui all'art. 323-bis, primo comma cod. pen.) e comunque stabilendone una durata che aggrava il trattamento sanzionatorio. Pertanto, si impone all'annullamento in parte qua della sentenza impugnata e il rinvio degli atti alla Corte di appello di Salerno per la determinazione della misura della interdizione temporanea dai pubblici uffici, secondo i principi indicati da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 19108 del 16/02/2021, F., Rv. 281560). Per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici u