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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26041/2026

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o [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA].3978/2019 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 941/2020Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 26041/2026Data pubblicazione 01/10/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.050,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 29/09/2026Rosanna Angarano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA].3978/2019 depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 941/2020Numero sezionale 2080/2026Numero di raccolta generale 26041/2026Data pubblicazione 01/10/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.050,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 29/09/2026Rosanna Angarano
Sentenza Cassazione n. 26041/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris