CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021
Cassazione n. 36616/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 9/10/2020 ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di RAVENNA il 22/1/2020 e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 73 DPR 309/1990 e 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -violazione di legge "in relazione alla mancata assoluzione dell'imputata"; -violazione di legge "in relazione alla mancata qualificazione del reato di ricettazione come fatto di particolare tenuità"; -violazione di legge "in relazione alla mancata esclusione della recidiva"; -violazione di legge "in relazione all'eccessivo trattamento sanzionatorio inflitto all'imputata". 2. Il ricorso è inammissibile. Nei motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità, al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen. con riferimento agli scatoloni di calze da uomo, al riconoscimento della recidiva e alla quantificazione della pena. Le doglianze, formulate erroneamente nei termini della violazione di legge ma che afferiscono alla completezza e logicità della motivazione, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra quella di primo grado, infatti, ha fornito corretta e adeguata risposta alle medesime censure già proposte nei motivi di appello e ora reiterate. 2.1. Diversamente da quanto indicato nell'impugnazione la Corte territoriale: i. con i riferimenti alle modalità di rinvenimento della sostanza stupefacente (occultata dentro un cuscino) e alla presenza di un bilancino ha dato conto delle ragioni per le quali il significativo quantitativo di cocaina non era riferibile ad un uso personale; ii. con il riferimento al luogo dove era conservata la carabina ha evidenziato il motivo per il quale ha coerentemente ritenuto che la ricorrente dovesse rispondere della ricettazione della stessa quanto meno a titolo di concorso; iii. con il riferimento ai quantitativi (24 prosciutti disossati; 44 valigette con posate da tavola, 3 scatolini di calze da uomo) ha indicato la ragione sulla quale ha fondato la conclusione in ordine alla provenienza illecita di tali merci e alla consapevolezza della ricorrente sul punto. A fronte di tale motivazione le censure, che tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, sono manifestamente infondate.Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.2. La conclusione della Corte territoriale quanto alla impossibilità di riconoscere l'ipotesi attenuata di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. è corretta. A fronte della quantità dei beni oggetto del reato di ricettazione e della presenza tra questi della carabina, infatti, i fatti non sono qualificabili come di particolare tenuità, ipotesi riconoscibile solo nel caso in cui, all'esito di una valutazione complessiva, il fatto risulti in concreto di minima offensività (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/201, Gavitone, Rv. 271154). 2.3. La motivazione in ordine all'applicazione della recidiva, con il riferimento alla circostanza che gli attuali reati sono stati commessi dalla ricorrente nel corso dell'esecuzione della misura degli arresti domiciliari, è adeguata e coerente. Ragione questa per la quale il giudizio sull'aggravamento della pericolosità dell'imputata formulato non è sindacabile in questa sede. 2.4. Con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputata, infine, la Corte territoriale, che ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e ridotto la pena, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA]