CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12254/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 maggio 2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto le istanze presentate dagli odierni ricorrenti, volte ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate disposto, contestualmente alla condanna per reato urbanistico resa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con sent. Tribunale di Napoli 21 novembre 2007, divenuta definitiva. 2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione a diversi profili: - per essere stato ritenuto il suo difetto di legittimazione sull'erroneo rilievo, contrastante con la documentazione in atti, che egli non avesse provato la qualità di comproprietario dell'immobile oggetto di demolizione; - per essere stato ritenuto che le doglianze proposte al giudice dell'esecuzione fossero la mera riproposizione di doglianze precedentemente avanzate, in altro procedimento, dalla condannata [OSCURATO:PERSONA]; - per essere stato ritenuto, con l'acritico recepimento delle osservazioni rese dal consulente tecnico del pubblico ministero e trascurando i rilievi resi dal proprio consulente di parte, che la demolizione del fabbricato fosse tecnicamente possibile senza arrecare pregiudizi ad altro, vicino, stabile, perfettamente legittimo, di proprietà di esso ricorrente, erroneamente ritenendo che le due proprietà presentassero una doppia, autonoma, muratura e confondendo il muro a sostegno del terrapieno dell'autonoma proprietà del ricorrente con altro terrapieno posto più a monte. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, anche in relazione agli artt. 6, §§. 1 e 2, e 8 C.E.D.U. per essere l'abitazione oggetto dell'ordine di demolizione l'unica dimora del ricorrente, in precarie condizioni economiche, con conseguente violazione del suo diritto all'abitazione e del principio di proporzionalità, ed essere l'iniziativa demolitoria comunque ingiustificatamente tardiva rispetto alla sentenza di condanna, con conseguente lesione del diritto all'affidamento del ricorrente. 3. Con il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si lamenta travisamento della prova per essere stato ritenuto il difetto di legittimazione del fratello [OSCURATO:PERSONA], avendo egli interesse all'accoglimento dell'istanza dal medesimo proposta. 3.1. Con il secondo motivo ci si duole della mancanza di motivazione sulla deduzione per cui l'abbattimento dell'edificio abusivo avrebbe determinato pregiudizio sulla proprietà confinante posto che il muro perimetrale del primo era lo stesso che sosteneva il terrapieno della seconda, come dimostrato dalla consulenza tecnica difensiva. 3.2. Con il terzo motivo si deduce contraddittorietà e palese illogicità della motivazione con riguardo alle specifiche doglianze svolte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nell'incidente di esecuzione per essere stato ritenuto che l'edificio di proprietà del medesimo, ubicato a monte del manufatto abusivo, essendo a quest'ultimo preesistente, non poteva essere pregiudicato dall'abbattimento, senza considerare che l'edificazione di un nuovo stabile lungo un pendio richiede un preliminare sbancamento con conseguente necessità di procedere alla costruzione di un muro di sostegno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e i tre motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, posto che - in assenza di dimostrazione di un travisamento probatorio - ci si limita a reiterare le medesime doglianze, peraltro relative ad accertamenti di fatto, svolte in sede d'incidente d'esecuzione ed a cui l'ordinanza impugnata ha dato non illogica risposta. Ed invero, l'ordinanza: esclude che [OSCURATO:PERSONA] abbia provato la propria legittimazione quale comproprietario dell'immobile abusivo ed il documento allegato al ricorso - non suscettibile d'essere sicuramente ricondotto all'area su cui insiste il manufatto abusivo, senza che il ricorrente abbia al proposito fornito ragguagli di sorta - non inficia tale conclusione; con articolata e non illogica motivazione fondata sugli accertamenti tecnici del consulente del pubblico ministero - ritenuti condivisibili con giudizio di merito in questa sede insindacabile - esclude che la demolizione del manufatto abusivo, ove eseguita con le dovute cautele, possa arrecare pregiudizio ai vicini immobili di proprietà deli odierni ricorrenti, ubicati a monte di quello da demolire; al proposito richiama, condividendolo, il giudizio reso in analogo procedimento d'esecuzione in precedente radicato dalla condannata [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorrente non specifica quali elementi di novità, in detto procedimento non affrontati, siano stati dal medesimo introdotti con l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione e non abbiano trovato risposta nell'ordinanza impugnata.Dei resto, per consolidato orientamento di questa Corte, l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un manufatto abusivo senza danneggiare irrimobVi lecitamente edificati, oltre a dover essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile a! condannato (Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Severino, Rv. 281474; Sez. 3, n. 19387 del 27/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267108), il quale, laddove necessario per tutelare diritti di proprietà dei terzi o la pubblica incolumità, deve altresì sobbarcarsi gli oneri connessi ai ripristino dello stato dei luoghi preesistente all'abuso in modo da salvaguardare le posizioni soggettive pregresse eventualmente pregiudicate dalla condotta iilecita e dalla doverosa rimozione dei suoi effetti. L'obbligo di demolizione si configura infatti come un dovere di "restitutio in integrum" dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia i! manufatto abusivo originariamente contestato, sia !e opere accessorie e complementari (cfr. Sez. 3, n. 6049 del 27/09/2016, dep. 2017, Molinari, Rv. 26883). 2. I primi due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], inoltre, sono inammissibili per difetto di legittimazione ed interesse, non essendo consentito, al soggetto processuale coinvolto in un autonomo procedimento, lamentare ii mancato accoglimento delle istanze proposte da altro soggetto in distinto procedimento, sia pur connesso e perciò trattato unitariamente ai sensi dell'art. 17 cod. proc. pen., quand'anche dal loro accoglimento possa derivargli un vantaggio di fatto. L'interesse rilevante ai sensi dell'ad, 568, comma 4, cod. proc. pen. non è un mero interesse di fatto, ma un interesse giuridico connesso ad una violazione di legge - sostanziale o processuale - ovvero ad un difetto di motivazione concernente la posizione dell'impugnante, non già quella di altri soggetti sottoposti a giudizio nel medesimo, unitario, processo. 3. Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per mancanza d'interesse, genericità e manifesta infondatezza. Ed invero: - si è detto che l'ordinanza impugnata ha non illogicamente escluso la legittimazione del ricorrente, in quanto non proprietario, a dolersi dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo in sé (a prescindere, cioè : dalle eventuali ricadute su altri beni di proprietà de! ricorrente); - Valiegazione circa il diritto di abitazione del ricorrente - che non si comprende neppure se riferito ali'edificio abusivo, ovvero alVaitro immobile di proprietà - è del tutto generica, così come !o sono le addotte condizioni economiche;non rileva, dunque, il richiamo alla giurisprudenza convenzionale circa il rispetto del principio di proporzionalità nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona al fine di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 CEDU (cfr. sentt. Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania), essendo peraltro manifestamente infondata la doglianza circa la pretesa tardività dell'iniziativa demolitoria, posto che, contrariamente a quanto allega il ricorrente, la richiamata disciplina sovranazionale richiede che all'interessato sia concesso un tempo adeguato, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Ry. 280270). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che le parti abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del