CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 46854/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/07/2020 dalla Corte d'Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Modena, in data 28/10/2019, con la quale AMOAKO Frederik era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di rapina impropria a lui ascritto. 2. Ricorre per cassazione l'AMOAKO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità della fattispecie consumata, anziché tentata, di rapina impropria. Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto perfezionata la condotta di sottrazione, avendo il vigilante scelto il momento per intervenire. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il _Procuratore Generale ha• sollecitato una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che la questione della qualificazione giuridica era stata ampiamente analizzata alla luce di una ricostruzione fattuale non più sindacabile in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Manifestamente infondata risulta infatti la doglianza difensiva, alla luce dell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, assolutamente consolidato, secondo cui «ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa» (così da ultimo Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117, che in applicazione del principio ha ritenuto immune da censure la condanna per rapina impropria consumata di due soggetti che avevano sottratto altrettanti trapani da un esercizio commerciale, usciti dal quale avevano usato violenza nei confronti degli addetti alla vigilanza, che li avevano tenuti sotto controllo, al fine di assicurarsi la fuga ed il possesso dei trapani). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissiblità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equa, di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso,i1 03 ovembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re/estensore [OSCURATO:PERSONA] ro Me