CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32479/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso lamenta la mancanza dimotivazione sul trattamento sanzionatorio in un caso di concordato in appelloche riguarda tal Mboup (soggetto diverso dall’odierno imputato, che si chiamaYoussef [OSCURATO:PERSONA] e non ha presentato concordato in appello) e non ha pertanto alcuncollegamento con il caso concreto, risultando quindi aspecifico;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente