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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 12818/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 09/08/2022 del tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Lecce, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del gip di Lecce del 28 giugno 2022 applicativa nei confronti del predetto indagato della misura cautelare personale degli arresti domiciliari (poi sostituiti con quella dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria) in relazione al delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (capo 15 di incolpazione), rigettava l'istanza di riesame.

2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso mediante il proprio difensore Tra ne Luca deducendo due motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo, vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e agli artt. 2, 4 e 7 L. 895/67, contestandosi la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente e in particolare, a fronte del richiamo, da parte del tribunale, a propalazioni e ad accertamenti sul luogo che sarebbero stati fatti dalla polizia giudiziaria, si contesta la sussistenza di tale ultimo profilo e soprattutto l'assenza di verifiche volte ad accertare se le ogive siano state esplose dalla stessa arma.

Si aggiunge che la dinamica dei fatti sarebbe stata ricostruita in base a racconti di persone che avrebbero sospettato di essere intercettate, né aiuterebbero le dichiarazioni della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA].

In altri termini, mancherebbero prove certe o altamente probabili circa la fondatezza delle informazioni che sarebbero emerse attraverso le captazioni telefoniche, in assenza di riscontri, anche con riguardo alle dichiarazioni della Coffa.

4. Con il secondo motivo rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) in relazione all'art. 274 cod. proc. pen.

Il tribunale non avrebbe indicato gli elementi in base ai quali ha sostenuto che il ricorrente avrebbe commesso reati della stessa specie allorquando se ne fosse verificata l'occasione e avrebbe fatto ricorso ad affermazioni apodittiche frutto di pregiudizio.

5. Il primo motivo è inammissibile, essendo in esso carente una analisi critica di specifici passaggi motivazionali, sub specie dei vizi di violazione di legge che si assumono esistenti.

Va osservato, a tale ultimo proposito, che i predetti vizi presuppongono circostanze acquisite e incontestate, rispetto alle quali si rappresenti una erronea applicazione ovvero la violazione di norme di legge.

Il ricorrente, invece, pur richiamando tali vizi, prospetta una mera rivalutazione di dati sotto il profilo, invero diverso da quello espressamente individuato, e come tale non dedotto, meramente motivazionale.

Peraltro, attraverso una tecnica meramente assertiva.

Il tutto, a fronte di una motivazione organica e immune da vizi, nella quale, richiamati e condivisi i contenuti della ordinanza genetica, il tribunale ha formulato proprie valutazioni, fugando ogni carenza o deficit motivazionale ed evidenziando la funzionalità delle conversazioni captate e delle dichiarazioni di una collaboratrice rispetto ai fatti come ricostruiti e ascritti al ricorrente, anche alla luce di riscontri svolti dagli operanti sul luogo dei fatti, attraverso, tra l'altro, il rinvenimento delle ogive delle armi utilizzate.

Rispetto a tale ultimo profilo il ricorrente, a conferma anche della deviazione delle sue argomentazioni rispetto ai meri vizi di violazione di legge dedotti espressamente, ha indugiato nell'esame del merito della vicenda - in maniera, lo si ripete, inammissibile in questa sede - attraverso la prospettazione di letture ricostruttive alternative.

Va infine aggiunto, che con riguardo al vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. manca ogni esplicito riferimento alla norma di legge al riguardo violata, la cui inosservanza sia prevista, ai sensi dell'articolo da ultimo citato, a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza

6. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con il quale si tenta di proporre, in maniera peraltro assertiva, una carenza illustrativa tutt'altro che esistente, a fronte di una elaborazione motivazionale congrua, nella misura in cui si esamina la personalità del ricorrente come emergente dalle modalità della condotta tenuta oltre che da altri comportamenti illeciti anche essi giustificativi della misura dell'obbligo di presentazione, e come tali convergenti verso la rappresentazione di un soggetto per nulla limitatosi ad un solo episodio criminale, bensì ben inserito in dinamiche criminali di notevole caratura, e quindi interessato da un pericolo di recidivanza ex art. 274 cod. proc. pen.

Si tratta, in altri termini di una motivazione in linea con l'indirizzo di legittimità secondo cui in tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta. (Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016 Rv. 267965 - 01

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 09/08/2022 del tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Lecce, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del gip di Lecce del 28 giugno 2022 applicativa nei confronti del predetto indagato della misura cautelare personale degli arresti domiciliari (poi sostituiti con quella dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria) in relazione al delitto di detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (capo 15 di incolpazione), rigettava l'istanza di riesame. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso mediante il proprio difensore Tra ne Luca deducendo due motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e agli artt. 2, 4 e 7 L. 895/67, contestandosi la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente e in particolare, a fronte del richiamo, da parte del tribunale, a propalazioni e ad accertamenti sul luogo che sarebbero stati fatti dalla polizia giudiziaria, si contesta la sussistenza di tale ultimo profilo e soprattutto l'assenza di verifiche volte ad accertare se le ogive siano state esplose dalla stessa arma. Si aggiunge che la dinamica dei fatti sarebbe stata ricostruita in base a racconti di persone che avrebbero sospettato di essere intercettate, né aiuterebbero le dichiarazioni della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA]. In altri termini, mancherebbero prove certe o altamente probabili circa la fondatezza delle informazioni che sarebbero emerse attraverso le captazioni telefoniche, in assenza di riscontri, anche con riguardo alle dichiarazioni della Coffa. 4. Con il secondo motivo rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) in relazione all'art. 274 cod. proc. pen. Il tribunale non avrebbe indicato gli elementi in base ai quali ha sostenuto che il ricorrente avrebbe commesso reati della stessa specie allorquando se ne fosse verificata l'occasione e avrebbe fatto ricorso ad affermazioni apodittiche frutto di pregiudizio. 5. Il primo motivo è inammissibile, essendo in esso carente una analisi critica di specifici passaggi motivazionali, sub specie dei vizi di violazione di legge che si assumono esistenti. Va osservato, a tale ultimo proposito, che i predetti vizi presuppongono circostanze acquisite e incontestate, rispetto alle quali si rappresenti una erronea applicazione ovvero la violazione di norme di legge. Il ricorrente, invece, pur richiamando tali vizi, prospetta una mera rivalutazione di dati sotto il profilo, invero diverso da quello espressamente individuato, e come tale non dedotto, meramente motivazionale. Peraltro, attraverso una tecnica meramente assertiva. Il tutto, a fronte di una motivazione organica e immune da vizi, nella quale, richiamati e condivisi i contenuti della ordinanza genetica, il tribunale ha formulato proprie valutazioni, fugando ogni carenza o deficit motivazionale ed evidenziando la funzionalità delle conversazioni captate e delle dichiarazioni di una collaboratrice rispetto ai fatti come ricostruiti e ascritti al ricorrente, anche alla luce di riscontri svolti dagli operanti sul luogo dei fatti, attraverso, tra l'altro, il rinvenimento delle ogive delle armi utilizzate. Rispetto a tale ultimo profilo il ricorrente, a conferma anche della deviazione delle sue argomentazioni rispetto ai meri vizi di violazione di legge dedotti espressamente, ha indugiato nell'esame del merito della vicenda - in maniera, lo si ripete, inammissibile in questa sede - attraverso la prospettazione di letture ricostruttive alternative. Va infine aggiunto, che con riguardo al vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. manca ogni esplicito riferimento alla norma di legge al riguardo violata, la cui inosservanza sia prevista, ai sensi dell'articolo da ultimo citato, a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza 6. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con il quale si tenta di proporre, in maniera peraltro assertiva, una carenza illustrativa tutt'altro che esistente, a fronte di una elaborazione motivazionale congrua, nella misura in cui si esamina la personalità del ricorrente come emergente dalle modalità della condotta tenuta oltre che da altri comportamenti illeciti anche essi giustificativi della misura dell'obbligo di presentazione, e come tali convergenti verso la rappresentazione di un soggetto per nulla limitatosi ad un solo episodio criminale, bensì ben inserito in dinamiche criminali di notevole caratura, e quindi interessato da un pericolo di recidivanza ex art. 274 cod. proc. pen. Si tratta, in altri termini di una motivazione in linea con l'indirizzo di legittimità secondo cui in tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta. (Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016 Rv. 267965 - 01 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
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