CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35081/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 1195/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 04/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per riprese I.R.E.S., I.V.A. ed I.R.A.P. relative all’anno di imposta 2014, che la contribuente impugnò innanzi alla C.T.P. di Napoli la quale, con sentenza n. 7508/40/2019, accolse il ricorso. 2. L’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania che, con sentenza n. 1195/03/2021, depositata il 4.2.2021, rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora interessa - come la contribuente avesse fornito la prova dell’“effettività e regolarità fiscale di ogni operazione”, sulla base della documentazione, anche bancaria, versata in atti (cfr. p. 9, terzultimo, penultimo ed ultimo cpv. della motivazione). 3. Avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; è rimasta intimata la [OSCURATO:SOCIETA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] . 4. All’esito della originaria udienza camerale fissata innanzi alla sesta sezione civile, sottosezione tributaria, per il 29.9.2022, difettando l’evidenza decisoria la causa è stata rinviata alla pubblica udienza della sezione tributaria, per essere infine discussa alla odierna udienza. 5. Parte ricorrente non ha depositato memoria scritta ex art.378 cod. proc. civ. La Procura Generale non ha depositato memoria scritta ex art. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via del tutto preliminare va rilevata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio, eseguita a mezzo p.e.c. presso il domicilio digitale di uno solo (i.e. l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ) dei co-difensori della parte contribuente per il giudizio di appello, tenuto conto (a) della sufficienza della notificazione dell’atto di gravame ad uno solo dei procuratori costituiti, sul quale ricade l’onere di informazione del co-difensore (cfr. Cass., Sez. 1, 31.8.2017, n. 20626, Rv. 645842-01), (b) della concorrenza, ai fini delle notificazioni endoprocessuali, di domicilio fisico e digitale (arg. da Cass.,Sez. 3, 14.12.2021, n. 39970, Rv. 663188-01) e (c) della circostanza per cui, a seguito della modifica apportata dall'art. 45-bis, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con mod. dalla l. n. 114 del 2014, all'art. 125 c.p.c., l’indirizzo p.e.c. "comunicato [dal difensore] al proprio ordine ", ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 114 del 2014, anche se non indicato negli atti difensivi, preclude non solo l’indicazione di un indirizzo p.e.c. diverso, ma anche di restringere l'operatività di quello comunicato all’ordine alle sole comunicazioni di cancelleria (Cass., Sez. L, 12.11.2021, n. 33806, Rv. 663645-01). 2. Con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2700 c.c.” (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. ritenuto provata l’effettiva esecuzione delle prestazioni sottese alle riprese per cui è causa, nonostante l’allegazione, ad opera di essa AGENZIA ,di uno stralcio del p.v.c. del 24.5.2018 della direzione provinciale di Brescia, redatto a carico della F . LLI DELL ’ [OSCURATO:SOCIETA]., donde emergevano “gli elementi circostanziali la fittizietà dei rapporti commerciali intercorsi tra la detta società e la [OSCURATO:SOCIETA].” (cfr. ivi). 3. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., 58 comma 1^ DL 331/93 e 8 comma 1 lett. c) DPR 633/72” (cfr. ricorso, p. 16), per avere la C.T.R. ritenuto, da un lato, non assolto, da parte di essa AGENZIA ,l’onere della prova circa la fittizietà delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa, nonostante il valore fidefacente dello stralcio del predetto p.v.c. del 24.5.2018 e, dall’altro, assolto l’onere della prova a carico del contribuente, sebbene sulla base di elementi (movimentazione bancaria, fatture, d.d.t. et similia ) inidonei a dimostrare l’esistenza oggettiva delle operazioni contestate. 4.I motivi – susc ettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottese -sono nel loro complesso fondati. 4.1 Se non è controverso il valore privilegiato del p.v.c. relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ovvero che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese, del pari non è, tuttavia, revocabile in dubbio che tale fede privilegiata esso non ha quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese agli accertatori dalle parti o da terzi - e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi e dai medesimi accertatori esaminati - e che nel p.v.c. confluiscono, suscettibili, al contrario, di prova contraria, senza necessità di ricorrere alla querela di falso (arg. da Cass., Sez. 5, 5.10.2018, n. 24461, Rv. 651211-01). 4.2. Sennonché, quanto al riparto dell’onere della prova, la giurisprudenza di questa Corte è granitica nel chiarire che: a) in tema di detrazione dell'I.V.A. connesse ad operazioni soggettivamente inesistenti, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente, incombendo sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (Cass., Sez. 5, 9.8.2022, n. 24471, Rv. 665800-02); b) quanto alle operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’insussistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'I.V.A. e/o – come nella specie - della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle attività contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass., Sez. 5, 18.10.2021, n. 28628, Rv. 662471-01). 4.3. Sicché, in ultima analisi, affermato – contrariamente a quanto sostenuto dalla C.T.R. - il valore probatorio del p.v.c. (recte, degli accertamenti contenuti in esso) sotteso all’atto impositivo impugnato (e, quindi, dovendosi ritenere adeguatamente assolto, da parte dell’Ufficio, l’onere della prova sullo stesso gravante, circa la mancanza di struttura, organizzazione, etc., sia della FRATELLI DELL ’ ERA – società presunta venditrice - che della [OSCURATO:PERSONA] – società asseritamente incaricata del trasporto della merce), va al contrario osservato come gli elementi (fatture, C.M.R., D.D.T. e corrispondente documentazione bancaria) addotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] a sostegno della esistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa effettivamente non sono in grado – ancora una volta, diversamente da quanto sostenuto dalla C.T.R. - di integrare la prova contraria richiesta ad essa contribuente, consegnando essi una rappresentazione della realtà solo formale enon (come invece necessario) sostanziale ed effettiva. 4. In conclusione il ricorso va accolto e la decisione impugnata cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesaminila controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda, altres