CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28960/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 14 dicembre 2021 il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto dal PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2 luglio 2021 con la quale era dichiarata la cessazione della efficacia della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla [OSCURATO:PERSONA] applicata all'indagato [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di cui agli artt. 110,112 n.1 cod. pen. e 132 del [OSCURATO:PERSONA] bancario come sanzionato dall'art. 39 comma 1 legge n.262 del 2005, perché in concorso con altri soggetti e ciascuno con diversi ruoli, [OSCURATO:PERSONA] quale collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] nella riscossione delle rate nonché nella somministrazione del danaro ai soggetti finanziati, svolgevano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti prevista dall'art. 106 del medesimo testo normativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 107 o della iscrizione di cui all'art.111 o 112 ed erogando somme a diversi soggetti, in [OSCURATO:PERSONA], per fatti accertati nell'anno 2018. 1.1. Va al riguardo premesso che in data 11 dicembre 2020 il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava al Cosentino per il reato suindicato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Con ordinanza del 30 dicembre 2020 il Tribunale del Riesame sostituiva la misura detentiva con quella dell'obbligo di dimora successivamente revocata dal Gip e sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. In data 2 luglio 2021 il Gip dichiarava la cessazione della misura cautelare per decorrenza dei termini di fase di cui agli artt. 303 comma 1 n.1) lett.a) e 308 cod. proc. pen. ritenendo che il termine di fase fosse pari a mesi 6 in quanto il limite edittale di pena per il reato di cui all'art.132 TU bancario era pari ad anni 4 di reclusione non potendosi applicare l'aumento di pena previsto dall'art. 39 della 1.262/2005 a seguito dell'intervento normativo di cui all'art. 8 comma 2 d.lvo 141/2010, richiamando l'orientamento indicato nella sentenza di questa Corte Sez.5, n.12777 del 24 marzo 2019. 1.2. Avverso siffatto provvedimento proponeva appello il PM deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione e richiamando il diverso orientamento di questa Corte come evidenziato nella diversa pronuncia Sez.5, n.18544 del 27 febbraio 2013 che al contrario evidenziava la perdurante vigenza dell'art. 39 nonostante la intervenuta riforma del 2010. Il Tribunale del Riesame rigettava l'appello confermando il provvedimento del Gip con l'ordinanza impugnata. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il PM presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha premesso la sussistenza di un contrasto all'interno di questa sezione della Corte. 2.1. La sentenza, sez.5 n.12777 del 16 novembre 2018 ha ritenuto che nell'ambito di una successione di leggi nel tempo l'art. 132 TUB è stato modificato nella parte precettiva, ma anche nella parte sanzionatoria con una riduzione dei limiti edittali ripristinati nella misura di 6 mesi nel minimo e 4 anni nel massimo di reclusione. La sentenza, sez.5 n.18544 del 27 febbraio 2013 ha invece ritenuto che con l'intervento del D.Ivo 141/2010 il legislatore delegato non ha inteso incidere sul trattamento sanzionatorio della fattispecie.2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato l'ordinanza del Tribunale del Riesame per violazione di legge con riferimento alla entità della pena edittale prevista per l'art.132 TUB e degli art.303 e 308 cod. proc. pen. L'ordinanza impugnata errerebbe nell'applicazione dell'art. 12 preleggi in quanto proprio siffatta disposizione richiede una preliminare attività di interpretazione del novum /egislativo. L'interpretazione costituzionalmente orientata del novum legislativo evidenzia che un evidente dimezzamento dei livelli edittali si rivelerebbe un eccesso di delega legislativo con conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 8 d.lvo n.141 del 2010. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. 1. Come premessa alle ragioni dell'odierna decisione il Collegio ricorda che l'art. 132. D.Igs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B.) sul reato di abusiva attività finanziaria, nella sua originaria formulazione recitava «1. Chiunque svolge una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo articolo ovvero nell'apposita sezione del medesimo elenco indicata nell'art. 113 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle banche o comunque idonee a trarre in inganno il pubblico circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria». L'art. 39 della I. 28 dicembre 2005, n. 262 novellò la disposizione nel senso che, con una previsione di carattere generale che riguardava, tra l'altro, anche le fattispecie incriminatrici del T.U.B., ha previsto: «Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale». In conseguenza di tale disposizione, le pene detentive originariamente previste dall'art. 132 T.U.B. furono portate nel minimo ad un anno e nel massimo ad otto di reclusione. Successivamente, però, l'art. 8, comma 2, L. 13 agosto 2010, n. 141 ha previsto: «L'articolo 132 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "Art. 132. Abusiva attività finanziaria 1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad euro 10.329». Il legislatore del 2010, dunque, oltre ad integrare il precetto, ha operato anche sull'apparato sanzionatorio, aggiornando la multa da lire in euro e lasciando inalterata la cornice edittale della vecchia formulazione dell'ad. 132, anteriore alla novella di cui all'art. 39 I. 262 cit. 2. Tanto premesso, il Collegio, pur consapevole di una pronunzia di segno contrario più risalente (Sez. 5, n. 18544 del 27/02/2013, Strada, Rv. 255192), intende aderire all'orientamento espresso da alcune pronunzie di questa Corte (Sez. 5, n. 12777 del 16/11/2018, dep. 2019, Albertazzi, Rv. 275996; Sez. 2, n. 43670 del 23/09/2021, Piromalli, Rv. 282311 Sez. 5, n. 18317 del 16/12/2016, dep. 2017, Kienesberger, Rv. 269616, non massimata sul punto), secondo cui la disposizione dell'art. 8, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 141, avendo integralmente sostituito il testo originario dell'art. 132 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, riformulandone sia la parte precettiva che quella sanzionatoria, ha tacitamente abrogato, con riferimento a detta fattispecie, la previsione dell'ad. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che stabiliva il raddoppio delle pene comminate, tra l'altro, dal predetto d.lgs. n. 385 del 1993. L'adesione a questo orientamento fonda sulla condivisione delle caratteristiche del fenomeno verificatosi, correttamente individuato, nella sentenza "Albertazzi", come di successione di leggi penali nel tempo con abrogazione tacita — ai sensi dell'ad 15 delle preleggi — della disposizione frutto del combinato disposto dell'originario art. 132 T.U.B. e dell'ad. 39 L. 262 cit., abrogazione determinata dalla sostituzione integrale della disposizione precedente. La nuova previsione, infatti, ha integralmente preso il posto di quella già vigente e la scelta di lasciare inalterata la pena detentiva rispetto all'originario apparato sanzionatorio, pur nella consapevolezza del legislatore che nelle more vi era stata la modifica in peius di cui all'art. 39 cit., non può avere altro significato che quello di una riscrittura integrale della disposizione, con la precisa volontà di riportare la sanzione a quella anteriore alla I. 262 cit. D'altronde è significativa della volontà legislativa di intervenire nuovamente sull'apparato sanzionatorio, neutralizzando la severità dell'intervento normativo del 2005, la modifica che la I. 141 ha comportato rispetto alla pena pecuniaria. Premesso che la novella del 2005 aveva riguardato anche la multa — come può evincersi dal fatto che l'art. 39 recita: «Le pene previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 [ ] sono raddoppiate [ ] — nello stabilire la conversione della multa da lire in euro, il legislatore della I. 141 non ha tenuto conto dei valori rideterminati all'esito del raddoppio. Nel testo dell'art. 132 introdotto dalla I. 141, infatti, la cornice edittale per la pena pecuniaria è stata stabilita in euro 2065 nel minimo ed in euro 10329 nel massimo, valori corrispondenti, al netto dei decimali, al quantum di pena pecuniaria stabilito in lire nel testo originario dell'art. 132 T.U.B. e non all'ammontare della multa all'esito del raddoppio. Tale specifico intervento conferma, dunque, che la scelta legislativa è stata quella di ristabilire il range edittale anteriore all'inasprimento delle pene della I. 262. 3. L'adesione a siffatta interpretazione del testo legislativo consente di condividere il computo dei termini di fase di cui agli artt. 303 comma 1 n.1) lett.a) e 308 cod. proc. pen. da individuarsi in mesi 6 in quanto il limite edittale di pena per il reato di cui all'art.132 TU bancario è pari ad anni 4 di