Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14319/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo e il quarto motivo sono generici, versato in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla responsabilità per i reati ascritti, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 4, nonché, trattandosi, di doppia conforme su tali punti, le pagine da 3 a 11 della sentenza di primo grado); ii) il secondo e terzo motivo appaiono eccentrici rispetto al tenore delle decisioni di merito, nessuna delle quali ha disposto la confisca del denaro; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: i) il primo e il quarto motivo sono generici, versato in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla responsabilità per i reati ascritti, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 4, nonché, trattandosi, di doppia conforme su tali punti, le pagine da 3 a 11 della sentenza di primo grado); ii) il secondo e terzo motivo appaiono eccentrici rispetto al tenore delle decisioni di merito, nessuna delle quali ha disposto la confisca del denaro; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 14319/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris