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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04366/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21153-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 97900660586, [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA 97900660586, MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] 80237250586; - intimati - c"A avverso la sentenza n. 760/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 21153 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -2- RG 21153/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 760 del 2019 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Avezzano emessa in data 23.10.2018 con la quale era stata respinta l'opposizione a ordinanza ingiunzione (per la complessiva somma di euro 48.169,00 per violazioni riguardanti la normativa in materia di lavoro) proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro di L'Aquila.

2. I giudici di secondo grado hanno rilevato che: a) gli accertamenti presso la società erano iniziati 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) a seguito di vari solleciti, era stato dato atto, il 19.2.2013, che la documentazione della società era stata acquisita con il precedente verbale di novembre ma, dal medesimo verbale, si evinceva che della iniziale denuncia di due lavoratori, l'indagine si era estesa anche alle posizioni di altri nove lavoratori, con la contestazione di infrazioni per alcuni di essi; c) il verbale del 19.2.2013 non era, pertanto, strumentale e l'accertamento non poteva dirsi concluso nel novembre del 2012; d) la durata del procedimento era congrua rispetto al periodo coperto dall'indagine ([OSCURATO:DATA_NASCITA] - 30.4.2012).

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, affidato a tre motivi.

4. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, per avere la sentenza impugnata ritenuto che il termine decadenziale ivi previsto fosse stato rispettato con la semplice formazione del verbale unico di accertamento e notificazione e non con la sua notificazione (art. 360 n. 3 cpc).

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e dell'art. 2697 cc, per avere la sentenza impugnata RG 21153/2020 ritenuto che spettasse all'opponente l'onere di provare l'irragionevole durata del procedimento amministrativo conclusosi con la formazione e successiva notificazione del verbale unico di accertamento (art. 360 n. 3 cpc).

4. Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 156 cpc, per avere la Corte di appello fornito una motivazione obiettivamente incomprensibile (e, pertanto, nella sostanza inesistente) in ordine alla individuazione del dies a quo e del dies ad quem del procedimento amministrativo (art. 360 n. 4 cpc).

5. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione logico- giuridica, sono infondati.

6. Va preliminarmente ribadito il principio di legittimità, cui si intende dare seguito, secondo il quale in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione; il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Cass. n. 27702/2019).

7. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha ritenuto, con un accertamento di merito, come detto non sindacabile in questa sede perché adeguatamente motivato, che la cristallizzazione dei risultati scaturiti dall'esame della documentazione, precedentemente acquisita e riguardante la posizioni di altri lavoratori, era avvenuta il 19 febbraio 2013 per cui la successiva notificazione del verbale, effettuata secondo quanto riferito dallo RG 21153/2020 stesso ricorrente il 6 maggio 2013, appare ossequiosa del termine previsto dall'art. 14 legge n. 689/1981.

La stessa Corte ha, poi, sottolineato che il lasso di tempo intercorso tra l'acquisizione della documentazione ed il completamento delle indagini, attraverso l'esame della stessa, non era irragionevole per la complessità del caso concreto.

8. Non vi è stata, poi, a differenza di quanto sostiene parte ricorrente, alcuna inversione dell'onere della prova circa la possibilità di provare l'irragionevole durata del procedimento amministrativo, posto illegittimamente a carico di esso [OSCURATO:PERSONA].

9. Invero, i giudici di seconde cure, dopo avere proceduto alla ricostruzione in fatto della vicenda e avere ritenuto, attraverso l'esame della documentazione, il rispetto dei termini, hanno in sostanza precisato che non era stata fornita prova contraria sulla "semplicità" dell'indagine e sul suo esaurimento con la mera acquisizione dei LUL inerenti ad un numero cospicuo di lavoratori.

10. Da ultimo, deve sottolinearsi che il vizio di motivazione può essere censurato in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente ovvero manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018).

11. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale, con adeguata ed intellegibile motivazione, ha dato atto delle ragioni per cui ha ritenuto corretta e rispettosa dei termini la procedura di accertamento ex lege n. 689/1981.

12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

13. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.RG 21153/2020 PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21153-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 97900660586, [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA 97900660586, MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] 80237250586; - intimati - c"A avverso la sentenza n. 760/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 21153 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- RG 21153/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 760 del 2019 la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia del Tribunale di Avezzano emessa in data 23.10.2018 con la quale era stata respinta l'opposizione a ordinanza ingiunzione (per la complessiva somma di euro 48.169,00 per violazioni riguardanti la normativa in materia di lavoro) proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'Ispettorato del Lavoro di L'Aquila. 2. I giudici di secondo grado hanno rilevato che: a) gli accertamenti presso la società erano iniziati 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; b) a seguito di vari solleciti, era stato dato atto, il 19.2.2013, che la documentazione della società era stata acquisita con il precedente verbale di novembre ma, dal medesimo verbale, si evinceva che della iniziale denuncia di due lavoratori, l'indagine si era estesa anche alle posizioni di altri nove lavoratori, con la contestazione di infrazioni per alcuni di essi; c) il verbale del 19.2.2013 non era, pertanto, strumentale e l'accertamento non poteva dirsi concluso nel novembre del 2012; d) la durata del procedimento era congrua rispetto al periodo coperto dall'indagine ([OSCURATO:DATA_NASCITA] - 30.4.2012). 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, affidato a tre motivi. 4. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, per avere la sentenza impugnata ritenuto che il termine decadenziale ivi previsto fosse stato rispettato con la semplice formazione del verbale unico di accertamento e notificazione e non con la sua notificazione (art. 360 n. 3 cpc). 3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e dell'art. 2697 cc, per avere la sentenza impugnata RG 21153/2020 ritenuto che spettasse all'opponente l'onere di provare l'irragionevole durata del procedimento amministrativo conclusosi con la formazione e successiva notificazione del verbale unico di accertamento (art. 360 n. 3 cpc). 4. Con il terzo motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 156 cpc, per avere la Corte di appello fornito una motivazione obiettivamente incomprensibile (e, pertanto, nella sostanza inesistente) in ordine alla individuazione del dies a quo e del dies ad quem del procedimento amministrativo (art. 360 n. 4 cpc). 5. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione logico- giuridica, sono infondati. 6. Va preliminarmente ribadito il principio di legittimità, cui si intende dare seguito, secondo il quale in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione; il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Cass. n. 27702/2019). 7. Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha ritenuto, con un accertamento di merito, come detto non sindacabile in questa sede perché adeguatamente motivato, che la cristallizzazione dei risultati scaturiti dall'esame della documentazione, precedentemente acquisita e riguardante la posizioni di altri lavoratori, era avvenuta il 19 febbraio 2013 per cui la successiva notificazione del verbale, effettuata secondo quanto riferito dallo RG 21153/2020 stesso ricorrente il 6 maggio 2013, appare ossequiosa del termine previsto dall'art. 14 legge n. 689/1981. La stessa Corte ha, poi, sottolineato che il lasso di tempo intercorso tra l'acquisizione della documentazione ed il completamento delle indagini, attraverso l'esame della stessa, non era irragionevole per la complessità del caso concreto. 8. Non vi è stata, poi, a differenza di quanto sostiene parte ricorrente, alcuna inversione dell'onere della prova circa la possibilità di provare l'irragionevole durata del procedimento amministrativo, posto illegittimamente a carico di esso [OSCURATO:PERSONA]. 9. Invero, i giudici di seconde cure, dopo avere proceduto alla ricostruzione in fatto della vicenda e avere ritenuto, attraverso l'esame della documentazione, il rispetto dei termini, hanno in sostanza precisato che non era stata fornita prova contraria sulla "semplicità" dell'indagine e sul suo esaurimento con la mera acquisizione dei LUL inerenti ad un numero cospicuo di lavoratori. 10. Da ultimo, deve sottolinearsi che il vizio di motivazione può essere censurato in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente ovvero manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018). 11. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale, con adeguata ed intellegibile motivazione, ha dato atto delle ragioni per cui ha ritenuto corretta e rispettosa dei termini la procedura di accertamento ex lege n. 689/1981. 12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 13. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.RG 21153/2020 PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di con
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