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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 dicembre 2021

Cassazione n. 38779/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 22 dicembre 2021 la Corte di assise di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di dichiarazione di non esecutività della sentenza 21 luglio 2009 della stessa Corte di assise, divenuta irrevocabile in data 9 luglio 2018 a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione che aveva impugnato l'ordinanza 8 marzo 2018 con cui la Corte di assise di appello di Napoli aveva dichiarato l'inammissibilità, per tardività, dell'atto di appello.

Premesse le vicende processuali del giudizio di cognizione, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che le notifiche erano state effettuate ai sensi dell'art.165 cod. proc. pen. in quanto l'imputato era stato dichiarato latitante, legittimamente, sulla base di vane ricerche della Questura di Napoli nei luoghi maggiormente frequentati da cittadini albanesi.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con i due motivi vengono denunciati violazione degli artt. 295 e 296 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione al giudizio sulla legittimità del decreto di latitanza.

Il decreto era stato emesso all'esito di ricerche limitate a luoghi indicati in termini del tutto generici, e comunque senza controllare se all'epoca vi fossero verbali di identificazione del ricercato né la presenza in istituti di pena né se fosse oggetto di provvedimento di espulsione.

Inoltre, il decreto non indicava alcun elemento significativo della volontà di sottrarsi alla cattura.

L'ordinanza impugnata aveva inoltre ritenuto che legittimamente le ricerche non erano state estese all'estero, non -risultando un domicilio in Albania né la presenza all'estero.

Sul punto, il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], travisandone il contenuto, avendo la donna affermato che il Gremi accompagnava in Italia donne da avviare alla prostituzione, così indicando che lo stesso dimorasse abitualmente nel suo paese di origine, nel cui territorio, peraltro, si trovavano le celle radio attivate dall'utenza cellulare in uso al ricercato.

Dato ritenuto dalla sentenza di condanna comprovante la presenza dell'imputato all'estero come aveva affermato la persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi generici e ne va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità.

Si deve premettere che l'incidente di esecuzione proposto riguarda sentenza pronunciata nell'anno 2009 nei confronti di soggetto che, latitante nel giudizio di primo grado, era stato successivamente, nell'anno 2016, tratto in arresto in esecuzione di ordinanza custodiale emessa nel medesimo procedimento, e quindi era stato giudicato in grado di appello e in cassazione.

L'istanza ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. era stata quindi motivata sul rilievo della invalidità dell'originario decreto di latitanza, e, quindi, della nullità del giudizio di primo grado, in ragione delle carenti ricerche svolte nel territorio italiano e per l'assenza di ricerche nel territorio albanese.

La difesa, dunque, aveva posto con l'istanza ed ha riproposto con l'impugnazione questione, relativa alla validità del giudizio di primo grado, già esaminata nel giudizio di cognizione ai fini della verifica della tempestività della presentazione dell'atto di appello e decisa nel senso che dalla legittimità del decreto di latitanza discendeva la regolarità delle notifiche effettuate mediante consegna al difensore dell'imputato e quindi la tardività dell'atto di impugnazione.

Inoltre, le censure proposte con il ricorso risultano generiche, in quanto si limitano a dedurre l'insufficienza delle ricerche dell'imputato senza indicare alcun luogo, emergente dagli atti, ove le ricerche dovessero essere estese, se non con generico riferimento del territorio albanese fondato sulla circostanza che l'attività criminosa sarebbe consistita, tra l'altro, nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dall'Albania.

La giurisprudenza (Sez.

U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792) ha chiarito che le ricerche funzionali al decreto di latitanza, da una parte, non devono riguardare i luoghi oggetto delle ricerche finalizzate all'emissione del decreto di irreperibilità e, dall'altra, devono risultare "esaurienti" e quindi estese a tutti i luoghi, emergenti dagli atti, dove il ricercato avrebbe potuto rifugiarsi.

Ne consegue che la denuncia della incompletezza delle ricerche presuppone la specifica indicazione dei luoghi, desumibili dagli atti, che avrebbero, ragionevolmente, potuto costituire rifugio del soggetto, e quindi la genericità del motivo di ricorso che si limiti ad affermare l'insufficienza delle ricerche senza indicare le specifiche emergenze processuali ingiustificatamente pretermesse dall'autorità incaricata dell'esecuzione della misura custodiale.Genericità che, dunque, caratterizzata la doglianza difensiva che si è limitata a valorizzare l'attivazione di celle telefoniche situate all'estero da parte dell'utenza del condannato, dato che, con argomentazione incensurabile, è stata ritenuta inidonea a indicare un luogo dove il Gremi avrebbe potuto rifugiarsi.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 22 dicembre 2021 la Corte di assise di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di dichiarazione di non esecutività della sentenza 21 luglio 2009 della stessa Corte di assise, divenuta irrevocabile in data 9 luglio 2018 a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione che aveva impugnato l'ordinanza 8 marzo 2018 con cui la Corte di assise di appello di Napoli aveva dichiarato l'inammissibilità, per tardività, dell'atto di appello. Premesse le vicende processuali del giudizio di cognizione, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che le notifiche erano state effettuate ai sensi dell'art.165 cod. proc. pen. in quanto l'imputato era stato dichiarato latitante, legittimamente, sulla base di vane ricerche della Questura di Napoli nei luoghi maggiormente frequentati da cittadini albanesi. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con i due motivi vengono denunciati violazione degli artt. 295 e 296 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione al giudizio sulla legittimità del decreto di latitanza. Il decreto era stato emesso all'esito di ricerche limitate a luoghi indicati in termini del tutto generici, e comunque senza controllare se all'epoca vi fossero verbali di identificazione del ricercato né la presenza in istituti di pena né se fosse oggetto di provvedimento di espulsione. Inoltre, il decreto non indicava alcun elemento significativo della volontà di sottrarsi alla cattura. L'ordinanza impugnata aveva inoltre ritenuto che legittimamente le ricerche non erano state estese all'estero, non -risultando un domicilio in Albania né la presenza all'estero. Sul punto, il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], travisandone il contenuto, avendo la donna affermato che il Gremi accompagnava in Italia donne da avviare alla prostituzione, così indicando che lo stesso dimorasse abitualmente nel suo paese di origine, nel cui territorio, peraltro, si trovavano le celle radio attivate dall'utenza cellulare in uso al ricercato. Dato ritenuto dalla sentenza di condanna comprovante la presenza dell'imputato all'estero come aveva affermato la persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi generici e ne va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità. Si deve premettere che l'incidente di esecuzione proposto riguarda sentenza pronunciata nell'anno 2009 nei confronti di soggetto che, latitante nel giudizio di primo grado, era stato successivamente, nell'anno 2016, tratto in arresto in esecuzione di ordinanza custodiale emessa nel medesimo procedimento, e quindi era stato giudicato in grado di appello e in cassazione. L'istanza ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. era stata quindi motivata sul rilievo della invalidità dell'originario decreto di latitanza, e, quindi, della nullità del giudizio di primo grado, in ragione delle carenti ricerche svolte nel territorio italiano e per l'assenza di ricerche nel territorio albanese. La difesa, dunque, aveva posto con l'istanza ed ha riproposto con l'impugnazione questione, relativa alla validità del giudizio di primo grado, già esaminata nel giudizio di cognizione ai fini della verifica della tempestività della presentazione dell'atto di appello e decisa nel senso che dalla legittimità del decreto di latitanza discendeva la regolarità delle notifiche effettuate mediante consegna al difensore dell'imputato e quindi la tardività dell'atto di impugnazione. Inoltre, le censure proposte con il ricorso risultano generiche, in quanto si limitano a dedurre l'insufficienza delle ricerche dell'imputato senza indicare alcun luogo, emergente dagli atti, ove le ricerche dovessero essere estese, se non con generico riferimento del territorio albanese fondato sulla circostanza che l'attività criminosa sarebbe consistita, tra l'altro, nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dall'Albania. La giurisprudenza (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792) ha chiarito che le ricerche funzionali al decreto di latitanza, da una parte, non devono riguardare i luoghi oggetto delle ricerche finalizzate all'emissione del decreto di irreperibilità e, dall'altra, devono risultare "esaurienti" e quindi estese a tutti i luoghi, emergenti dagli atti, dove il ricercato avrebbe potuto rifugiarsi. Ne consegue che la denuncia della incompletezza delle ricerche presuppone la specifica indicazione dei luoghi, desumibili dagli atti, che avrebbero, ragionevolmente, potuto costituire rifugio del soggetto, e quindi la genericità del motivo di ricorso che si limiti ad affermare l'insufficienza delle ricerche senza indicare le specifiche emergenze processuali ingiustificatamente pretermesse dall'autorità incaricata dell'esecuzione della misura custodiale.Genericità che, dunque, caratterizzata la doglianza difensiva che si è limitata a valorizzare l'attivazione di celle telefoniche situate all'estero da parte dell'utenza del condannato, dato che, con argomentazione incensurabile, è stata ritenuta inidonea a indicare un luogo dove il Gremi avrebbe potuto rifugiarsi. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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