CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 marzo 2026
Cassazione n. 06684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28134/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1809/2021 depositata il 06/04/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 28134/2021 Numero sezionale 657/2026 Numero di raccolta generale 6684/2026 Data pubblicazione 20/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 14/03/2026 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 28134/2021 Numero sezionale 657/2026 Numero di raccolta generale 6684/2026 Data pubblicazione 20/03/2026