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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26882/2026

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25 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l'unico motivo che deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti nei termini di rapinaconsumata è puramente reiterativo avendo il giudice di appello già specificatocome l'imputato avesse già sottratto il cellulare della vittima al momentodell'intervento del Carabiniere nei cui confronti esercitava poi l'azione violenta;che l'avvenuto impossessamento pur temporaneo qualifica i fatti ai sensi dell'art.628 cod. pen.;ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOletto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l'unico motivo che deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti nei termini di rapinaconsumata è puramente reiterativo avendo il giudice di appello già specificatocome l'imputato avesse già sottratto il cellulare della vittima al momentodell'intervento del Carabiniere nei cui confronti esercitava poi l'azione violenta;che l'avvenuto impossessamento pur temporaneo qualifica i fatti ai sensi dell'art.628 cod. pen.;ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.,valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
Sentenza Cassazione n. 26882/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris