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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:560
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0048

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 10 luglio 2025 ( 1 ) Causa C‑48/24 Všto Vilniaus tarptautinė mokykla contro [OSCURATO:PERSONA]ė kalbos inspekcija [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania)] «Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Restrizione — Normativa nazionale che richiede che il personale di un istituto di istruzione privato abbia una conoscenza della lingua ufficiale dello Stato — Giustificazione — Identità nazionale — Proporzionalità — Direttiva 2005/36/CE — Articolo 53 — Conoscenza di una lingua necessaria per l’esercizio di una professione regolamentata»

I. Introduzione

1. La lingua non è solo un mezzo di comunicazione, ma anche una nave per la cultura e l’identità ( 2 ).

I trattati dell’Unione europea riconoscono il ruolo centrale della lingua.

L’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE e l’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevedono entrambi che l’Unione rispetti la sua diversità linguistica.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’Unione rispetta parimenti l’identità nazionale dei suoi Stati membri, in cui è compresa, come la Corte ha affermato, anche la tutela delle loro lingue ufficiali ( 3 ).

2. In tale contesto, la Corte è stata chiamata, a più riprese, ad esaminare l’interazione tra la tutela delle lingue ufficiali degli Stati membri e il rispetto delle libertà fondamentali dell’Unione ( 4 ).

La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) solleva una questione analoga e offre l’occasione di sviluppare ulteriormente la pertinente giurisprudenza della Corte.

3. Le questioni del giudice del rinvio sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra la Valstybinė kalbos inspekcija (Ispettorato nazionale della lingua, Lituania; in prosieguo: l’«Ispettorato») e il Vilniaus tarptautinė mokykla ([OSCURATO:PERSONA] internazionale di Vilnius; in prosieguo: la«[OSCURATO:PERSONA]»), un istituto di istruzione privato che offre programmi di istruzione esclusivamente in lingua inglese.

La controversia verte sull’imposizione al personale docente e amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] di un requisito nazionale di competenza intermedia nella lingua lituana, requisito che si applica ai dipendenti occupati in determinati posti che implicano una comunicazione con il pubblico (in prosieguo: il «requisito linguistico»).

Il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla compatibilità di tale requisito linguistico con la libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 49 TFUE, nonché con l’articolo 53 della direttiva 2005/36/CE (in prosieguo: la «direttiva riconoscimento») ( 5 ), che riguarda i requisiti linguistici applicabili alle professioni regolamentate.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

4. L’articolo 53 della direttiva riconoscimento, intitolato «Conoscenza delle lingue», così dispone:

1. I professionisti che beneficiano del riconoscimento delle qualifiche professionali possiedono la conoscenza delle lingue necessaria all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante. (…)

3. I controlli [di conformità all’obbligo di cui al paragrafo 1] possono essere imposti se la professione da praticarsi ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti.

I controlli possono essere imposti nei confronti di altre professioni nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua di lavoro con riguardo alle attività professionali che il professionista intende svolgere. (…)

4. Il controllo linguistico è proporzionato all’attività da eseguire. (…)».

B. Diritto lituano

5. L’articolo 14 della [OSCURATO:PERSONA] (Costituzione della Repubblica di Lituania) dispone che il lituano è la lingua ufficiale (in prosieguo: la «lingua ufficiale»).

6. L’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] valstybinės kalbos to statymas (legge della Repubblica di Lituania sulla lingua ufficiale; in prosieguo: la «legge sulla lingua ufficiale») prevede, in particolare, che «[i] direttori, i funzionari e gli agenti (…) degli enti che forniscono servizi alla popolazione devono conoscere la lingua ufficiale secondo le categorie di competenza linguistiche stabilite dal governo della Repubblica di Lituania».

7. Conformemente a tale articolo 6, il governo lituano ha adottato il nutarimas Nr. 1688 (decreto n. 1688;in prosieguo: il «decreto n. 1688») del 24 dicembre 2003, con il quale ha approvato il Valstybinės kalbos mokėjimo katorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašas (descrizione della procedura per la determinazione e l’applicazione delle categorie di competenza nella lingua ufficiale; in prosieguo: la «descrizione»), ad esso allegata.

8. Il punto 6 della descrizione stabilisce tre categorie di competenza nella lingua ufficiale (essendo la prima categoria la più bassa e la terza la più elevata).

Conformemente al punto 6.2 della descrizione, la seconda categoria di competenza corrisponde a un livello intermedio B1 di competenza in lituano ( 6 ).

Ai sensi del punto 8 della descrizione, la seconda categoria si applica, tra l’altro, ai dipendenti nei settori dell’istruzione, della cultura, dell’assistenza sanitaria e della sicurezza sociale (ad eccezione dei docenti che insegnano nella lingua ufficiale) se, ai fini del loro lavoro, devono comunicare regolarmente con persone e/o compilare moduli standard.

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

9. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nel procedimento principale, è un istituto di istruzione privato registrato e operante in Lituania dal 2004.

Essa è stata fondata da un cittadino lituano ed è attualmente detenuta da tre persone: un cittadino finlandese (che ne detiene il 49,96%), un cittadino danese (che ne detiene il 25,02%) e un cittadino americano (che ne detiene il restante 25,02%).

10. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dalle autorità nazionali della Repubblica di Lituania le autorizzazioni necessarie per impartire programmi di istruzione in una lingua diversa dal lituano, possibilità offerta dalla normativa nazionale ( 7 ).

Più precisamente, la [OSCURATO:PERSONA] offre il programma «[OSCURATO:PERSONA] AS/A level» e i programmi di istruzione primaria e di istruzione intermedia del baccellierato internazionale, tutti tenuti in inglese (in prosieguo: i «programmi in lingua inglese»).

11. Il 19 e il 25 maggio 2022 l’Ispettorato ha compiuto un’ispezione volta a verificare il rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della legge sulla lingua ufficiale e del decreto n. 1688.

Essa ne ha concluso che 18 dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], di cui cinque erano cittadini dell’Unione europea e gli altri cittadini di paesi terzi, non avevano superato l’esame relativo alla seconda categoria di competenza nella lingua ufficiale (o non avevano presentato la corrispondente attestazione), come richiesto dal decreto n. 1688 per i dipendenti del settore dell’istruzione che devono comunicare regolarmente con persone o compilare moduli standard ( 8 ).

12. Sulla base di tale ispezione, l’Ispettorato ha emesso un’ingiunzione datata 26 maggio 2022, con la quale si imponeva ai 18 dipendenti in questione, comprendenti sia insegnanti sia membri del personale amministrativo (in particolare il direttore e il vicedirettore della [OSCURATO:PERSONA]), di superare l’esame di competenza linguistica dello Stato interessato entro il 2 febbraio 2023 (in prosieguo: l’«ingiunzione impugnata»).

Dato che, in forza della normativa nazionale ( 9 ), enti quali la [OSCURATO:PERSONA] devono assicurare il rispetto degli atti giuridici pertinenti, comprese le disposizioni che stabiliscono il requisito linguistico, l’ingiunzione impugnata è stata indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] e prevede sanzioni nei suoi confronti in caso di inosservanza.

13. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) un ricorso diretto all’annullamento dell’ingiunzione impugnata.

Tale ricorso è stato respinto con sentenza del 17 novembre 2022, e la [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente interposto appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), giudice del rinvio.

14. In tale contesto, detto giudice, nutrendo dubbi quanto alla compatibilità del requisito linguistico con l’articolo 49 TFUE e con l’articolo 53 della direttiva riconoscimento, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 49 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che ricomprende nel proprio ambito di applicazione il requisito, previsto dal diritto nazionale, della conoscenza della lingua dello Stato che si applica al personale amministrativo e agli insegnanti di un istituto scolastico fondato da una persona fisica privata, quando tale istituto scolastico offre un programma di istruzione secondaria internazionale e i programmi di baccellierato internazionale di tipo “scuola primaria” e “scuola media”. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 49 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale ai sensi della quale il requisito della conoscenza della lingua ufficiale si applica senza eccezioni, in primo luogo, a tutti gli insegnanti che lavorano in un istituto scolastico fondato da una persona fisica privata che offre un programma di istruzione secondaria internazionale e i programmi di baccellierato internazionale di tipo “scuola primaria” e “scuola media” e, in secondo luogo, al personale amministrativo di detto istituto scolastico, a prescindere dalle circostanze specifiche delle attività dell’istituto scolastico considerato. 3) Se l’articolo 53 della direttiva [riconoscimento] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in base alla quale il requisito della conoscenza della lingua ufficiale si applica, senza eccezioni, a tutti gli insegnanti che lavorano in un istituto scolastico fondato da una persona fisica privata e che offre un programma di istruzione secondaria internazionale e i programmi di baccellierato internazionale di tipo “scuola primaria” e “scuola media”, a prescindere dalle circostanze specifiche delle attività dell’istituto scolastico considerato».

15. I governi lituano, lettone e dei [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte.

Non si è tenuta alcuna udienza.

IV. Analisi

16. Con le sue tre questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il requisito linguistico sia compatibile con la libertà di stabilimento (prima e seconda questione) e con l’articolo 53 della direttiva riconoscimento (terza questione).

Nell’analisi che segue, esaminerò congiuntamente le prime due questioni (B), per poi esaminare la terza (C).

Tuttavia, prima di analizzare il merito delle questioni sollevate, devo affrontare un’obiezione alla ricevibilità del presente rinvio pregiudiziale, sollevata dal governo lituano (A).

A. Sulla ricevibilità

17. Il governo lituano ha sostenuto che il rinvio pregiudiziale deve essere respinto in quanto irricevibile, affermando che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale.

18. In particolare, il governo lituano fa valere che il requisito linguistico non è applicabile agli insegnanti ( 10 ) che lavorano in scuole come quella di cui trattasi, che impartiscono programmi di istruzione di Stati stranieri o di organizzazioni internazionali.

Di conseguenza, secondo tale governo, l’ingiunzione impugnata deve essere annullata dal giudice del rinvio in quanto contraria al diritto nazionale, cosicché le questioni sollevate non sono necessarie per la soluzione della controversia principale.

19. A tale riguardo, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta unicamente al giudice del rinvio procedere all’interpretazione del diritto nazionale applicabile al procedimento principale.

La Corte deve prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni sollevate, come definito dal giudice nazionale nel suo rinvio pregiudiziale.

Di conseguenza, indipendentemente dall’interpretazione divergente del diritto nazionale da parte di un governo, il rinvio pregiudiziale deve essere esaminato alla luce dell’interpretazione di tale diritto da parte del giudice del rinvio ( 11 ).

20. Nella presente causa, il giudice del rinvio ha precisato, a seguito di una richiesta di chiarimenti pertinente della Corte, di non condividere l’interpretazione del governo lituano.

Esso ha piuttosto affermato che, in forza della normativa applicabile ai fatti di causa, si deve ritenere che il requisito linguistico si applichi sia al personale docente sia al personale amministrativo della [OSCURATO:PERSONA], pertanto la risposta alle questioni sollevate è di fondamentale importanza per la causa di cui è investito.

21. Di conseguenza, a mio avviso, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile.

B. Sulla compatibilità del requisito linguistico con la libertà di stabilimento (prima e seconda questione)

22. Con le sue prime due questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la situazione di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE, che sancisce la libertà di stabilimento, e, di conseguenza, se tale disposizione osti a una normativa nazionale che, senza eccezioni, impone il requisito linguistico tanto agli insegnanti quanto al personale amministrativo di un istituto di istruzione privato che impartisce programmi in lingua inglese.

23. Tuttavia, sono necessarie alcune osservazioni preliminari per quanto riguarda la pertinenza di una valutazione alla luce della libertà di stabilimento nella presente causa, tenuto conto di un argomento sollevato in tal senso dal governo dei [OSCURATO:PERSONA].

Esaminerò poi in successione l’applicabilità e l’applicazione dell’articolo 49 TFUE alle circostanze di cui trattasi.

1. Osservazioni preliminari

24. Secondo una giurisprudenza costante, qualora una misura nazionale incida simultaneamente su più libertà fondamentali, la Corte la esamina, in linea di principio, riguardo ad una sola di esse qualora emerga che, nelle circostanze della specie, le altre siano del tutto secondarie rispetto alla prima e possano essere ad essa collegate.

A tal fine, per determinare la libertà fondamentale prevalente, deve essere preso in considerazione l’oggetto della normativa in questione ( 12 ).

25. A tale riguardo, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il requisito linguistico di cui trattasi dovrebbe essere valutato non già alla luce della libertà di stabilimento, bensì alla luce della libera circolazione dei lavoratori, dato che il requisito della competenza nella lingua ufficiale è imposto ai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA].

26. Non sono della stessa opinione.

Dall’ordinanza di rinvio risulta che la normativa nazionale di cui trattasi, almeno come applicata nel caso di specie, si rivolge principalmente alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto istituto di istruzione.

L’ingiunzione impugnata è stata indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] a causa del fatto che non ha garantito il rispetto del requisito linguistico, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] è la ricorrente e l’appellante nel procedimento principale.

È questa, infatti, la specificità della presente causa rispetto alla precedente giurisprudenza in materia, nella quale un requisito di conoscenza di una lingua era imposto direttamente ai lavoratori subordinati o autonomi ( 13 ).

Per contro, nella presente causa, l’obbligo è imposto al datore di lavoro (l’istituto), sebbene riguardi le competenze linguistiche dei suoi dipendenti (i lavoratori).

27. Inoltre, occorre ricordare che una valutazione del requisito linguistico alla luce della libera circolazione dei lavoratori sarebbe strettamente pertinente solo in relazione ai pochi dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] che sono cittadini dell’Unione europea.

Al contrario, la libertà di stabilimento può entrare in gioco indipendentemente dalla cittadinanza del personale interessato.

28. In considerazione di quanto precede, ritengo che la libertà fondamentale più rilevante alla luce della quale occorre valutare il requisito linguistico sia la libertà di stabilimento.

Non si tratta di negare la rilevanza della libera circolazione dei lavoratori nel caso della [OSCURATO:PERSONA].

Al contrario, come dichiarato dalla Corte, un datore di lavoro deve potersi avvalere dei diritti alla libera circolazione del suo personale, affinché tali diritti siano davvero effettivi ( 14 ).

Tuttavia, nel caso di specie, tale libertà deve essere considerata di importanza secondaria rispetto alla libertà di stabilimento ( 15 ).

In ogni caso, una valutazione sotto il profilo della libera circolazione dei lavoratori condurrebbe, a mio avviso, in sostanza, alla stessa conclusione, come esporrò nell’ambito della terza questione, che riguarda il diritto alla libera circolazione degli insegnanti della [OSCURATO:PERSONA].

29. Chiarita tale questione, passo ora ad esaminare il merito delle questioni sollevate.

2. Applicabilità dell’articolo 49 TFUE

30. Secondo una giurisprudenza costante, la libertà di stabilimento presuppone, da un lato, che la persona (fisica o giuridica) interessata eserciti effettivamente un’attività economica e, dall’altro, che sussista un elemento transfrontaliero, nel senso che la situazione di cui trattasi non sia circoscritta all’interno di un solo Stato membro ( 16 ).

Esaminerò in successione questi due punti in relazione alla presente causa. a) Esercizio di un’attività economica

31. Per quanto riguarda il primo punto, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che l’organizzazione, dietro corrispettivo, di corsi di insegnamento è un’attività economica che rientra nel capo 2 del titolo IV della terza parte del Trattato FUE relativo al diritto di stabilimento quando è svolta da un cittadino di uno Stato membro in un altro Stato membro, in maniera stabile e continuativa ( 17 ), a partire da un centro di attività principale o secondario nello Stato membro ospitante ( 18 ).

32. Il giudice del rinvio ha tuttavia espresso dubbi sulla questione se l’attività della [OSCURATO:PERSONA] possa essere considerata un’attività economica, rilevando che la citata giurisprudenza della Corte riguarda l’organizzazione di corsi di insegnamento superiore, mentre la [OSCURATO:PERSONA] offre programmi di istruzione primaria e secondaria.

33. Tuttavia, a mio avviso, il livello di istruzione dei corsi impartiti non è rilevante per determinare la natura economica dell’attività esercitata.

È invece determinante, secondo la giurisprudenza della Corte, se l’insegnamento sia impartito a titolo oneroso da un istituto finanziato principalmente con fondi privati (ad esempio, mediante spese scolastiche pagate dagli alunni e dai loro genitori).

Per contro, i corsi impartiti da un istituto rientrante in un sistema di istruzione pubblica, finanziato, interamente o principalmente, dallo Stato, nello assolvimento dei propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti della popolazione, non costituiscono un’attività economica ( 19 ).

34. Secondo le indicazioni contenute nell’ordinanza di rinvio, che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, la [OSCURATO:PERSONA] è considerata un istituto di istruzione privato, non affiliato allo Stato, che offre corsi ai privati dietro corrispettivo.

In quanto tale, si deve ritenere che essa eserciti un’attività economica. b) Elemento transfrontaliero

35. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 49 TFUE non è applicabile alle attività circoscritte all’interno di un solo Stato membro (situazioni puramente interne) e che non presentino nessun elemento di collegamento con una qualsivoglia situazione prevista dal diritto dell’Unione ( 20 ).

36. Occorre anzitutto ricordare che l’articolo 49 TFUE è applicabile alle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 54 TFUE, alle seguenti condizioni: i) sono state costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro; ii) perseguono uno scopo di lucro e iii) hanno la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nell’Unione ( 21 ).

Secondo una giurisprudenza costante, la localizzazione della sede sociale, dell’amministrazione centrale o del centro di attività principale della persona giuridica serve a determinare, al pari della cittadinanza delle persone fisiche, il loro collegamento all’ordinamento giuridico di uno Stato ( 22 ).

37. Dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la [OSCURATO:PERSONA], registrata in Lituania, conformemente al diritto lituano, deve essere considerata una persona giuridica lituana ai sensi dell’articolo 49 TFUE.

Pertanto, a prima vista, ciò sembra costituire una situazione puramente interna (una persona giuridica lituana stabilita in Lituania) che, in linea di principio, non rientra nell’ambito di applicazione di tale articolo ( 23 ).

38. Tuttavia, a mio avviso, l’elemento della detenzione del capitale e del controllo della [OSCURATO:PERSONA] non può essere ignorato.

Al contrario, ritengo che la questione dell’esercizio della libertà di stabilimento nella presente causa debba essere esaminata anche dal punto di vista dei cittadini dell’Unione che detengono partecipazioni nella [OSCURATO:PERSONA].

39. A tale riguardo, sottolineo che la Corte ha dichiarato che la situazione in cui un cittadino di uno Stato membro acquisisce una partecipazione nel capitale di una società stabilita in un altro Stato membro, che gli conferisce una sicura influenza sulle decisioni della società e gli consente di indirizzarne le attività, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE.

Così, la Corte ha ammesso che, anche quando la parte nella causa principale è una società nazionale, la cittadinanza di uno Stato membro del suo azionista principale può essere rilevante ai fini dell’applicazione della libertà di stabilimento ( 24 ).

40. Nella fattispecie, sulla base delle informazioni disponibili, sembrerebbe che i cittadini dell’Unione (finlandese e danese), che detengono congiuntamente una partecipazione del 74,98% nella [OSCURATO:PERSONA], esercitino una tale sicura influenza sulle sue decisioni, sulla sua gestione e sul suo funzionamento.

Si deve, pertanto, ritenere che essi esercitano il loro diritto alla «costituzione e [alla] gestione di [un’impresa]» (ossia la [OSCURATO:PERSONA]), ai sensi dell’articolo 49 TFUE, secondo comma, in quanto stabilimento primario.

L’esercizio di tale diritto è manifestamente suscettibile di essere pregiudicato da una misura nazionale relativa al funzionamento della [OSCURATO:PERSONA], come il requisito linguistico.

A mio avviso, tale effetto sui cittadini dell’Unione che detengono quote nella [OSCURATO:PERSONA] costituisce un elemento transfrontaliero rilevante, cosicché la situazione di cui trattasi non può essere considerata puramente interna.

3. Applicazione dell’articolo 49 TFUE

41. Alla luce di quanto precede, resta da stabilire se il requisito linguistico costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento e, in caso affermativo, se una siffatta restrizione possa essere giustificata. a) Sull’esistenza di una restrizione

42. Secondo una giurisprudenza costante, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento qualsiasi misura che vieti, ostacoli o renda meno interessante l’esercizio della libertà di stabilimento, anche se applicata in modo non discriminatorio ( 25 ).

43. Nel caso di specie, il requisito linguistico limita chiaramente la riserva di candidati disponibili, dato che impone, come precisato dal giudice del rinvio, una competenza intermedia nella lingua lituana sin dall’assunzione e indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro.

Di per sé, tale requisito rende, a mio avviso, più difficile e meno attraente la costituzione, la dotazione di personale e la gestione di uno stabilimento in Lituania che impartisce programmi in lingua inglese.

Pertanto, si deve ritenere che il requisito linguistico costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 49 TFUE. b) Sulla giustificazione della restrizione

44. Secondo una giurisprudenza costante, una restrizione alla libertà di stabilimento è tuttavia ammessa se è giustificata da una ragione imperativa di interesse generale e rispetta il principio di proporzionalità ( 26 ). 1) Sull’esistenza di una ragione imperativa di interesse generale

45. Sebbene il giudice del rinvio non abbia espressamente precisato l’obiettivo della normativa nazionale che impone il requisito linguistico, dall’ordinanza di rinvio (su riserva di conferma da parte del giudice del rinvio) si può dedurre che l’obiettivo perseguito è la promozione e la tutela della lingua ufficiale della Lituania.

46. A tale riguardo, è sufficiente ricordare che la Corte ha costantemente riconosciuto (soprattutto nel settore dell’istruzione) che la promozione e la tutela della lingua ufficiale di uno Stato membro, quale espressione della sua identità nazionale, costituiscono un obiettivo legittimo e una ragione imperativa di interesse generale, idonei, in linea di principio, a giustificare una restrizione alle libertà fondamentali sancite dal TFUE, ivi compresa la libertà di stabilimento ( 27 ).

47. Oltre a quanto precede, occorre altresì osservare che le disposizioni nazionali pertinenti impongono il requisito linguistico specificamente ai lavoratori occupati in enti che forniscono servizi alla popolazione — in settori quali l’istruzione e l’assistenza sanitaria — se sono in comunicazione regolare con il pubblico o devono compilare moduli standard.

Ciò suggerisce, a mio avviso, che la misura non verte principalmente sulla questione se tali lavoratori utilizzino essi stessi la lingua ufficiale, in quanto tale, ma piuttosto sul fatto di garantire che il pubblico interessato possa accedere ai servizi in tale lingua e che gli enti interessati siano in grado di svolgere le loro funzioni in modo efficace.

Tale logica funzionale specifica, che mette in evidenza l’importanza pratica dell’uso della lingua ufficiale, rafforza, a mio avviso, la legittimità dell’obiettivo perseguito e sottende maggiormente la giustificazione della restrizione. 2) Sulla proporzionalità della restrizione

48. Fermo restando quanto precede, qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento deve altresì rispettare il principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda la proporzionalità, la misura nazionale deve essere idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per conseguirlo.

Inoltre, la misura nazionale deve essere stricto sensu proporzionata, in quanto essa deve operare un giusto bilanciamento degli interessi in gioco, ossia gli interessi perseguiti dallo Stato mediante la misura in questione e quelli delle persone sulle quali essa incide negativamente ( 28 ).

49. Spetta in definitiva ai giudici nazionali stabilire se una misura nazionale soddisfi tali requisiti di proporzionalità, dato che essi si trovano nella posizione migliore per valutare gli elementi di fatto e di diritto di cui trattasi, in particolare in casi come quello di specie, che riguardano l’uso della lingua ufficiale di uno Stato membro come espressione dell’identità nazionale ( 29 ).

Tuttavia, la Corte, chiamata a fornire risposte utili al giudice del rinvio, è competente a fornirgli indicazioni.

A tal fine, formulerò alcune osservazioni su ciascuno dei tre elementi della proporzionalità: i) Idoneità

50. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’elemento dell’idoneità, occorre valutare se il requisito linguistico sia tale da tutelare o incoraggiare l’uso della lingua ufficiale, nel contesto specifico di interazione con le autorità pubbliche o con il pubblico in generale.

51. A mio avviso, tale criterio è chiaramente soddisfatto per quanto riguarda il personale amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] (e, più in particolare, il direttore e il vicedirettore responsabile della didattica, interessati dall’ingiunzione impugnata) ( 30 ), le cui funzioni implicano necessariamente la comunicazione sia con le autorità pubbliche sia con i genitori degli alunni attuali o potenziali, nonché il rispetto degli obblighi di legge applicabili.

52. La stessa conclusione non è altrettanto evidente per quanto riguarda il personale docente della [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo è quello di impartire corsi in lingua inglese.

Tuttavia, come già rilevato dalla Corte ( 31 ), il ruolo degli insegnanti non si limita all’insegnamento che impartiscono.

Infatti, esso può anche implicare, in determinate circostanze, attività di orientamento o assistenza agli alunni (per i quali un certo grado di comunicazione nella loro lingua materna può essere benefico), nonché il contatto con i genitori di alunni (i quali, pur avendo optato per un programma in lingua inglese per i loro figli, possono essi stessi non parlare inglese).

Inoltre, nell’ambito della garanzia della sicurezza dei loro alunni, gli insegnanti possono anche dover rispondere a situazioni di emergenza che richiedono una comunicazione con i servizi di emergenza lituani.

Pertanto, per il personale docente, come per il personale amministrativo della [OSCURATO:PERSONA], il requisito linguistico appare essere uno strumento idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito.

53. Ciò premesso, occorre sottolineare che una misura nazionale può essere ritenuta idonea a conseguire un obiettivo solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo e se viene attuata in modo coerente e sistematico ( 32 ).

Sulla base delle informazioni disponibili, nulla suggerisce l’assenza di un siffatto intento reale o un’incoerenza nell’attuazione del requisito linguistico.

Al contrario, dal fascicolo sembra emergere che il requisito sia applicabile in modo ampio e coerente, non solo a tutte le scuole in Lituania, ma, in generale, a tutti i ruoli che implicano la comunicazione con il pubblico (e la compilazione di moduli standard) negli enti che forniscono servizi alla popolazione. ii) Necessità

54. Passo ora ad esaminare il criterio della necessità, che implica di stabilire se misure meno restrittive possano raggiungere l’obiettivo perseguito con la stessa efficacia.

Se — come spiegherò più avanti — sono certamente ipotizzabili alternative meno restrittive all’ampio requisito linguistico, tali alternative consisterebbero essenzialmente nell’introdurre eccezioni all’uso generale della lingua ufficiale previsto dalla normativa nazionale.

Di conseguenza, tali alternative non garantirebbero, in senso stretto, un livello di efficacia del tutto equivalente nella realizzazione dell’obiettivo perseguito.

Pertanto, ritengo che il requisito linguistico soddisfi il «criterio di necessità».

55. Un elemento che non soddisfa tuttavia tale criterio è, a mio avviso, il modo in cui deve essere dimostrato il rispetto del requisito linguistico.

Come precisato dal giudice del rinvio, l’unica prova accettabile di una competenza di livello B1 in lituano è un attestato di superamento di un esame di Stato specifico.

A mio avviso, l’obiettivo perseguito potrebbe essere raggiunto anche qualora la conoscenza della lingua ufficiale potesse essere dimostrata con altri mezzi.

Infatti, come la Corte ha già dichiarato, l’impossibilità di fornire la prova delle conoscenze linguistiche richieste con altri mezzi — ad esempio mediante qualifiche equivalenti ottenute in altri Stati membri — deve essere considerata sproporzionata ( 33 ). iii) Proporzionalità stricto sensu

56. Per quanto riguarda la proporzionalità stricto sensu , occorre valutare se la normativa nazionale che impone il requisito linguistico assicuri un giusto equilibrio tra, da un lato, l’obiettivo di promozione e di tutela della lingua ufficiale e, dall’altro, il rispetto dei diritti tutelati dal diritto dell’Unione sui quali tale requisito incide.

57. A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che, sebbene gli Stati membri dispongano di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica di difesa della lingua ufficiale (poiché una siffatta politica costituisce l’espressione dell’identità nazionale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE), tale potere discrezionale non può giustificare che siano gravemente pregiudicati i diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni dei trattati che sanciscono le loro libertà fondamentali ( 34 ).

58. Per inquadrare l’analisi su questo punto, occorre rilevare che il requisito linguistico consiste in un livello intermedio (B1) di competenza nella lingua ufficiale, che va oltre le conoscenze di base ma non raggiunge la soglia di padronanza professionale.

Inoltre, come già indicato in precedenza, il requisito si applica solo ai lavoratori in contatto regolare con il pubblico o incaricati di compilare moduli standard.

Tuttavia, come sottolineato dal giudice del rinvio, per tali lavoratori detto requisito si applica senza alcuna eccezione.

59. A tale riguardo, per quanto riguarda il personale docente della [OSCURATO:PERSONA] interessato, non mi sembra che un siffatto requisito generale, che impone una competenza nella lingua ufficiale di livello B1 per tutti gli insegnanti che impartiscono corsi in lingua inglese, garantisca un giusto equilibrio tra l’obiettivo perseguito e l’onere imposto.

In primo luogo, il contributo all’obiettivo di interesse pubblico legittimo sembra, a mio avviso, limitato nel caso di un istituto privato il cui scopo stesso è di impartire corsi in lingua inglese, opzione espressamente autorizzata dal diritto nazionale e scelta deliberatamente dagli alunni (o piuttosto dai loro genitori) ( 35 ).

È vero che, anche in tale contesto, può essere ragionevole esigere che gli insegnanti possiedano una certa conoscenza della lingua ufficiale, alla luce delle considerazioni esposte al paragrafo 52 delle presenti conclusioni.

Tuttavia, a mio avviso, tale conoscenza non deve necessariamente collocarsi al livello B1, né essere imposta senza alcuna eccezione.

60. Infatti, in assenza di qualsiasi eccezione, il requisito linguistico appare notevolmente eccessivo, in quanto impone una competenza intermedia nella lingua ufficiale al momento dell’assunzione ( 36 ), indipendentemente dalla lingua di insegnamento e dalla durata del contratto di lavoro di un insegnante.

Si tratta, a mio avviso, di considerevoli ostacoli all’assunzione di personale adeguatamente qualificato, pregiudicando così gravemente la libertà di stabilimento ( 37 ).

A mio avviso, potrebbero essere previste eccezioni al requisito generale senza compromettere l’obiettivo perseguito, attenuando al contempo l’impatto sulla [OSCURATO:PERSONA] e sui suoi insegnanti (e, per estensione, anche sui suoi alunni).

Tali eccezioni potrebbero includere, ad esempio, richiedere un livello di competenza inferiore; consentire l’adeguamento graduale o un periodo transitorio dopo l’assunzione per raggiungere il livello richiesto; legare il requisito alla durata prevista dell’impiego del docente in Lituania; consentire esenzioni ad hoc qualora non siano disponibili altri candidati qualificati ( 38 ); imporre tale requisito solo ad una determinata percentuale del personale, a condizione che l’ente nel suo insieme sia in grado di adempiere i propri obblighi giuridici e amministrativi.

61. Per quanto riguarda il personale amministrativo, tenuto conto della natura fondamentalmente diversa dei suoi compiti rispetto a quelli degli insegnanti, ritengo che la bilancia potrebbe pendere diversamente.

Da un lato, come indicato al precedente paragrafo 51, il ruolo del personale amministrativo (in particolare del direttore della [OSCURATO:PERSONA] e del suo vicedirettore responsabile della didattica interessati dall’ingiunzione impugnata) può essere inteso nel senso che richiede prima di tutto una comunicazione con i genitori e con altri soggetti interessati esterni, nonché un dialogo con le autorità nazionali per il rispetto degli obblighi regolamentari e amministrativi.

Questi due posti specifici potrebbero infatti essere considerati come il «volto pubblico» della [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, il requisito della competenza intermedia nella lingua ufficiale parrebbe ragionevole ed essenziale nel contesto dell’obiettivo perseguito.

62. Per contro, a mio avviso, l’incidenza sulla libertà di stabilimento non è così profonda come nel caso degli insegnanti.

Infatti, almeno dal punto di vista dell’assunzione, mi sembra più difficile trovare educatori qualificati per impartire taluni programmi internazionali specifici in lingua inglese e che possiedano anche una competenza B1 in lituano piuttosto che individuare un adeguato personale amministrativo, con una conoscenza intermedia del lituano, il cui ruolo non richiede una specifica qualifica per l’insegnamento, né, probabilmente, un’eccellente padronanza dell’inglese.

Inoltre, si può ragionevolmente presumere che i posti specifici di direttore e vicedirettore implichino probabilmente un impegno a lungo termine, in considerazione del quale l’acquisizione di una competenza intermedia nella lingua ufficiale appare al contempo realizzabile e non eccessivamente onerosa.

63. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, e ricordando che spetta al giudice del rinvio valutare la proporzionalità della misura nelle circostanze specifiche del caso di specie, propongo alla Corte di rispondere alle prime due questioni nel senso che l’articolo 49 TFUE non osta a una normativa nazionale che richiede che gli insegnanti e il personale amministrativo di un istituto di istruzione privato che impartisce programmi in lingua inglese possiedano una competenza intermedia nella lingua ufficiale dello Stato, nei limiti in cui tale normativa sia giustificata da un obiettivo di promozione e di tutela di detta lingua e sia idonea e necessaria al conseguimento di tale obiettivo, garantendo al contempo un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco.

C. Sulla compatibilità del requisito linguistico con l’articolo 53 della direttiva riconoscimento (terza questione)

64. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 53 della direttiva riconoscimento osti ad un requisito linguistico, come quello di cui trattasi, che si applica senza eccezioni a tutti gli insegnanti di un istituto di istruzione privato che impartisce esclusivamente programmi in lingua inglese.

65. La direttiva riconoscimento stabilisce norme per il riconoscimento reciproco di qualifiche professionali tra Stati membri, volte ad agevolare la libera circolazione sia dei lavoratori autonomi sia dei professionisti impiegati nell’Unione (più pertinente nel caso dei docenti della [OSCURATO:PERSONA]).

Dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva riconoscimento risulta che essa si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali.

66. Come ha sottolineato il giudice del rinvio, l’insegnamento è una professione regolamentata in Lituania.

Di conseguenza, la direttiva riconoscimento può essere pertinente nel caso di specie, anche se solo per quanto riguarda i pochi dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] di cui all’ingiunzione impugnata che sono al contempo insegnanti e cittadini di un altro Stato membro dell’Unione.

Tuttavia, l’ordinanza di rinvio non precisa se tali persone abbiano acquisito le loro qualifiche professionali in uno Stato membro (diverso dalla Lituania) ( 39 ) e rientrino pertanto nell’ambito di applicazione della direttiva ai sensi del suo articolo 2, paragrafo

1. Procederò tuttavia all’analisi che segue, partendo dalla presunzione, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, che la presente causa rientri effettivamente, in parte, nell’ambito di applicazione della direttiva.

67. Rilevo, da un lato, che l’articolo 53 della direttiva riconoscimento consente, in sostanza, di imporre ai professionisti qualificati il requisito della conoscenza della lingua «necessaria all’esercizio della professione [regolamentata] nello Stato membro ospitante».

La Corte ha già dichiarato, per l’appunto, che il requisito di una conoscenza adeguata della lingua ufficiale dello Stato deve essere considerato necessario in relazione alla natura dell’impiego di insegnante , anche quando quest’ultimo insegna in un’altra lingua ( 40 ).

Infatti, come ho spiegato al paragrafo 52 delle presenti conclusioni, il ruolo di un insegnante non è strettamente limitato ai corsi che impartisce, cosicché le lingue richieste a quest’ultimo non si limitano necessariamente alla lingua di insegnamento.

Di conseguenza, il requisito linguistico deve essere considerato ammissibile, in linea di principio, ai sensi dell’articolo 53 della direttiva riconoscimento.

68. Tuttavia, l’articolo 53 deve essere interpretato nel rispetto delle libertà fondamentali sancite dal Trattato FUE.

Di conseguenza, come giustamente sottolineato dalla Commissione e dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], qualsiasi requisito linguistico ammesso ai sensi dell’articolo 53 non deve pregiudicare la libera circolazione dei lavoratori prevista all’articolo 45 TFUE.

69. A mio avviso, un esame del requisito linguistico alla luce dell’articolo 45 TFUE rifletterebbe ampiamente, mutatis mutandis , quello effettuato in relazione all’articolo 49 TFUE supra .

70. Molto brevemente, nell’interesse dell’economia procedurale, il requisito linguistico deve, a mio avviso, essere considerato come una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori e, senza dubbio, come una forma di discriminazione indiretta.

Infatti, se è inteso che si applica allo stesso modo ai cittadini lituani e ai lavoratori migranti, esso è intrinsecamente idoneo ad incidere maggiormente sui secondi rispetto ai primi, dato che può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini nazionali, ponendo così i lavoratori migranti in una situazione particolarmente svantaggiosa ( 41 ).

Tuttavia, una siffatta restrizione potrebbe eventualmente essere giustificata da una ragione imperativa di interesse generale, quale la tutela e la promozione della lingua ufficiale, purché rispetti il principio di proporzionalità.

Spetterebbe, in definitiva, al giudice del rinvio effettuare una valutazione concreta della proporzionalità, a sostegno della quale le considerazioni esposte ai paragrafi 48 e seguenti delle presenti conclusioni relative alla libertà di stabilimento sarebbero, a mio avviso, applicabili mutatis mutandis .

71. Alla luce di tutto quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione nel senso che l’articolo 53 della direttiva riconoscimento consente di imporre un requisito, come quello di cui trattasi, secondo cui gli insegnanti di un istituto di istruzione privato che impartisce programmi in lingua inglese devono possedere una competenza intermedia nella lingua ufficiale dello Stato, nei limiti in cui tale normativa sia giustificata da un obiettivo di promozione e di tutela di detta lingua e sia idonea e necessaria al conseguimento di tale obiettivo, garantendo al contempo un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. 72.

Fermo restando quanto precede e per completezza, va osservato che gli articoli 53, paragrafi 3 e 4, della direttiva riconoscimento (alla luce del considerando 26 della direttiva 2013/55/UE ( 42 ), che ha introdotto tali disposizioni nella direttiva riconoscimento) osta a controlli sistematici delle conoscenze linguistiche dei professionisti.

Siffatti controlli possono essere imposti solo in caso di «serio e concreto dubbio» circa l’adeguatezza delle conoscenze linguistiche di un professionista e devono essere proporzionati all’attività esercitata.

V. Conclusione

73. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] administracinis Teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) nei seguenti termini: 1) L’articolo 49 TFUE non osta a una normativa nazionale che richiede che gli insegnanti e il personale amministrativo di un istituto di istruzione privato che impartisce programmi in lingua inglese possiedano una competenza intermedia nella lingua ufficiale dello Stato, nei limiti in cui tale normativa sia giustificata da un obiettivo di promozione e di tutela di detta lingua e sia idonea e necessaria al conseguimento di tale obiettivo, garantendo al contempo un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. 2) L’articolo 53 della direttiva riconoscimento consente di imporre un requisito, come quello di cui trattasi, secondo cui gli insegnanti di un istituto di istruzione privato che impartisce programmi in lingua inglese devono possedere una competenza intermedia nella lingua ufficiale dello Stato, nei limiti in cui tale normativa sia giustificata da un obiettivo di promozione e di tutela di detta lingua e sia idonea e necessaria al conseguimento di tale obiettivo, garantendo al contempo un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) V., in particolare, Friend, J.W., «Carriers of identity», in

[OSCURATO:PERSONA]

. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2012, pagg. da 155 a

161. ( 3 )

V. sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a. ( C‑391/20 , EU:C:2022:638 , punto 68 ; in prosieguo: la «sentenza Cilevičs»). ( 4 ) V., in particolare, sentenza Cilevičs, nonché sentenze del 28 novembre 1989, Groener ( C‑379/87 , EU:C:1989:599 ; in prosieguo: la «sentenza Groener»); del 4 luglio 2000, Haim ( C‑424/97 , EU:C:2000:357 ), e del 16 aprile 2013, Las ( C‑202/11 , EU:C:2013:239 ). ( 5 ) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( GU 2005, L 255, pag. 22 ). ( 6 ) Conformemente al quadro comune europeo di riferimento per le lingue, il punto 5.3 della descrizione definisce il livello B1 come segue: «Soglia» (utilizzatore indipendente).

La persona è in grado di (…) conversare su un’ampia gamma di argomenti della vita quotidiana e lavorativa, (…) di compilare documenti standard, di scrivere brevi testi su argomenti concernenti la vita quotidiana o lavorativa, (…).

La persona è altresì in grado di comprendere la lingua parlata e testi scritti e di comunicare». ( 7 ) Articolo 72 del [OSCURATO:PERSONA] Švietimo to statymas (legge della Repubblica di Lituania sull’istruzione). ( 8 ) Rilevo che, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, il requisito linguistico si applicava agli insegnanti, in particolare, anche in forza di altre disposizioni nazionali che disciplinano la professione di insegnante in Lituania (che sono state successivamente modificate per esentare dal requisito linguistico gli insegnanti di istituzioni, come la [OSCURATO:PERSONA], che impartiscono programmi di Stati stranieri o di organizzazioni internazionali).

Orbene, l’ingiunzione impugnata non sarebbe stata fondata su tali disposizioni, ma direttamente sul decreto n. 1688. ( 9 ) Punto 26 del nutarimas Nr. 649 (decreto n. 649) del 6 giugno 2012 relativo all’approvazione della descrizione della procedura di rilascio, sospensione e revoca dell’autorizzazione ad attuare programmi di istruzione di Stati stranieri e di organizzazioni internazionali. ( 10 ) L’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo lituano sembra riguardare solo la rilevanza delle questioni nella misura in cui esse concernono gli insegnanti della [OSCURATO:PERSONA], considerando che essa non fa alcun riferimento al personale amministrativo della stessa.

Di conseguenza, essa può essere intesa solo come una eccezione di irricevibilità parziale. ( 11 ) V., in particolare, sentenza del 20 ottobre 2022, Centre public d’action sociale de Liège (Revoca o sospensione di una decisione di rimpatrio) ( C‑825/21 , EU:C:2022:810 , punti 37 e 38 ). ( 12 )

V. sentenza Cilevičs, punti 50 e 51 e giurisprudenza citata. ( 13 ) V., in particolare, sentenze citate alla nota 4, supra . ( 14 ) Sentenza del 7 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑350/96 , EU:C:1998:205 , punti da 19 a 21 ). ( 15 ) Rilevo che la misura nazionale di cui trattasi potrebbe potenzialmente essere esaminata anche sotto il profilo della libera circolazione dei capitali, che sembra tuttavia rivestire un’importanza secondaria rispetto alla libertà di stabilimento. ( 16 ) V., in particolare, sentenze del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità) ( da C‑541/20 a C‑555/20 , EU:C:2024:818 , punti 363 e 364 ), e Cilevičs, punto 31 e giurisprudenza citata. ( 17 ) Appare pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] abbia una presenza fissa e duratura in Lituania, svolgendovi le sue attività in modo stabile e continuativo dal 2004, elemento rilevante per riconoscere che la situazione rientra nell’ambito della libertà di stabilimento piuttosto che della libera prestazione dei servizi. ( 18 )

V. sentenza Cilevičs, punto 52 e giurisprudenza citata. ( 19 )

V. sentenze del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punti da 48 a 50 ), e del 2 febbraio 2023, Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland ( C‑372/21 , EU:C:2023:59 , punto 21 e giurisprudenza citata). ( 20 ) Sentenza del 13 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑419/12 e C‑420/12 , EU:C:2014:81 , punto 36 e giurisprudenza citata). ( 21 ) Sentenza del 25 ottobre 2017, Polbud – Wykonawstwo ( C‑106/16 , EU:C:2017:804 , punto 32 ).

Rilevo che il contesto di fatto e di diritto esposto nella decisione di rinvio, sul quale la Corte deve fondarsi, suggerisce che la [OSCURATO:PERSONA] soddisfa tali criteri, il che è ovviamente soggetto alla verifica del giudice del rinvio. ( 22 ) Sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑106/22 , EU:C:2023:568 , punto 45 e giurisprudenza citata). ( 23 ) È quindi la «cittadinanza» della [OSCURATO:PERSONA] stessa che rende la situazione di cui trattasi «nazionale» piuttosto che, come sembra aver preoccupato il giudice del rinvio, la cittadinanza lituana del suo fondatore. ( 24 ) Sentenza del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis ( C‑201/15 , EU:C:2016:972 , punti 46 e 47 ). ( 25 )

V. sentenza Cilevičs, punto 61 e giurisprudenza citata. ( 26 ) Ibid., punto 65 e giurisprudenza citata. ( 27 ) Ibid., punti da 67 a 70 e giurisprudenza citata. ( 28 ) Ibid, punto 65; v. anche sentenza del 5 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑128/22 , EU:C:2023:951 , punto 77 ) e le mie conclusioni nella stessa causa ( C‑128/22 , EU:C:2023:645 , paragrafi 91 e segg.). ( 29 )

V. sentenza Cilevičs, punti 72 e 73, nonché le mie conclusioni nella stessa causa ( C‑391/20 , EU:C:2022:166 , paragrafi da 91 a 93 ). ( 30 ) Dall’ordinanza di rinvio risulta che gli unici membri del personale amministrativo interessati dalla decisione impugnata sono le persone che occupano questi due specifici posti.

Nei limiti in cui anche altri membri del personale amministrativo potrebbero essere interessati, la presente analisi sarebbe parimenti pertinente, dato che il requisito linguistico si applicherebbe ad essi soltanto qualora le loro funzioni implichino una comunicazione regolare con il pubblico e/o la compilazione di moduli standard. ( 31 )

V. sentenza Groener, punto

20. ( 32 )

V. sentenza Cilevičs, punto 75 e giurisprudenza citata. ( 33 )

V. sentenze del 6 giugno 2000, Angonese ( C‑281/98 , EU:C:2000:296 , punto 44 ), e del 5 febbraio 2015, Commissione/Belgio ( C‑317/14 , EU:C:2015:63 , punto 28 ). ( 34 )

V. sentenza Cilevičs, punto 83 e giurisprudenza citata. ( 35 ) Ciò differisce notevolmente dalla situazione di cui alla causa Groener, che riguardava un istituto di istruzione pubblico che offre corsi nella o nelle lingue ufficiali dello Stato. ( 36 ) Un’unica eccezione è prevista al riguardo per le persone che beneficiano di protezione internazionale, che sono esentate dal requisito linguistico per due anni a decorrere dal riconoscimento del loro status.

Tuttavia, occorre altresì sottolineare che, in pratica, l’Ispettorato ha concesso un periodo di differimento di circa otto mesi per dimostrare il rispetto del requisito linguistico. ( 37 )

V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni. ( 38 ) Nella sentenza Groener, la normativa nazionale prevedeva per l’appunto la possibilità di una siffatta eccezione, che è stata presa in considerazione per ritenere proporzionato il requisito. ( 39 ) Oppure, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva riconoscimento, hanno lavorato per tre anni in uno Stato membro che ha riconosciuto le loro qualifiche professionali ottenute in un paese terzo. ( 40 )

V. sentenza Groener, punto 21, tenendo presente tuttavia che tale causa riguardava il posto permanente di un insegnante presso un istituto di istruzione pubblico. ( 41 )

V. sentenza del 22 giugno 2017, Bechtel ( C‑20/16 , EU:C:2017:488 , punto 39 ). ( 42 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2013, L 354, pagg. da 132 a 170), il cui considerando 26 così recita, inter alia : «(...) I controlli linguistici dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e necessari per le professioni in oggetto e non dovrebbero essere finalizzati all’esclusione di professionisti di altri Stati membri dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante (...)».

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0048 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 10 luglio 2025 ( 1 ) Causa C‑48/24 Všto Vilniaus tarptautinė mokykla contro [OSCURATO:PERSONA]ė kalbos inspekcija [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania)] «Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Restrizione — Normativa nazionale che richiede che il personale di un istituto di istruzione privato abbia una conoscenza della lingua ufficiale dello Stato — Giustificazione — Identità nazionale — Proporzionalità — Direttiva 2005/36/CE — Articolo 53 — Conoscenza di una lingua necessaria per l’esercizio di una professione regolamentata» I. Introduzione 1. La lingua non è solo un mezzo di comunicazione, ma anche una nave per la cultura e l’identità ( 2 ). I trattati dell’Unione europea riconoscono il ruolo centrale della lingua. L’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE e l’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevedono entrambi che l’Unione rispetti la sua diversità linguistica. Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE, l’Unione rispetta parimenti l’identità nazionale dei suoi Stati membri, in cui è compresa, come la Corte ha affermato, anche la tutela delle loro lingue ufficiali ( 3 ). 2. In tale contesto, la Corte è stata chiamata, a più riprese, ad esaminare l’interazione tra la tutela delle lingue ufficiali degli Stati membri e il rispetto delle libertà fondamentali dell’Unione ( 4 ). La presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) solleva una questione analoga e offre l’occasione di sviluppare ulteriormente la pertinente giurisprudenza della Corte. 3. Le questioni del giudice del rinvio sono state sollevate nell’ambito di una controversia tra la Valstybinė kalbos inspekcija (Ispettorato nazionale della lingua, Lituania; in prosieguo: l’«Ispettorato») e il Vilniaus tarptautinė mokykla ([OSCURATO:PERSONA] internazionale di Vilnius; in prosieguo: la«[OSCURATO:PERSONA]»), un istituto di istruzione privato che offre programmi di istruzione esclusivamente in lingua inglese. La controversia verte sull’imposizione al personale docente e amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] di un requisito nazionale di competenza intermedia nella lingua lituana, requisito che si applica ai dipendenti occupati in determinati posti che implicano una comunicazione con il pubblico (in prosieguo: il «requisito linguistico»). Il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla compatibilità di tale requisito linguistico con la libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 49 TFUE, nonché con l’articolo 53 della direttiva 2005/36/CE (in prosieguo: la «direttiva riconoscimento») ( 5 ), che riguarda i requisiti linguistici applicabili alle professioni regolamentate. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 4. L’articolo 53 della direttiva riconoscimento, intitolato «Conoscenza delle lingue», così dispone: 1.   I professionisti che beneficiano del riconoscimento delle qualifiche professionali possiedono la conoscenza delle lingue necessaria all’esercizio della professione nello Stato membro ospitante. (…) 3.   I controlli [di conformità all’obbligo di cui al paragrafo 1] possono essere imposti se la professione da praticarsi ha ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti. I controlli possono essere imposti nei confronti di altre professioni nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua di lavoro con riguardo alle attività professionali che il professionista intende svolgere. (…) 4.   Il controllo linguistico è proporzionato all’attività da eseguire. (…)». B. Diritto lituano 5. L’articolo 14 della [OSCURATO:PERSONA] (Costituzione della Repubblica di Lituania) dispone che il lituano è la lingua ufficiale (in prosieguo: la «lingua ufficiale»). 6. L’articolo 6 della [OSCURATO:PERSONA] valstybinės kalbos to statymas (legge della Repubblica di Lituania sulla lingua ufficiale; in prosieguo: la «legge sulla lingua ufficiale») prevede, in particolare, che «[i] direttori, i funzionari e gli agenti (…) degli enti che forniscono servizi alla popolazione devono conoscere la lingua ufficiale secondo le categorie di competenza linguistiche stabilite dal governo della Repubblica di Lituania». 7. Conformemente a tale articolo 6, il governo lituano ha adottato il nutarimas Nr. 1688 (decreto n. 1688;in prosieguo: il «decreto n. 1688») del 24 dicembre 2003, con il quale ha approvato il Valstybinės kalbos mokėjimo katorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašas (descrizione della procedura per la determinazione e l’applicazione delle categorie di competenza nella lingua ufficiale; in prosieguo: la «descrizione»), ad esso allegata. 8. Il punto 6 della descrizione stabilisce tre categorie di competenza nella lingua ufficiale (essendo la prima categoria la più bassa e la terza la più elevata). Conformemente al punto 6.2 della descrizione, la seconda categoria di competenza corrisponde a un livello intermedio B1 di competenza in lituano ( 6 ). Ai sensi del punto 8 della descrizione, la seconda categoria si applica, tra l’altro, ai dipendenti nei settori dell’istruzione, della cultura, dell’assistenza sanitaria e della sicurezza sociale (ad eccezione dei docenti che insegnano nella lingua ufficiale) se, ai fini del loro lavoro, devono comunicare regolarmente con persone e/o compilare moduli standard. III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali 9. [OSCURATO:PERSONA], ricorrente nel procedimento principale, è un istituto di istruzione privato registrato e operante in Lituania dal 2004. Essa è stata fondata da un cittadino lituano ed è attualmente detenuta da tre persone: un cittadino finlandese (che ne detiene il 49,96%), un cittadino danese (che ne detiene il 25,02%) e un cittadino americano (che ne detiene il restante 25,02%). 10. [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dalle autorità nazionali della Repubblica di Lituania le autorizzazioni necessarie per impartire programmi di istruzione in una lingua diversa dal lituano, possibilità offerta dalla normativa nazionale ( 7 ). Più precisamente, la [OSCURATO:PERSONA] offre il programma «[OSCURATO:PERSONA] AS/A level» e i programmi di istruzione primaria e di istruzione intermedia del baccellierato internazionale, tutti tenuti in inglese (in prosieguo: i «programmi in lingua inglese»). 11. Il 19 e il 25 maggio 2022 l’Ispettorato ha compiuto un’ispezione volta a verificare il rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della legge sulla lingua ufficiale e del decreto n. 1688. Essa ne ha concluso che 18 dipendenti della [OSCURATO:PERSONA], di cui cinque erano cittadini dell’Unione europea e gli altri cittadini di paesi terzi, non avevano superato l’esame relativo alla seconda categoria di competenza nella lingua ufficiale (o non avevano presentato la corrispondente attestazione), come richiesto dal decreto n. 1688 per i dipendenti del settore dell’istruzione che devono comunicare regolarmente con persone o compilare moduli standard ( 8 ). 12. Sulla base di tale ispezione, l’Ispettorato ha emesso un’ingiunzione datata 26 maggio 2022, con la quale si imponeva ai 18 dipendenti in questione, comprendenti sia insegnanti sia membri del personale amministrativo (in particolare il direttore e il vicedirettore della [OSCURATO:PERSONA]), di superare l’esame di competenza linguistica dello Stato interessato entro il 2 febbraio 2023 (in prosieguo: l’«ingiunzione impugnata»). Dato che, in forza della normativa nazionale ( 9 ), enti quali la [OSCURATO:PERSONA] devono assicurare il rispetto degli atti giuridici pertinenti, comprese le disposizioni che stabiliscono il requisito linguistico, l’ingiunzione impugnata è stata indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] e prevede sanzioni nei suoi confronti in caso di inosservanza. 13. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania) un ricorso diretto all’annullamento dell’ingiunzione impugnata. Tale ricorso è stato respinto con sentenza del 17 novembre 2022, e la [OSCURATO:PERSONA] ha successivamente interposto appello dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), giudice del rinvio. 14. In tale contesto, detto giudice, nutrendo dubbi quanto alla compatibilità del requisito linguistico con l’articolo 49 TFUE e con l’articolo 53 della direttiva riconoscimento, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 49 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che ricomprende nel proprio ambito di applicazione il requisito, previsto dal diritto nazionale, della conoscenza della lingua dello Stato che si applica al personale amministrativo e agli insegnanti di un istituto scolastico fondato da una persona fisica privata, quando tale istituto scolastico offre un programma di istruzione secondaria internazionale e i programmi di baccellierato internazionale di tipo “scuola primaria” e “scuola media”. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 49 [TFUE] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale ai sensi della quale il requisito della conoscenza della lingua ufficiale si applica senza eccezioni, in primo luogo, a tutti gli insegnanti che lavorano in un istituto scolastico fondato da una persona fisica privata che offre un programma di istruzione secondaria internazionale e i programmi di baccellierato internazionale di tipo “scuola primaria” e “scuola media” e, in secondo luogo, al personale amministrativo di detto istituto scolastico, a prescindere dalle circostanze specifiche delle attività dell’istituto scolastico considerato. 3) Se l’articolo 53 della direttiva [riconoscimento] debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, in base alla quale il requisito della conoscenza della lingua ufficiale si applica, senza eccezioni, a tutti gli insegnanti che lavorano in un istituto scolastico fondato da una persona fisica privata e che offre un programma di istruzione secondaria internazionale e i programmi di baccellierato internazionale di tipo “scuola primaria” e “scuola media”, a prescindere dalle circostanze specifiche delle attività dell’istituto scolastico considerato». 15. I governi lituano, lettone e dei [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. Non si è tenuta alcuna udienza. IV. Analisi 16. Con le sue tre questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il requisito linguistico sia compatibile con la libertà di stabilimento (prima e seconda questione) e con l’articolo 53 della direttiva riconoscimento (terza questione). Nell’analisi che segue, esaminerò congiuntamente le prime due questioni (B), per poi esaminare la terza (C). Tuttavia, prima di analizzare il merito delle questioni sollevate, devo affrontare un’obiezione alla ricevibilità del presente rinvio pregiudiziale, sollevata dal governo lituano (A). A. Sulla ricevibilità 17. Il governo lituano ha sostenuto che il rinvio pregiudiziale deve essere respinto in quanto irricevibile, affermando che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale. 18. In particolare, il governo lituano fa valere che il requisito linguistico non è applicabile agli insegnanti ( 10 ) che lavorano in scuole come quella di cui trattasi, che impartiscono programmi di istruzione di Stati stranieri o di organizzazioni internazionali. Di conseguenza, secondo tale governo, l’ingiunzione impugnata deve essere annullata dal giudice del rinvio in quanto contraria al diritto nazionale, cosicché le questioni sollevate non sono necessarie per la soluzione della controversia principale. 19. A tale riguardo, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, spetta unicamente al giudice del rinvio procedere all’interpretazione del diritto nazionale applicabile al procedimento principale. La Corte deve prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell’Unione e i giudici nazionali, il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni sollevate, come definito dal giudice nazionale nel suo rinvio pregiudiziale. Di conseguenza, indipendentemente dall’interpretazione divergente del diritto nazionale da parte di un governo, il rinvio pregiudiziale deve essere esaminato alla luce dell’interpretazione di tale diritto da parte del giudice del rinvio ( 11 ). 20. Nella presente causa, il giudice del rinvio ha precisato, a seguito di una richiesta di chiarimenti pertinente della Corte, di non condividere l’interpretazione del governo lituano. Esso ha piuttosto affermato che, in forza della normativa applicabile ai fatti di causa, si deve ritenere che il requisito linguistico si applichi sia al personale docente sia al personale amministrativo della [OSCURATO:PERSONA], pertanto la risposta alle questioni sollevate è di fondamentale importanza per la causa di cui è investito. 21. Di conseguenza, a mio avviso, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile. B. Sulla compatibilità del requisito linguistico con la libertà di stabilimento (prima e seconda questione) 22. Con le sue prime due questioni, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la situazione di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE, che sancisce la libertà di stabilimento, e, di conseguenza, se tale disposizione osti a una normativa nazionale che, senza eccezioni, impone il requisito linguistico tanto agli insegnanti quanto al personale amministrativo di un istituto di istruzione privato che impartisce programmi in lingua inglese. 23. Tuttavia, sono necessarie alcune osservazioni preliminari per quanto riguarda la pertinenza di una valutazione alla luce della libertà di stabilimento nella presente causa, tenuto conto di un argomento sollevato in tal senso dal governo dei [OSCURATO:PERSONA]. Esaminerò poi in successione l’applicabilità e l’applicazione dell’articolo 49 TFUE alle circostanze di cui trattasi. 1. Osservazioni preliminari 24. Secondo una giurisprudenza costante, qualora una misura nazionale incida simultaneamente su più libertà fondamentali, la Corte la esamina, in linea di principio, riguardo ad una sola di esse qualora emerga che, nelle circostanze della specie, le altre siano del tutto secondarie rispetto alla prima e possano essere ad essa collegate. A tal fine, per determinare la libertà fondamentale prevalente, deve essere preso in considerazione l’oggetto della normativa in questione ( 12 ). 25. A tale riguardo, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che il requisito linguistico di cui trattasi dovrebbe essere valutato non già alla luce della libertà di stabilimento, bensì alla luce della libera circolazione dei lavoratori, dato che il requisito della competenza nella lingua ufficiale è imposto ai dipendenti della [OSCURATO:PERSONA]. 26. Non sono della stessa opinione. Dall’ordinanza di rinvio risulta che la normativa nazionale di cui trattasi, almeno come applicata nel caso di specie, si rivolge principalmente alla [OSCURATO:PERSONA] in quanto istituto di istruzione. L’ingiunzione impugnata è stata indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] a causa del fatto che non ha garantito il rispetto del requisito linguistico, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] è la ricorrente e l’appellante nel procedimento principale. È questa, infatti, la specificità della presente causa rispetto alla precedente giurisprudenza in materia, nella quale un requisito di conoscenza di una lingua era imposto direttamente ai lavoratori subordinati o autonomi ( 13 ). Per contro, nella presente causa, l’obbligo è imposto al datore di lavoro (l’istituto), sebbene riguardi le competenze linguistiche dei suoi dipendenti (i lavoratori). 27. Inoltre, occorre ricordare che una valutazione del requisito linguistico alla luce della libera circolazione dei lavoratori sarebbe strettamente pertinente solo in relazione ai pochi dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] che sono cittadini dell’Unione europea. Al contrario, la libertà di stabilimento può entrare in gioco indipendentemente dalla cittadinanza del personale interessato. 28. In considerazione di quanto precede, ritengo che la libertà fondamentale più rilevante alla luce della quale occorre valutare il requisito linguistico sia la libertà di stabilimento. Non si tratta di negare la rilevanza della libera circolazione dei lavoratori nel caso della [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, come dichiarato dalla Corte, un datore di lavoro deve potersi avvalere dei diritti alla libera circolazione del suo personale, affinché tali diritti siano davvero effettivi ( 14 ). Tuttavia, nel caso di specie, tale libertà deve essere considerata di importanza secondaria rispetto alla libertà di stabilimento ( 15 ). In ogni caso, una valutazione sotto il profilo della libera circolazione dei lavoratori condurrebbe, a mio avviso, in sostanza, alla stessa conclusione, come esporrò nell’ambito della terza questione, che riguarda il diritto alla libera circolazione degli insegnanti della [OSCURATO:PERSONA]. 29. Chiarita tale questione, passo ora ad esaminare il merito delle questioni sollevate. 2. Applicabilità dell’articolo 49 TFUE 30. Secondo una giurisprudenza costante, la libertà di stabilimento presuppone, da un lato, che la persona (fisica o giuridica) interessata eserciti effettivamente un’attività economica e, dall’altro, che sussista un elemento transfrontaliero, nel senso che la situazione di cui trattasi non sia circoscritta all’interno di un solo Stato membro ( 16 ). Esaminerò in successione questi due punti in relazione alla presente causa. a) Esercizio di un’attività economica 31. Per quanto riguarda il primo punto, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che l’organizzazione, dietro corrispettivo, di corsi di insegnamento è un’attività economica che rientra nel capo 2 del titolo IV della terza parte del Trattato FUE relativo al diritto di stabilimento quando è svolta da un cittadino di uno Stato membro in un altro Stato membro, in maniera stabile e continuativa ( 17 ), a partire da un centro di attività principale o secondario nello Stato membro ospitante ( 18 ). 32. Il giudice del rinvio ha tuttavia espresso dubbi sulla questione se l’attività della [OSCURATO:PERSONA] possa essere considerata un’attività economica, rilevando che la citata giurisprudenza della Corte riguarda l’organizzazione di corsi di insegnamento superiore, mentre la [OSCURATO:PERSONA] offre programmi di istruzione primaria e secondaria. 33. Tuttavia, a mio avviso, il livello di istruzione dei corsi impartiti non è rilevante per determinare la natura economica dell’attività esercitata. È invece determinante, secondo la giurisprudenza della Corte, se l’insegnamento sia impartito a titolo oneroso da un istituto finanziato principalmente con fondi privati (ad esempio, mediante spese scolastiche pagate dagli alunni e dai loro genitori). Per contro, i corsi impartiti da un istituto rientrante in un sistema di istruzione pubblica, finanziato, interamente o principalmente, dallo Stato, nello assolvimento dei propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti della popolazione, non costituiscono un’attività economica ( 19 ). 34. Secondo le indicazioni contenute nell’ordinanza di rinvio, che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare, la [OSCURATO:PERSONA] è considerata un istituto di istruzione privato, non affiliato allo Stato, che offre corsi ai privati dietro corrispettivo. In quanto tale, si deve ritenere che essa eserciti un’attività economica. b) Elemento transfrontaliero 35. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 49 TFUE non è applicabile alle attività circoscritte all’interno di un solo Stato membro (situazioni puramente interne) e che non presentino nessun elemento di collegamento con una qualsivoglia situazione prevista dal diritto dell’Unione ( 20 ). 36. Occorre anzitutto ricordare che l’articolo 49 TFUE è applicabile alle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 54 TFUE, alle seguenti condizioni: i) sono state costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro; ii) perseguono uno scopo di lucro e iii) hanno la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nell’Unione ( 21 ). Secondo una giurisprudenza costante, la localizzazione della sede sociale, dell’amministrazione centrale o del centro di attività principale della persona giuridica serve a determinare, al pari della cittadinanza delle persone fisiche, il loro collegamento all’ordinamento giuridico di uno Stato ( 22 ). 37. Dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la [OSCURATO:PERSONA], registrata in Lituania, conformemente al diritto lituano, deve essere considerata una persona giuridica lituana ai sensi dell’articolo 49 TFUE. Pertanto, a prima vista, ciò sembra costituire una situazione puramente interna (una persona giuridica lituana stabilita in Lituania) che, in linea di principio, non rientra nell’ambito di applicazione di tale articolo ( 23 ). 38. Tuttavia, a mio avviso, l’elemento della detenzione del capitale e del controllo della [OSCURATO:PERSONA] non può essere ignorato. Al contrario, ritengo che la questione dell’esercizio della libertà di stabilimento nella presente causa debba essere esaminata anche dal punto di vista dei cittadini dell’Unione che detengono partecipazioni nella [OSCURATO:PERSONA]. 39. A tale riguardo, sottolineo che la Corte ha dichiarato che la situazione in cui un cittadino di uno Stato membro acquisisce una partecipazione nel capitale di una società stabilita in un altro Stato membro, che gli conferisce una sicura influenza sulle decisioni della società e gli consente di indirizzarne le attività, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 49 TFUE. Così, la Corte ha ammesso che, anche quando la parte nella causa principale è una società nazionale, la cittadinanza di uno Stato membro del suo azionista principale può essere rilevante ai fini dell’applicazione della libertà di stabilimento ( 24 ). 40. Nella fattispecie, sulla base delle informazioni disponibili, sembrerebbe che i cittadini dell’Unione (finlandese e danese), che detengono congiuntamente una partecipazione del 74,98% nella [OSCURATO:PERSONA], esercitino una tale sicura influenza sulle sue decisioni, sulla sua gestione e sul suo funzionamento. Si deve, pertanto, ritenere che essi esercitano il loro diritto alla «costituzione e [alla] gestione di [un’impresa]» (ossia la [OSCURATO:PERSONA]), ai sensi dell’articolo 49 TFUE, secondo comma, in quanto stabilimento primario. L’esercizio di tale diritto è manifestamente suscettibile di essere pregiudicato da una misura nazionale relativa al funzionamento della [OSCURATO:PERSONA], come il requisito linguistico. A mio avviso, tale effetto sui cittadini dell’Unione che detengono quote nella [OSCURATO:PERSONA] costituisce un elemento transfrontaliero rilevante, cosicché la situazione di cui trattasi non può essere considerata puramente interna. 3. Applicazione dell’articolo 49 TFUE 41. Alla luce di quanto precede, resta da stabilire se il requisito linguistico costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento e, in caso affermativo, se una siffatta restrizione possa essere giustificata. a) Sull’esistenza di una restrizione 42. Secondo una giurisprudenza costante, costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento qualsiasi misura che vieti, ostacoli o renda meno interessante l’esercizio della libertà di stabilimento, anche se applicata in modo non discriminatorio ( 25 ). 43. Nel caso di specie, il requisito linguistico limita chiaramente la riserva di candidati disponibili, dato che impone, come precisato dal giudice del rinvio, una competenza intermedia nella lingua lituana sin dall’assunzione e indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro. Di per sé, tale requisito rende, a mio avviso, più difficile e meno attraente la costituzione, la dotazione di personale e la gestione di uno stabilimento in Lituania che impartisce programmi in lingua inglese. Pertanto, si deve ritenere che il requisito linguistico costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, ai sensi dell’articolo 49 TFUE. b) Sulla giustificazione della restrizione 44. Secondo una giurisprudenza costante, una restrizione alla libertà di stabilimento è tuttavia ammessa se è giustificata da una ragione imperativa di interesse generale e rispetta il principio di proporzionalità ( 26 ). 1) Sull’esistenza di una ragione imperativa di interesse generale 45. Sebbene il giudice del rinvio non abbia espressamente precisato l’obiettivo della normativa nazionale che impone il requisito linguistico, dall’ordinanza di rinvio (su riserva di conferma da parte del giudice del rinvio) si può dedurre che l’obiettivo perseguito è la promozione e la tutela della lingua ufficiale della Lituania. 46. A tale riguardo, è sufficiente ricordare che la Corte ha costantemente riconosciuto (soprattutto nel settore dell’istruzione) che la promozione e la tutela della lingua ufficiale di uno Stato membro, quale espressione della sua identità nazionale, costituiscono un obiettivo legittimo e una ragione imperativa di interesse generale, idonei, in linea di principio, a giustificare una restrizione alle libertà fondamentali sancite dal TFUE, ivi compresa la libertà di stabilimento ( 27 ). 47. Oltre a quanto precede, occorre altresì osservare che le disposizioni nazionali pertinenti impongono il requisito linguistico specificamente ai lavoratori occupati in enti che forniscono servizi alla popolazione — in settori quali l’istruzione e l’assistenza sanitaria — se sono in comunicazione regolare con il pubblico o devono compilare moduli standard. Ciò suggerisce, a mio avviso, che la misura non verte principalmente sulla questione se tali lavoratori utilizzino essi stessi la lingua ufficiale, in quanto tale, ma piuttosto sul fatto di garantire che il pubblico interessato possa accedere ai servizi in tale lingua e che gli enti interessati siano in grado di svolgere le loro funzioni in modo efficace. Tale logica funzionale specifica, che mette in evidenza l’importanza pratica dell’uso della lingua ufficiale, rafforza, a mio avviso, la legittimità dell’obiettivo perseguito e sottende maggiormente la giustificazione della restrizione. 2) Sulla proporzionalità della restrizione 48. Fermo restando quanto precede, qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento deve altresì rispettare il principio di proporzionalità. Per quanto riguarda la proporzionalità, la misura nazionale deve essere idonea a garantire, in modo coerente e sistematico, la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per conseguirlo. Inoltre, la misura nazionale deve essere stricto sensu proporzionata, in quanto essa deve operare un giusto bilanciamento degli interessi in gioco, ossia gli interessi perseguiti dallo Stato mediante la misura in questione e quelli delle persone sulle quali essa incide negativamente ( 28 ). 49. Spetta in definitiva ai giudici nazionali stabilire se una misura nazionale soddisfi tali requisiti di proporzionalità, dato che essi si trovano nella posizione migliore per valutare gli elementi di fatto e di diritto di cui trattasi, in particolare in casi come quello di specie, che riguardano l’uso della lingua ufficiale di uno Stato membro come espressione dell’identità nazionale ( 29 ). Tuttavia, la Corte, chiamata a fornire risposte utili al giudice del rinvio, è competente a fornirgli indicazioni. A tal fine, formulerò alcune osservazioni su ciascuno dei tre elementi della proporzionalità: i) Idoneità 50. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’elemento dell’idoneità, occorre valutare se il requisito linguistico sia tale da tutelare o incoraggiare l’uso della lingua ufficiale, nel contesto specifico di interazione con le autorità pubbliche o con il pubblico in generale. 51. A mio avviso, tale criterio è chiaramente soddisfatto per quanto riguarda il personale amministrativo della [OSCURATO:PERSONA] (e, più in particolare, il direttore e il vicedirettore responsabile della didattica, interessati dall’ingiunzione impugnata) ( 30 ), le cui funzioni implicano necessariamente la comunicazione sia con le autorità pubbliche sia con i genitori degli alunni attuali o potenziali, nonché il rispetto degli obblighi di legge applicabili. 52. La stessa conclusione non è altrettanto evidente per quanto riguarda il personale docente della [OSCURATO:PERSONA], il cui ruolo è quello di impartire corsi in lingua inglese. Tuttavia, come già rilevato dalla Corte ( 31 ), il ruolo degli insegnanti non si limita all’insegnamento che impartiscono. Infatti, esso può anche implicare, in determinate circostanze, attività di orientamento o assistenza agli alunni (per i quali un certo grado di comunicazione nella loro lingua materna può essere benefico), nonché il contatto con i genitori di alunni (i quali, pur avendo optato per un programma in lingua inglese per i loro figli, possono essi stessi non parlare inglese). Inoltre, nell’ambito della garanzia della sicurezza dei loro alunni, gli insegnanti possono anche dover rispondere a situazioni di emergenza che richiedono una comunicazione con i servizi di emergenza lituani. Pertanto, per il personale docente, come per il personale amministrativo della [OSCURATO:PERSONA], il requisito linguistico appare essere uno strumento idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito. 53. Ciò premesso, occorre sottolineare che una misura nazionale può essere ritenuta idonea a conseguire un obiettivo solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo e se viene attuata in modo coerente e sistematico ( 32 ). Sulla base delle informazioni disponibili, nulla suggerisce l’assenza di un siffatto intento reale o un’incoerenza nell’attuazione del requisito linguistico. Al contrario, dal fascicolo sembra emergere che il requisito sia applicabile in modo ampio e coerente, non solo a tutte le scuole in Lituania, ma, in generale, a tutti i ruoli che implicano la comunicazione con il pubblico (e la compilazione di moduli standard) negli enti che forniscono servizi alla popolazione. ii) Necessità 54. Passo ora ad esaminare il criterio della necessità, che implica di stabilire se misure meno restrittive possano raggiungere l’obiettivo perseguito con la stessa efficacia. Se — come spiegherò più avanti — sono certamente ipotizzabili alternative meno restrittive all’ampio requisito linguistico, tali alternative consisterebbero essenzialmente nell’introdurre eccezioni all’uso generale della lingua ufficiale previsto dalla normativa nazionale. Di conseguenza, tali alternative non garantirebbero, in senso stretto, un livello di efficacia del tutto equivalente nella realizzazione dell’obiettivo perseguito. Pertanto, ritengo che il requisito linguistico soddisfi il «criterio di necessità». 55. Un elemento che non soddisfa tuttavia tale criterio è, a mio avviso, il modo in cui deve essere dimostrato il rispetto del requisito linguistico. Come precisato dal giudice del rinvio, l’unica prova accettabile di una competenza di livello B1 in lituano è un attestato di superamento di un esame di Stato specifico. A mio avviso, l’obiettivo perseguito potrebbe essere raggiunto anche qualora la conoscenza della lingua ufficiale potesse essere dimostrata con altri mezzi. Infatti, come la Corte ha già dichiarato, l’impossibilità di fornire la prova delle conoscenze linguistiche richieste con altri mezzi — ad esempio mediante qualifiche equivalenti ottenute in altri Stati membri — deve essere considerata sproporzionata ( 33 ). iii) Proporzionalità stricto sensu 56. Per quanto riguarda la proporzionalità stricto sensu , occorre valutare se la normativa nazionale che impone il requisito linguistico assicuri un giusto equilibrio tra, da un lato, l’obiettivo di promozione e di tutela della lingua ufficiale e, dall’altro, il rispetto dei diritti tutelati dal diritto dell’Unione sui quali tale requisito incide. 57. A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che, sebbene gli Stati membri dispongano di un ampio margine di discrezionalità nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica di difesa della lingua ufficiale (poiché una siffatta politica costituisce l’espressione dell’identità nazionale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, TUE), tale potere discrezionale non può giustificare che siano gravemente pregiudicati i diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni dei trattati che sanciscono le loro libertà fondamentali ( 34 ). 58. Per inquadrare l’analisi su questo punto, occorre rilevare che il requisito linguistico consiste in un livello intermedio (B1) di competenza nella lingua ufficiale, che va oltre le conoscenze di base ma non raggiunge la soglia di padronanza professionale. Inoltre, come già indicato in precedenza, il requisito si applica solo ai lavoratori in contatto regolare con il pubblico o incaricati di compilare moduli standard. Tuttavia, come sottolineato dal giudice del rinvio, per tali lavoratori detto requisito si applica senza alcuna eccezione. 59. A tale riguardo, per quanto riguarda il personale docente della [OSCURATO:PERSONA] interessato, non mi sembra che un siffatto requisito generale, che impone una competenza nella lingua ufficiale di livello B1 per tutti gli insegnanti che impartiscono corsi in lingua inglese, garantisca un giusto equilibrio tra l’obiettivo perseguito e l’onere imposto. In primo luogo, il contributo all’obiettivo di interesse pubblico legittimo sembra, a mio avviso, limitato nel caso di un istituto privato il cui scopo stesso è di impartire corsi in lingua inglese, opzione espressamente autorizzata dal diritto nazionale e scelta deliberatamente dagli alunni (o piuttosto dai loro genitori) ( 35 ). È vero che, anche in tale contesto, può essere ragionevole esigere che gli insegnanti possiedano una certa conoscenza della lingua ufficiale, alla luce delle considerazioni esposte al paragrafo 52 delle presenti conclusioni. Tuttavia, a mio avviso, tale conoscenza non deve necessariamente collocarsi al livello B1, né essere imposta senza alcuna eccezione. 60. Infatti, in assenza di qualsiasi eccezione, il requisito linguistico appare notevolmente eccessivo, in quanto impone una competenza intermedia nella lingua ufficiale al momento dell’assunzione ( 36 ), indipendentemente dalla lingua di insegnamento e dalla durata del contratto di lavoro di un insegnante. Si tratta, a mio avviso, di considerevoli ostacoli all’assunzione di personale adeguatamente qualificato, pregiudicando così gravemente la libertà di stabilimento ( 37 ). A mio avviso, potrebbero essere previste eccezioni al requisito generale senza compromettere l’obiettivo perseguito, attenuando al contempo l’impatto sulla [OSCURATO:PERSONA] e sui suoi insegnanti (e, per estensione, anche sui suoi alunni). Tali eccezioni potrebbero includere, ad esempio, richiedere un livello di competenza inferiore; consentire l’adeguamento graduale o un periodo transitorio dopo l’assunzione per raggiungere il livello richiesto; legare il requisito alla durata prevista dell’impiego del docente in Lituania; consentire esenzioni ad hoc qualora non siano disponibili altri candidati qualificati ( 38 ); imporre tale requisito solo ad una determinata percentuale del personale, a condizione che l’ente nel suo insieme sia in grado di adempiere i propri obblighi giuridici e amministrativi. 61. Per quanto riguarda il personale amministrativo, tenuto conto della natura fondamentalmente diversa dei suoi compiti rispetto a quelli degli insegnanti, ritengo che la bilancia potrebbe pendere diversamente. Da un lato, come indicato al precedente paragrafo 51, il ruolo del personale amministrativo (in particolare del direttore della [OSCURATO:PERSONA] e del suo vicedirettore responsabile della didattica interessati dall’ingiunzione impugnata) può essere inteso nel senso che richiede prima di tutto una comunicazione con i genitori e con altri soggetti interessati esterni, nonché un dialogo con le autorità nazionali per il rispetto degli obblighi regolamentari e amministrativi. Questi due posti specifici potrebbero infatti essere considerati come il «volto pubblico» della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il requisito della competenza intermedia nella lingua ufficiale parrebbe ragionevole ed essenziale nel contesto dell’obiettivo perseguito. 62. Per contro, a mio avviso, l’incidenza sulla libertà di stabilimento non è così profonda come nel caso degli insegnanti. Infatti, almeno dal punto di vista dell’assunzione, mi sembra più difficile trovare educatori qualificati per impartire taluni programmi internazionali specifici in lingua inglese e che possiedano anche una competenza B1 in lituano piuttosto che individuare un adeguato personale amministrativo, con una conoscenza intermedia del lituano, il cui ruolo non richiede una specifica qualifica per l’insegnamento, né, probabilmente, un’eccellente padronanza dell’inglese. Inoltre, si può ragionevolmente presumere che i posti specifici di direttore e vicedirettore implichino probabilmente un impegno a lungo termine, in considerazione del quale l’acquisizione di una competenza intermedia nella lingua ufficiale appare al contempo realizzabile e non eccessivamente onerosa. 63. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, e ricordando che spetta al giudice del rinvio valutare la proporzionalità della misura nelle circostanze specifiche del caso di specie, propongo alla Corte di rispondere alle prime due questioni nel senso che l’articolo 49 TFUE non osta a una normativa nazionale che richiede che gli insegnanti e il personale amministrativo di un istituto di istruzione privato che impartisce programmi in lingua inglese possiedano una competenza intermedia nella lingua ufficiale dello Stato, nei limiti in cui tale normativa sia giustificata da un obiettivo di promozione e di tutela di detta lingua e sia idonea e necessaria al conseguimento di tale obiettivo, garantendo al contempo un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. C. Sulla compatibilità del requisito linguistico con l’articolo 53 della direttiva riconoscimento (terza questione) 64. Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 53 della direttiva riconoscimento osti ad un requisito linguistico, come quello di cui trattasi, che si applica senza eccezioni a tutti gli insegnanti di un istituto di istruzione privato che impartisce esclusivamente programmi in lingua inglese. 65. La direttiva riconoscimento stabilisce norme per il riconoscimento reciproco di qualifiche professionali tra Stati membri, volte ad agevolare la libera circolazione sia dei lavoratori autonomi sia dei professionisti impiegati nell’Unione (più pertinente nel caso dei docenti della [OSCURATO:PERSONA]). Dall’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva riconoscimento risulta che essa si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali. 66. Come ha sottolineato il giudice del rinvio, l’insegnamento è una professione regolamentata in Lituania. Di conseguenza, la direttiva riconoscimento può essere pertinente nel caso di specie, anche se solo per quanto riguarda i pochi dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] di cui all’ingiunzione impugnata che sono al contempo insegnanti e cittadini di un altro Stato membro dell’Unione. Tuttavia, l’ordinanza di rinvio non precisa se tali persone abbiano acquisito le loro qualifiche professionali in uno Stato membro (diverso dalla Lituania) ( 39 ) e rientrino pertanto nell’ambito di applicazione della direttiva ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1. Procederò tuttavia all’analisi che segue, partendo dalla presunzione, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, che la presente causa rientri effettivamente, in parte, nell’ambito di applicazione della direttiva. 67. Rilevo, da un lato, che l’articolo 53 della direttiva riconoscimento consente, in sostanza, di imporre ai professionisti qualificati il requisito della conoscenza della lingua «necessaria all’esercizio della professione [regolamentata] nello Stato membro ospitante». La Corte ha già dichiarato, per l’appunto, che il requisito di una conoscenza adeguata della lingua ufficiale dello Stato deve essere considerato necessario in relazione alla natura dell’impiego di insegnante , anche quando quest’ultimo insegna in un’altra lingua ( 40 ). Infatti, come ho spiegato al paragrafo 52 delle presenti conclusioni, il ruolo di un insegnante non è strettamente limitato ai corsi che impartisce, cosicché le lingue richieste a quest’ultimo non si limitano necessariamente alla lingua di insegnamento. Di conseguenza, il requisito linguistico deve essere considerato ammissibile, in linea di principio, ai sensi dell’articolo 53 della direttiva riconoscimento. 68. Tuttavia, l’articolo 53 deve essere interpretato nel rispetto delle libertà fondamentali sancite dal Trattato FUE. Di conseguenza, come giustamente sottolineato dalla Commissione e dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], qualsiasi requisito linguistico ammesso ai sensi dell’articolo 53 non deve pregiudicare la libera circolazione dei lavoratori prevista all’articolo 45 TFUE. 69. A mio avviso, un esame del requisito linguistico alla luce dell’articolo 45 TFUE rifletterebbe ampiamente, mutatis mutandis , quello effettuato in relazione all’articolo 49 TFUE supra . 70. Molto brevemente, nell’interesse dell’economia procedurale, il requisito linguistico deve, a mio avviso, essere considerato come una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori e, senza dubbio, come una forma di discriminazione indiretta. Infatti, se è inteso che si applica allo stesso modo ai cittadini lituani e ai lavoratori migranti, esso è intrinsecamente idoneo ad incidere maggiormente sui secondi rispetto ai primi, dato che può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini nazionali, ponendo così i lavoratori migranti in una situazione particolarmente svantaggiosa ( 41 ). Tuttavia, una siffatta restrizione potrebbe eventualmente essere giustificata da una ragione imperativa di interesse generale, quale la tutela e la promozione della lingua ufficiale, purché rispetti il principio di proporzionalità. Spetterebbe, in definitiva, al giudice del rinvio effettuare una valutazione concreta della proporzionalità, a sostegno della quale le considerazioni esposte ai paragrafi 48 e seguenti delle presenti conclusioni relative alla libertà di stabilimento sarebbero, a mio avviso, applicabili mutatis mutandis . 71. Alla luce di tutto quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione nel senso che l’articolo 53 della direttiva riconoscimento consente di imporre un requisito, come quello di cui trattasi, secondo cui gli insegnanti di un istituto di istruzione privato che impartisce programmi in lingua inglese devono possedere una competenza intermedia nella lingua ufficiale dello Stato, nei limiti in cui tale normativa sia giustificata da un obiettivo di promozione e di tutela di detta lingua e sia idonea e necessaria al conseguimento di tale obiettivo, garantendo al contempo un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. 72. Fermo restando quanto precede e per completezza, va osservato che gli articoli 53, paragrafi 3 e 4, della direttiva riconoscimento (alla luce del considerando 26 della direttiva 2013/55/UE ( 42 ), che ha introdotto tali disposizioni nella direttiva riconoscimento) osta a controlli sistematici delle conoscenze linguistiche dei professionisti. Siffatti controlli possono essere imposti solo in caso di «serio e concreto dubbio» circa l’adeguatezza delle conoscenze linguistiche di un professionista e devono essere proporzionati all’attività esercitata. V. Conclusione 73. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] administracinis Teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) nei seguenti termini: 1) L’articolo 49 TFUE non osta a una normativa nazionale che richiede che gli insegnanti e il personale amministrativo di un istituto di istruzione privato che impartisce programmi in lingua inglese possiedano una competenza intermedia nella lingua ufficiale dello Stato, nei limiti in cui tale normativa sia giustificata da un obiettivo di promozione e di tutela di detta lingua e sia idonea e necessaria al conseguimento di tale obiettivo, garantendo al contempo un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. 2) L’articolo 53 della direttiva riconoscimento consente di imporre un requisito, come quello di cui trattasi, secondo cui gli insegnanti di un istituto di istruzione privato che impartisce programmi in lingua inglese devono possedere una competenza intermedia nella lingua ufficiale dello Stato, nei limiti in cui tale normativa sia giustificata da un obiettivo di promozione e di tutela di detta lingua e sia idonea e necessaria al conseguimento di tale obiettivo, garantendo al contempo un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) V., in particolare, Friend, J.W., «Carriers of identity», in [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2012, pagg. da 155 a 161. ( 3 ) V. sentenza del 7 settembre 2022, Cilevičs e a. ( C‑391/20 , EU:C:2022:638 , punto 68 ; in prosieguo: la «sentenza Cilevičs»). ( 4 ) V., in particolare, sentenza Cilevičs, nonché sentenze del 28 novembre 1989, Groener ( C‑379/87 , EU:C:1989:599 ; in prosieguo: la «sentenza Groener»); del 4 luglio 2000, Haim ( C‑424/97 , EU:C:2000:357 ), e del 16 aprile 2013, Las ( C‑202/11 , EU:C:2013:239 ). ( 5 ) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali ( GU 2005, L 255, pag. 22 ). ( 6 ) Conformemente al quadro comune europeo di riferimento per le lingue, il punto 5.3 della descrizione definisce il livello B1 come segue: «Soglia» (utilizzatore indipendente). La persona è in grado di (…) conversare su un’ampia gamma di argomenti della vita quotidiana e lavorativa, (…) di compilare documenti standard, di scrivere brevi testi su argomenti concernenti la vita quotidiana o lavorativa, (…). La persona è altresì in grado di comprendere la lingua parlata e testi scritti e di comunicare». ( 7 ) Articolo 72 del [OSCURATO:PERSONA] Švietimo to statymas (legge della Repubblica di Lituania sull’istruzione). ( 8 ) Rilevo che, all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, il requisito linguistico si applicava agli insegnanti, in particolare, anche in forza di altre disposizioni nazionali che disciplinano la professione di insegnante in Lituania (che sono state successivamente modificate per esentare dal requisito linguistico gli insegnanti di istituzioni, come la [OSCURATO:PERSONA], che impartiscono programmi di Stati stranieri o di organizzazioni internazionali). Orbene, l’ingiunzione impugnata non sarebbe stata fondata su tali disposizioni, ma direttamente sul decreto n. 1688. ( 9 ) Punto 26 del nutarimas Nr. 649 (decreto n. 649) del 6 giugno 2012 relativo all’approvazione della descrizione della procedura di rilascio, sospensione e revoca dell’autorizzazione ad attuare programmi di istruzione di Stati stranieri e di organizzazioni internazionali. ( 10 ) L’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo lituano sembra riguardare solo la rilevanza delle questioni nella misura in cui esse concernono gli insegnanti della [OSCURATO:PERSONA], considerando che essa non fa alcun riferimento al personale amministrativo della stessa. Di conseguenza, essa può essere intesa solo come una eccezione di irricevibilità parziale. ( 11 ) V., in particolare, sentenza del 20 ottobre 2022, Centre public d’action sociale de Liège (Revoca o sospensione di una decisione di rimpatrio) ( C‑825/21 , EU:C:2022:810 , punti 37 e 38 ). ( 12 ) V. sentenza Cilevičs, punti 50 e 51 e giurisprudenza citata. ( 13 ) V., in particolare, sentenze citate alla nota 4, supra . ( 14 ) Sentenza del 7 maggio 1998, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑350/96 , EU:C:1998:205 , punti da 19 a 21 ). ( 15 ) Rilevo che la misura nazionale di cui trattasi potrebbe potenzialmente essere esaminata anche sotto il profilo della libera circolazione dei capitali, che sembra tuttavia rivestire un’importanza secondaria rispetto alla libertà di stabilimento. ( 16 ) V., in particolare, sentenze del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità) ( da C‑541/20 a C‑555/20 , EU:C:2024:818 , punti 363 e 364 ), e Cilevičs, punto 31 e giurisprudenza citata. ( 17 ) Appare pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] abbia una presenza fissa e duratura in Lituania, svolgendovi le sue attività in modo stabile e continuativo dal 2004, elemento rilevante per riconoscere che la situazione rientra nell’ambito della libertà di stabilimento piuttosto che della libera prestazione dei servizi. ( 18 ) V. sentenza Cilevičs, punto 52 e giurisprudenza citata. ( 19 ) V. sentenze del 27 giugno 2017, Congregación de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑74/16 , EU:C:2017:496 , punti da 48 a 50 ), e del 2 febbraio 2023, Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland ( C‑372/21 , EU:C:2023:59 , punto 21 e giurisprudenza citata). ( 20 ) Sentenza del 13 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑419/12 e C‑420/12 , EU:C:2014:81 , punto 36 e giurisprudenza citata). ( 21 ) Sentenza del 25 ottobre 2017, Polbud – Wykonawstwo ( C‑106/16 , EU:C:2017:804 , punto 32 ). Rilevo che il contesto di fatto e di diritto esposto nella decisione di rinvio, sul quale la Corte deve fondarsi, suggerisce che la [OSCURATO:PERSONA] soddisfa tali criteri, il che è ovviamente soggetto alla verifica del giudice del rinvio. ( 22 ) Sentenza del 13 luglio 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑106/22 , EU:C:2023:568 , punto 45 e giurisprudenza citata). ( 23 ) È quindi la «cittadinanza» della [OSCURATO:PERSONA] stessa che rende la situazione di cui trattasi «nazionale» piuttosto che, come sembra aver preoccupato il giudice del rinvio, la cittadinanza lituana del suo fondatore. ( 24 ) Sentenza del 21 dicembre 2016, AGET Iraklis ( C‑201/15 , EU:C:2016:972 , punti 46 e 47 ). ( 25 ) V. sentenza Cilevičs, punto 61 e giurisprudenza citata. ( 26 ) Ibid., punto 65 e giurisprudenza citata. ( 27 ) Ibid., punti da 67 a 70 e giurisprudenza citata. ( 28 ) Ibid, punto 65; v. anche sentenza del 5 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑128/22 , EU:C:2023:951 , punto 77 ) e le mie conclusioni nella stessa causa ( C‑128/22 , EU:C:2023:645 , paragrafi 91 e segg.). ( 29 ) V. sentenza Cilevičs, punti 72 e 73, nonché le mie conclusioni nella stessa causa ( C‑391/20 , EU:C:2022:166 , paragrafi da 91 a 93 ). ( 30 ) Dall’ordinanza di rinvio risulta che gli unici membri del personale amministrativo interessati dalla decisione impugnata sono le persone che occupano questi due specifici posti. Nei limiti in cui anche altri membri del personale amministrativo potrebbero essere interessati, la presente analisi sarebbe parimenti pertinente, dato che il requisito linguistico si applicherebbe ad essi soltanto qualora le loro funzioni implichino una comunicazione regolare con il pubblico e/o la compilazione di moduli standard. ( 31 ) V. sentenza Groener, punto 20. ( 32 ) V. sentenza Cilevičs, punto 75 e giurisprudenza citata. ( 33 ) V. sentenze del 6 giugno 2000, Angonese ( C‑281/98 , EU:C:2000:296 , punto 44 ), e del 5 febbraio 2015, Commissione/Belgio ( C‑317/14 , EU:C:2015:63 , punto 28 ). ( 34 ) V. sentenza Cilevičs, punto 83 e giurisprudenza citata. ( 35 ) Ciò differisce notevolmente dalla situazione di cui alla causa Groener, che riguardava un istituto di istruzione pubblico che offre corsi nella o nelle lingue ufficiali dello Stato. ( 36 ) Un’unica eccezione è prevista al riguardo per le persone che beneficiano di protezione internazionale, che sono esentate dal requisito linguistico per due anni a decorrere dal riconoscimento del loro status. Tuttavia, occorre altresì sottolineare che, in pratica, l’Ispettorato ha concesso un periodo di differimento di circa otto mesi per dimostrare il rispetto del requisito linguistico. ( 37 ) V. paragrafo 43 delle presenti conclusioni. ( 38 ) Nella sentenza Groener, la normativa nazionale prevedeva per l’appunto la possibilità di una siffatta eccezione, che è stata presa in considerazione per ritenere proporzionato il requisito. ( 39 ) Oppure, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva riconoscimento, hanno lavorato per tre anni in uno Stato membro che ha riconosciuto le loro qualifiche professionali ottenute in un paese terzo. ( 40 ) V. sentenza Groener, punto 21, tenendo presente tuttavia che tale causa riguardava il posto permanente di un insegnante presso un istituto di istruzione pubblico. ( 41 ) V. sentenza del 22 giugno 2017, Bechtel ( C‑20/16 , EU:C:2017:488 , punto 39 ). ( 42 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GU 2013, L 354, pagg. da 132 a 170), il cui considerando 26 così recita, inter alia : «(...) I controlli linguistici dovrebbero tuttavia essere ragionevoli e necessari per le professioni in oggetto e non dovrebbero essere finalizzati all’esclusione di professionisti di altri Stati membri dal mercato del lavoro dello Stato membro ospitante (...)».
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris