CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03510/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA], nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 4.3.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Loy, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa della costituita parte civile BPER, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e deposita conclusioni scritte e nota spese ai fini della liquidazione; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si associa alle richieste della Procura. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Trani (che aveva assolto gli imputati dal delitto associativo e dalle contestazioni di falsificazione di scritture private con le rispettive formule terminative) aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati loro ascritti in quanto improcedibili per difetto di querela perché tardivamente proposta; 2. ricorre per cassazione, ai soli effetti della responsabilità civile, la parte civile a mezzo del difensore e procuratore speciale deducendo: 2.1 inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 120 e 124 cod. pen., 337 e 529 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta tardività della querela quanto alle contestazioni di cui ai capi b) e c) della rubrica e difetto di motivazione sul punto: rileva, infatti, che a fronte delle articolate considerazioni sviluppate nell'atto di appello e nelle note scritte depositate in sede di conclusioni, la Corte si è limitata, lapidariamente, ad affermare che, rispetto alla truffa consumata nel 2011, la querela del 15.7.2014 era tardiva; segnala che, in tal modo, la Corte ha confuso il momento consumativo del reato con quello in cui la persona offesa è stata in condizione di formulare l'istanza punitiva che, nel caso di specie, era conseguita alla missiva inoltrata nell'aprile del 2014 dalla GdF che aveva portato a conoscenza della banca gli sviluppi investigativi sul sistema truffaldino messo in atto dagli imputati; ribadisce che soltanto in quel momento i vertici della banca hanno avuto contezza delle truffe perpetrate in danno dell'istituto; segnala la irrilevanza della circostanza, richiamata dalla Corte, secondo cui i fatti sarebbero stati a conoscenza della direzione della filiale di Molfetta, articolazione diversa dalla direzione generale della Banca; 2.2 violazione di legge con riferimento all'art. 61 n. 7 cod. pen., carenza ed illogicità della motivazione sul punto: richiama la considerazione della Corte di Appello sulla mancata contestazione della aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. e ne evidenzia la erroneità alla luce della quantificazione del pregiudizio patrimoniale cagionato alla banca e puntualmente indicato nel capo b) della rubrica e tale certamente da radicare la contestazione in fatto della menzionata aggravante; 3. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria rilevando che il ricorso della parte civile si fonda sull'asserita tempestività della querela sporta dalla banca all'esito delle indagini svolte dalla GdF laddove risulta documentalmente che la banca era perfettamente consapevole dei fatti, poi sfociati nella iniziativa penale, avendo proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Mectronik per lo scoperto sul conto 351 e per il mancato pagamento del mutuo; quanto al motivo sulla aggravante, rileva che di questa non vi è alcuna menzione nella querela pur avendo la banca già appreso tutti i dati necessari a siffatta valutazione. 4. Il ricorso è inammissibile poiché la parte civile difetta di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (cfr., Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, P.C. in proc. [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 253242 - 01; conf,. Sez. 2, n. 19738 del 21/03/2018, Balbo, Rv. 272898 - 01; Sez. 5 - , n. 2679 del 05/11/2021, [OSCURATO:PERSONA] c/ [OSCURATO:PERSONA]., Rv. 282651 -01). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cas