CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38249/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 110 [OSCURATO:PERSONA] E. - SCIUTO M. OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi sono inammissibili perché costituiti: - per Sciuto da mere doglianze generiche quanto ai periodi di sospensione della prescrizione riportati a pag. 6 della sentenza impugnata iche venivano a superare le doglianze difensive sulla maturata prescrizione al momento della decisione di appello; - per [OSCURATO:PERSONA] da doglianze aspecifiche rispettD ai motivi di appello (cfr. i motivi sintetizzati alle pag. 2 e 3 della sentenza impugnata e alla circostanza riportata a pag. 3 - la difesa non aveva contestato "la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al contestato reato") e in ogni caso relativa profili vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito P. (cfr. pag. 5), Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3