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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26937/2026

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presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXX;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova– Sezione per i minorenni - ha revocato la sospensione del procedimento conmessa alla prova ed ha contestualmente confermato la sentenza, emessaall’esito di giudizio abbreviato, in data 5 dicembre 2024 dal G.i.p. del Tribunaleper i minorenni della medesima città con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità del predetto imputato in relazione ai reati di concorso in rapinaaggravata e violazione della legge sulle armi commessi in data 1 maggio 2023,nonché in relazione ad altri reati sempre di concorso in rapina aggravata eviolazione della legge sulle armi commessi in data 18 maggio 2023.Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico vizi dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per avere la Corteterritoriale respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella dellavoro di pubblica utilità senza tenere conto di elementi rilevanti quali i difficilitrascorsi di vita dell’imputato e delle condizioni familiari dello stesso.Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, perché non sonodeducibili in sede di legittimità censure attinenti a vizi della motivazione diversidalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspettiessenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censuranola persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioniin fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte di appello haesplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5)spiegando adeguatamente le ragioni della propria decisione e facendoapplicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della negazione di applicazionedell’invocata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.Deve, inoltre, essere ricordato che il minorenne che abbia propostoricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto odichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle speseprocessuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende(Sez.

U, n. 15 del 31/05/2000, Radulovic, Rv. 216704 – 01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato nell’interesse di XXXXXXXXXXX;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Genova– Sezione per i minorenni - ha revocato la sospensione del procedimento conmessa alla prova ed ha contestualmente confermato la sentenza, emessaall’esito di giudizio abbreviato, in data 5 dicembre 2024 dal G.i.p. del Tribunaleper i minorenni della medesima città con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità del predetto imputato in relazione ai reati di concorso in rapinaaggravata e violazione della legge sulle armi commessi in data 1 maggio 2023,nonché in relazione ad altri reati sempre di concorso in rapina aggravata eviolazione della legge sulle armi commessi in data 18 maggio 2023.Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico vizi dimotivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per avere la Corteterritoriale respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella dellavoro di pubblica utilità senza tenere conto di elementi rilevanti quali i difficilitrascorsi di vita dell’imputato e delle condizioni familiari dello stesso.Ritenuto che il motivo di ricorso non è consentito, perché non sonodeducibili in sede di legittimità censure attinenti a vizi della motivazione diversidalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con attoprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspettiessenziali tali da imporre diversa conclusione del processo;che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censuranola persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessaillogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differentecomparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioniin fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte di appello haesplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5)spiegando adeguatamente le ragioni della propria decisione e facendoapplicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della negazione di applicazionedell’invocata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione delpresente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi anorma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.Deve, inoltre, essere ricordato che il minorenne che abbia propostoricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto odichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione, al pagamento delle speseprocessuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende(Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, Radulovic, Rv. 216704 – 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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