CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 12119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA]Agostino chiede, per mezzo del difensore, l'annullamento del provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale in sede del 16 luglio 2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 76 d.P.R. 445/2000 in relazione all'art. 483 cod. pen., consumato il 4 luglio 2013, per aver attestato il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti ai fini del rinnovo della patente nautica, sebbene avesse riportato sentenza di condanna ostativa. 2. Il ricorso supera - anche alla luce della memoria tempestivamente trasmessa - il vaglio di ammissibilità, con conseguente rilievo della prescrizione, maturata il 4 gennaio 2021, in assenza di sospensioni. 2.1. Con l'appello, invero, l'imputato aveva rappresentato plurimi elementi (tra i quali, il rinnovo della patente di guida e della carta d'identità, già ottenuti all'atto della dichiarazione in contestazione) a fondamento dell'errore in cui sarebbe incorso nel dichiarare il perdurante possesso dei requisiti morali, necessari al fine del rinnovo della patente nautica, all'esito del positivo affidamento in prova ai servizi sociali con il quale si era conclusa l'espiazione della pena irrogatagli con la sentenza citata; deduzioni che, invece, la Corte territoriale ha neutralizzato, limitandosi a richiamare la materialità del reato ed il diverso istituto della riabilitazione, senza render adeguata giustificazione dell'irrilevanza, in punto di elemento soggettivo del reato, delle circostanze introdotte. 2.2. A fronte di siffatto vulnus motivazionale, pertanto, le censure svolte con il ricorso di legittimità introducono validamente l'odierna impugnazione, sicchè risulta ormai compiuto il termine di cui all'art. 161 cod. pen., sopra indicato. 3.La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, con la formula di cui al dispositivo. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]