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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 1990

Cassazione n. 34680/2026

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CAGLIARI il 11/11/1990 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e, in particolare, al mancato riconoscimento della resistenza c.d. passiva, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine due e tre della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. considerato che è pervenuta nota della parte civile, che, però, non ha apportato alcun contributo utile alla decisione del ricorso, così che non possono essere liquidate le spese in favore della stessa parte (cfr. Sez. 5, n. 1144 del 7/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598 - 01); P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CAGLIARI il 11/11/1990 avverso la sentenza del 07/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e, in particolare, al mancato riconoscimento della resistenza c.d. passiva, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine due e tre della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. considerato che è pervenuta nota della parte civile, che, però, non ha apportato alcun contributo utile alla decisione del ricorso, così che non possono essere liquidate le spese in favore della stessa parte (cfr. Sez. 5, n. 1144 del 7/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598 - 01); P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34680/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris