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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12594/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 23 settembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato approfondimento della questione relativa alla imputabilità del prevenuto è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Rilevato che la Corte aveva, non illogicamente, osservato come la tardiva prospettazione della questione non assumesse rilievo decisivo in considerazione della mancata prospettazione del collegamento fra il lamentato disturbo di personalità ed il fatto-reato e, ancor più, per il disallineamento cronologico fra la diagnosi del disturbo e la consumazione dell'illecito penale; Considerato che il motivo relativo al giudizio di bilanciamento è manifestamente infondato posto che lo stesso appare rispettoso dei criteri dettati dagli artt. 69, 132 e 133 cod. pen., criteri la cui applicazione rientra nell'ambito di discrezionalità del giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.114.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 23 settembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato approfondimento della questione relativa alla imputabilità del prevenuto è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Rilevato che la Corte aveva, non illogicamente, osservato come la tardiva prospettazione della questione non assumesse rilievo decisivo in considerazione della mancata prospettazione del collegamento fra il lamentato disturbo di personalità ed il fatto-reato e, ancor più, per il disallineamento cronologico fra la diagnosi del disturbo e la consumazione dell'illecito penale; Considerato che il motivo relativo al giudizio di bilanciamento è manifestamente infondato posto che lo stesso appare rispettoso dei criteri dettati dagli artt. 69, 132 e 133 cod. pen., criteri la cui applicazione rientra nell'ambito di discrezionalità del giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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