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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1959

ECLI:EU:C:1959:11
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61958C0032 Conclusioni dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

Traduzione dal francese

SOMMARIO

Pagina I — Sul procedimento e sulla ricevibilità A — Ricorso 32-58

1. Conclusioni dirette contro la «decisione» della Cassa di data 12 maggio 1958

2. Conclusioni dirette «in quanto occorra» contro la «decisione di rinviare il provvedimento» contenuta nella lettera di data 2 giugno 1958

3. Conclusioni dirette contro «la decisione implicita di rifiuto che risulta dal silenzio, durato oltre due mesi, in merito alla richiesta di dispensa inviata dalla ricorrente alla Cassa di perequazione ed all'Ufficio comune con lettere di data 31 marzo 1958»

4. Conclusioni riguardanti «in via di eccezione di illegittimità, la decisione di carattere generale contenuta nella lettera in data 18 dicembre 1957 inviata dall'[OSCURATO:PERSONA] all'O.C.C.F. e relativa alla definizione del concetto di “rottame di risorse proprie” a sensi delle decisioni 22-54, 14-55 e 2-57»

5. Conclusioni dirette «in quanto occorra» contro «la decisione di carattere generale contenuta nella lettera di data 17 aprile 1958» B — Ricorso 33-58 C — Ricorso 42-58

1. Conclusioni dirette contro «la decisione implicita di rifiuto che risulta dal silenzio, durato oltre due mesi, in merito alla richiesta di deroga inviata all'[OSCURATO:PERSONA] della C.E.C.A. con lettera di data 23 luglio 1958»

2. Conclusioni dirette «in quanto occorra, contro la decisione con cui l'[OSCURATO:PERSONA] si è riservata di provvedere ulteriormente, contenuta nella lettera da questa inviata alla ricorrente il 31 luglio 1958»

3. e

4. Eccezione d'illegittimità II — Nel merito — Prima osservazione — Seconda osservazione — Terza osservazione III — Conclusioni finali [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , Non è mia intenzione di riprendere in esame nel presente giudizio l'intero problema che ho avuto occasione di esporvi non molto tempo fa nel presentarvi delle conclusioni che, ne sono persuaso, voi ricordate perfettamente e che anche gli avvocati che hanno parlato sabato scorso hanno mostrato di conoscere, pur non essendo stati presenti a quell'udienza.

I Parlerò in primo luogo delle questioni di procedura e di ricevibilità che sono molto diverse da quelle delle cause tedesche.

A - Ricorso 32-58 (Société des Usines de Pontlieue) Con due lettere in data 31 marzo 1958, inviate l'una alla Cassa di perequazione per il rottame importato e l'altra all'Ufficio comune dei consumatori di rottame, la ricorrente chiedeva, la «esenzione totale dal contributo di perequazione per il rottame».

Tale richiesta traeva motivo dal fatto che il consiglio dell'O.C.C.F., con sue delibere, aveva accordato delle deroghe «a favore di società olandesi (Breedband) ed italiane ([OSCURATO:PERSONA]) contraddistinte da una diversa ragione sociale».

La lettera inviata alla Cassa esprimeva inoltre ampie riserve circa la legittimità del contributo stesso e la «validità della definizione di risorse proprie enunciata dall'[OSCURATO:PERSONA]», «fino a quando la Corte di Giustizia della C.E.C.A. non si sarà pronunziata in merito a tale questione».

Era quest'ultimo un richiamo ai ricorsi tedeschi che in quel momento erano già pendenti.

Il 12 maggio 1958 la Cassa rispondeva che il contributo era dovuto da tutte le imprese che rientrano nelle ipotesi indicate nella lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 18 dicembre 1957, (con la quale fu rifiutata l'esenzione del «rottame di gruppo» e perciò anche da quelle che hanno richiesto all'O.C.C.F. una deroga (fino a quando questa non sarà stata concessa), oppure presentato ricorso alla Corte di Giustizia (fino a quando la Corte non abbia accolto le loro domande).

Il 2 giugno 1958 la direzione dell'Ufficio comune informava la ricorrente che, con delibera del 20 maggio, il suo consiglio d'amministrazione «ha ritenuto opportuno non pronunziarsi (circa la richiesta esenzione) fino a quando la Corte di Giustizia della C.E.C.A. non avrà deciso sui vari ricorsi proposti contro l'[OSCURATO:PERSONA]».

«In attesa che il Consiglio adotti una decisione», continua la lettera, «v'invitiamo a voler cortesemente rettificare le vostre dichiarazioni in conformità alle norme attualmente vigenti».

Il 30 giugno 1958 la Société des Usines de Pontlieue ha depositato in cancelleria il ricorso introduttivo della presente causa, il quale contiene cinque capi di domanda che mi propongo ora di prendere in esame sotto il profilo della ricevibilità. (Per maggior chiarezza altero leggermente l'ordine seguito nel ricorso introduttivo.)

1. Conclusioni dirette contro la «decisione» della Cassa di data 12 maggio 1958 Nonostante la formula generica contenuta nel ricorso («annullare e dichiarare prive di giuridici effetti, in quanto illegittime ed infondate nel merito, le decisioni impugnate»), si può trattare soltanto di un ricorso d'annullamento.

La prima questione sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] — la quale tuttavia non vi insiste e non la considera come preclusiva — è se il ricorso sia stato presentato entro il termine di un mese.

La lettera porta la data del 12 maggio, ma non è una raccomandata e la ricorrente ha dichiarato di non poter stabilire in quale giorno le sia pervenuta.

Secondo la giurisprudenza amministrativa francese, il termine per ricorrere contro un provvedimento individuale decorre, almeno per colui al quale esso può essere notificato, soltanto dalla notifica.

Cosa dobbiamo intendere per notifica? Si tratta degli atti compiuti dall'autorità che ha adottato il provvedimento allo scopo di portarlo a conoscenza del destinatario.

Inoltre, — sempre secondo la giurisprudenza francese — la prova dell'avvenuta «notifica» dev'essere fornita dall'autorità.

La conoscenza effettiva («connaissance acquise») o la presunzione di tale conoscenza non sono considerate sufficienti. [OSCURATO:PERSONA] s'informa agli stessi principi, almeno a quanto risulta dal combinato disposto degli artt. 15, 2 o comma, e 33, 3 o comma.

Di regola la prova è costituita dalla ricevuta di ritorno postale, il che presuppone che sia stata spedita una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Altri mezzi di prova sono ammessi in sostituzione, ma nella fattispecie non ne è stato esibito alcuno.

Perciò, se si trattasse di un provvedimento impugnabile, il ricorso sarebbe ricevibile.

Ma, (ed è questa la seconda questione), sono d'accordo con l'[OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che non si tratti di ciò.

Basta considerare il contenuto della lettera, che ho riassunto un momento fa, per averne la prova.

La ricorrente chiedeva che le venisse concessa una deroga.

Ci si è limitati a risponderle che, fino a quando l'Ufficio comune non abbia concesso la deroga stessa o la Corte di Giustizia non si sia. pronunziata, i contributi dovranno essere versati: non viene perciò presa alcuna decisione circa la richiesta esenzione.

È vero che viene inoltre ricordato l'importo complessivo dei contributi dovuti; ma a questo proposito solo l'[OSCURATO:PERSONA], come voi sapete, è competente ad emanare, a norma dell'art. 92, una decisione esecutoria: non si può perciò parlare di decisione nemmeno per quanto riguarda il pagamento dei contributi.

Le considerazioni che precedono rendono superflua l'indagine sul problema se un ricorso per annullamento a norma dell'art. 33, 2 o comma, possa essere diretto contro una decisione non proveniente dall'[OSCURATO:PERSONA], questione questa che l'[OSCURATO:PERSONA] non solleva ma che a mio parere è tutt'altro che peregrina.

2. Conclusioni dirette «in quanto occorra» contro la «decisione di rinviare il provvedimento» contenuta nella lettera di data 2 giugno 1958. Su questo punto non è possibile nutrire dei dubbi: certamente la lettera di cui trattasi non è una decisione, bensì un rinvio.

3. Conclusioni dirette contro «la decisione implicita di rifiuto che risulta dal silenzio, durato oltre due mesi, in merito alla richiesta di dispensa inviata dalla ricorrente alla Cassa di perequazione ed all' Ufficio comune, con lettere di data 31 marzo 1958».

Non viene precisato chi abbia conservato tale silenzio; tuttavia, dal punto di vista della ricorrente, può essere stata solo l'[OSCURATO:PERSONA], dal momento che, come ho detto testé, la Cassa e l'Ufficio comune hanno risposto alle lettere inviate loro in data 31 marzo e le loro risposte sono state anzi impugnate come contenenti delle decisioni.

L'[OSCURATO:PERSONA] del resto non ha avuto incertezze ed ha implicitamente ammesso di essere stata regolarmente chiamata in causa dalle lettere inviate il 31 marzo all'Ufficio comune ed alla Cassa.

Essa ha pure ammesso che il presente ricorso può essere considerato un ricorso per carenza a norma dell'art. 35, proposto nei termini, dal momento che non è stata adottata alcuna decisione in merito alle richieste formulate nelle ripetute lettere.

Essa afferma tuttavia l'inapplicabilità alla fattispecie, tanto del primo, quanto del secondo comma dell'art. 35.

Il primo comma, perché — come la stessa ricorrente riconosce — non ricorre il requisito della «integrazione dal punto di vista dell'ubicazione» — dichiarato indispensabile ai fini della esenzione dalle precedenti decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] — e pertanto non è possibile concedere la deroga, ed il secondo comma perché il silenzio-rifiuto di accordare la deroga stessa non è affatto inficiato da sviamento di potere nei confronti della ricorrente.

Signori, sono anch'io del parere che a sostegno del ricorso non possa essere invocato l'art. 35, per quanto per motivi diversi da quelli testé accennati.

In tutte le sue difese — o almeno in quelle scritte — l'[OSCURATO:PERSONA] argomenta come se gli organismi di Bruxelles, o essa stessa, oppure ancora gli organismi di Bruxelles in ossequio a direttive da essa impartite, avessero il potere di concedere delle «dispense» (déroga-tions) (questo termine è continuamente ripetuto) dal pagamento di un'imposta legalmente dovuta.

Orbene, come ho avuto occasione di rilevare altra volta e come lo stesso egregio patrono dell'[OSCURATO:PERSONA] ha solennemente affermato davanti a Voi, l'[OSCURATO:PERSONA] non ha tale potere ed ancor meno lo hanno gli organismi di Bruxelles.

La sola disciplina legittima è quella contenuta nelle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] adottate col rispetto delle forme di cui all'art. 53 b, vale a dire previo unanime parere conforme del Consiglio dei Ministri; in altre parole le decisioni 22-54, 14-55 e 2-57.

Dette decisioni hanno posto il contributo a carico del rottame d'acquisto, esentando per ciò stesso il rottame di «risorse proprie».

Una volta stabilita la norma si possono avere soltanto delle difficoltà d'interpretazione: ad esempio quale sia il «rottame d'acquisto» soggetto al contributo.

Stando così le cose e poiché non è prevista alcuna procedura speciale (a differenza da quanto si verifica in generale nei singoli diritti nazionali in materia d'imposte), dovrebbero essere proponibili in linea di principio due soli tipi di ricorso: 1 o il ricorso d'annullamento contro le decisioni regolamentari, quelle cioè adottate a norma dell'art. 53 b ; 2 o il ricorso contro la decisione individuale, esecutoria a norma dell'art. 92, nell'impugnare la quale — secondo quanto questa Corte ha affermato nelle cause Chasse e Meroni — le imprese hanno facoltà di denunciare in via incidentale l'illegittimità della decisione generale sulla quale la decisione individuale si fonda, facendo valere tutti i mezzi di cui all'art. 33, 1 o comma.

Questo secondo ricorso permette di tutelare nel modo più ampio i diritti degl'interessati, come ha rilevato il mio collega Roemer, concludendo nelle recenti cause Simet ed altri (36-58 e segg.), nel capitolo «Osservazioni a proposito dell'art. 36».

Tuttavia il problema è reso più complicato dal fatto che il sistema di perequazione non è gestito direttamente dall'[OSCURATO:PERSONA], bensì dagli organismi ai quali essa ha affidato tale incarico.

Orbene, si può ammettere senza difficoltà che nella gestione sia compresa anche la determinazione dell'imponibile, nonché la riscossione dei contributi.

In questo senso dispone l'art. 12 della decisione 2-57 (per citare la più recente) e fin qui i poteri delegati agli organismi di Bruxelles non sono certo più ampi di quanto consentito dalla sentenza Meroni.

Rimane tuttavia da considerare ancora la facoltà di controllo che normalmente spetta alle autorità amministrative superiori, cioè quella che nel diritto francese viene chiamata la «tutelle administrative».

Nella sentenza Meroni sono state dichiarate insufficienti le possibilità di controllo previste dalla decisione 2-57.

Ciò non significa che non possa essere esercitato alcun controllo: ad esempio l'art. 15 della decisione 2-57 prevede che in mancanza di una delibera unanime dei Consigli dell'Ufficio comune e della Cassa «in merito ai provvedimenti previsti dagli articoli da 3 ad 11, § 1» la decisione verrà presa dall'[OSCURATO:PERSONA].

Questo mi ha permesso di ritenere, nelle cause tedesche, che la lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 18 dicembre 1957 contenesse una decisione.

Senza dubbio si potrebbe opinare che nell'accennata ipotesi ci troviamo di fronte, per così dire, a dei rapporti giuridici interni che intercorrono fra l'organismo al quale è affidata la gestione e l'autorità tutoria e che di conseguenza i terzi (anche i più direttamente interessati) non possono impugnare le decisioni in tal modo adottate.

Tale punto di vista mi sembra eccessivamente restrittivo.

Io ritengo, invece, che queste norme di tutela o di controllo hanno lo scopo di proteggere non soltanto l'interesse generale, ma anche gl'interessi delle imprese e che queste possono perciò a buon diritto esigerne l'osservanza.

Giungo anzi a pensare (e quanto sto per dire mi sembra perfettamente aderente alla sentenza Meroni) che anche nei casi in cui non è previsto l'intervento, obbligatorio o facoltativo, dell'autorità tutoria (ad esempio nel caso in cui le delibere vengono adottate all'unanimità), le imprese dovrebbero poter ricorrere all'[OSCURATO:PERSONA] contro tali delibere, anche in mancanza di una specifica disposizione.

L'[OSCURATO:PERSONA], insomma, può adottare provvedimenti che non sono né decisioni regolamentari, né decisioni esecutorie per la riscossione dell'imposta, ma si trovano invece — per così dire — a metà strada fra questi due estremi, proprio in conseguenza della bipartizione delle attribuzioni inerente al fatto che esiste un organismo incaricato della gestione sotto il controllo dell'[OSCURATO:PERSONA].

Aggiungo che, nella fattispecie, un'interpretazione troppo restrittiva avrebbe delle conseguenze inammissibili, dato che gli organismi di Bruxelles attendono appunto che la Corte si sia pronunziata per chiedere all'[OSCURATO:PERSONA] di adot- tare delle decisioni a norma dell'art. 92: in questo modo il sindacato di merito verrebbe abusivamente ritardato.

Ritengo tuttavia che non sia dato spingersi fino ad ammettere la possibilità di un ricorso gerarchico tale da consentire a qualunque interessato di contestare in qualunque momento l'imponibile accertato nei suoi confronti, provocando in tal modo una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] impugnabile davanti alla Corte.

Per questi motivi ritengo non sia concepibile nella fattispecie un ricorso ai sensi dell'art. 35: non si tratta affatto di concedere una «dispensa», bensì soltanto di stabilire se il rottame in causa rientri o meno nel rottame d'acquisto a norma della decisione 2-57.

Tale controversia può dar luogo a due soli tipi di ricorso o ad un ricorso mirante ad ottenere l'annullamento di una decisione (esplicita od implicita) dell'[OSCURATO:PERSONA] adottata a norma dell'art. 15 della decisione 2-57, vale a dire per pronunziarsi in merito ad una delibera dell'Ufficio comune o della Cassa; oppure un ricorso diretto contro una decisione esecutoria emanata a norma dell'art. 92.

Il pregio di questa costruzione consiste nel conservare intatta la tutela giurisdizionale degl'interessati, evitando al tempo stesso di appesantire, con troppo numerose contestazioni il funzionamento di un organismo che, in fin dei conti, è soltanto una Cassa di perequazione.

4. Conclusioni riguardanti «in via di eccezione di illegittimità, la decisione di carattere generale contenuta nella lettera in data 18 dicembre 1957 inviata dall'[OSCURATO:PERSONA] all'O.C.C.F. e relativa alla definizione del concetto di “rottame dì risorse proprie” ai sensi delle decisioni 22-54, 14-55 e 2-57» Signori, se, come Vi ho proposto, dichiarerete irricevibile il ricorso, in quanto diretto contro le pretese decisioni del 12 maggio e 2 giugno 1958, ed improponibile il capo della domanda che si basa sull'art. 35, è evidente che l'eccezione d'illegittimità perderà ogni ragione d'essere.

Osservo che si giungerebbe allo stesso risultato, a fortiori , interpretando la lettera del 18 dicembre come una decisione individuale — ed accogliendo in tal modo la tesi sostenuta da diversi ricorrenti nelle cause tedesche e che io stesso ho ritenuto accettabile — dal momento che l'eccezione d'illegittimità non può essere opposta ad una decisione individuale.

5. Conclusioni dirette «in quanto occorra» contro «la decisione di carattere generale contenuta nella lettera di data 17 aprile 1958» Su questo capo non vi sono dubbi circa la ricevibilità: la lettera in data 17 aprile è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] del 13 maggio ed il ricorso è stato registrato in cancelleria il 30 giugno, vale a dire entro il termine determinato dal combinato disposto dell'art. 33 del [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 85, 1 o e 2 o paragrafo, del Regolamento (per l'esattezza l'ultimo giorno, se mal non mi appongo).

In questo caso, infatti, il termine decorre dalla pubblicazione — anche nell'ipotesi che la decisione abbia carattere individuale — poiché nei confronti dei terzi, vale a dire delle persone alle quali il provvedimento non va notificato, il termine decorre dalla pubblicazione, sia che si tratti di una decisione generale, sia che si tratti di una decisione individuale.

Sorge invece il problema relativo alla pertinenza delle conclusioni dirette contro la decisione del 17 aprile 1958.

L'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che detta decisione non ha nulla a che vedere con la definizione delle risorse proprie, quale è contenuta nella decisione del 18 dicembre 1957 ; essa avrebbe avuto soltanto lo scopo di precisare il criterio in base al quale si doveva derogare a detta definizione: il ben noto criterio dell'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione.

Il ricorso potrebbe perciò soltanto impugnare tale deroga, vale a dire l'esenzione concessa alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla Hoogovens, come pure alle altre imprese che si trovino nella stessa situazione.

L'[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che in realtà non è questo lo scopo perseguito dalla ricorrente, la quale sostiene che il criterio dell'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione è troppo restrittivo, e non già troppo ampio, e non contesta, in linea di principio, la definizione delle risorse proprie contenuta nella lettera del 18 dicembre 1957.

Signori, non è mia intenzione seguire la convenuta su questo terreno.

In primo luogo, in linea di diritto, ritengo che nella decisione del 17 aprile 1958, per precisare un capo importante della soluzione imposta di fronte alle perplessità degli organismi di Bruxelles in materia d'imponibile del contributo di perequazione, vien fatto riferimento, è vero, ai principi posti con la decisione del 18 dicembre 1957, ma non è men vero che tali principi subiscono per così dire una «deviazione» considerevole.

Si tratta in realtà di una decisione che contiene dei nuovi criteri e non si limita a confermare la precedente.

Il problema relativo alla definizione delle risorse proprie ci si ripresenta di conseguenza sotto una nuova luce ed è perciò a mio parere doveroso consentire alle imprese che non avevano ritenuto di impugnare la prima decisione di discutere sull'intera questione, vale a dire sulla definizione del concetto di risorse proprie, in sede di ricorso contro la seconda decisione.

Non si può fare altrimenti, soprattutto se si considera che nella decisione del 17 aprile l'[OSCURATO:PERSONA] si richiama esplicitamente ad uno degli argomenti essenziali da essa addotti nella decisione del 18 dicembre a sostegno del rifiuto di esonerare il rottame di gruppo, e precisamente la circostanza che «nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] i legami organici fra le imprese produttrici di acciaio ed altre imprese che ricuperano rottame sono numerosi e variano di natura ed ampiezza».

Quanto al carattere delle argomentazioni della ricorrente è vero che queste sono dirette soprattutto contro il criterio della «integrazione dal punto di vista dell'ubicazione» — ritenuto troppo restrittivo — e mirano a sostituirlo con quello di «complesso industriale», mentre concernono solo in minore misura il principio stesso della tassazione del cosiddetto «rottame di gruppo».

Questo atteggiamento è facilmente comprensibile, dal momento che la ricorrente sapeva che la questione di principio era stata sollevata in vari ricorsi (quelli delle imprese tedesche) sui quali la Corte doveva ancora pronunziarsi; essa mirava ad ottenere nel frattempo (e ciò risulta molto chiaramente dal tenore della richiesta del 31 marzo) una «deroga» come l'avevano ottenuta la [OSCURATO:PERSONA] e la Hoogovens.

Non si può tuttavia affermare per questo che la ricorrente non contesti il principio della tassazione del rottame di gruppo.

Al contrario, essa insiste lungamente sugli stretti vincoli economici, organizzativi ed industriali che la uniscono alla [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto ai paragrafi XI e XII del ricorso introduttivo, essa impugna come troppo restrittivo e contrario al [OSCURATO:PERSONA] il criterio puramente giuridico di proprietà accolto dalla decisione del 18 dicembre 1957 e sostiene che lo si dovrebbe sostituire con quello di «complesso economico»: è questa appunto la tesi dei ricorsi tedeschi.

Ritengo perciò che a proposito di quest'ultimo capo della domanda, diretto ad ottenere l'annullamento della decisione 17 aprile 1958, la Corte è chiamata a pronunziarsi sulla legittimità della definizione del concetto di «risorse proprie» esenti dal contributo di perequazione, quale risulta complessivamente dalle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA].

Ritengo, infine, che il sindacato di legittimità possa essere esercitato tenendo presenti, sia le decisioni di base, sia il [OSCURATO:PERSONA] e non soltanto sotto l'aspetto dello sviamento di potere, poiché a mio parere la decisione del 17 aprile, come quella del 18 dicembre, può essere considerata una decisione individuale.

Oltre agli argomenti che ho addotto in proposito nelle mie precedenti conclusioni, ritengo di potermi basare sulla sentenza Nold del 20 marzo 1959, nella quale viene negata la possibilità di distinguere, per determinare il carattere generale od individuale di una decisione, fra le imprese alle quali la decisione stessa è diretta ed i terzi.

B - Ricorso 33-58 (Société des Usines de Pontlieue) La ricorrente ha presentato un separato ricorso contro la decisione del 17 aprile 1958, il quale è stato registrato in cancelleria lo stesso giorno del ricorso 32-58.

Le conclusioni di detto ricorso sono uguali alle ultime conclusioni formulate nel ricorso 32-58 (che ho esposto sotto il n o 5) e per esse vale tutto quanto ho dianzi detto a tale proposito.

C - Ricorso 42-58 (Société des [OSCURATO:PERSONA] de l'Est) Le conclusioni di questo ricorso si possono così distinguere:

1. Conclusioni dirette contro «la decisione implicita di rifiuto che risulta dal silenzio, durato oltre due mesi, in merito alla richiestadi deroga inviata all'[OSCURATO:PERSONA] della C.E.C.A. con lettera di data 23 luglio 1958» Il problema si presenta negli stessi termini di quello che ho esaminato poco fa a proposito del ricorso 32-58.

L'unica differenza consiste nel fatto che in questo caso l'[OSCURATO:PERSONA] è stata direttamente messa in mora di provvedere a norma dell'art. 35.

Non posso che richiamarmi a quanto ho già detto e concludere per la reiezione della domanda della ricorrente.

2. Conclusioni dirette «in quanto occorra, contro la decisione con cui l'[OSCURATO:PERSONA] si è riservata di provvedere ulteriormente, contenuta nella lettera da questa inviata alla ricorrente il 31 luglio 1958» Si tratta di un semplice cenno di ricevimento nel quale si comunica che la richiesta è stata posta allo studio.

Non si tratta certamente di una decisione.

3. e

4. La ricorrente contesta in via di eccezione d'illegittimità tanto la decisione di «carattere generale» contenuta nella lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 18 dicembre 1957, quanto la decisione, del pari qualificata «di carattere generale», contenuta nella lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 17 aprile 1958.

Signori, se Voi accoglierete le mie proposte, Voi disattenderete anche questi capi della domanda, dal momento che l'eccezione d'illegittimità presuppone un ricorso ricevibile, il quale nella fattispecie manca ed inoltre perché tale eccezione non può comunque essere opposta ad una decisione individuale mentre, a mio parere, tanto la decisione del18 dicembre 1957, quanto quella del 17 aprile 1958 hanno tale carattere.

In conclusione, occorre, a mio avviso, entrare nel merito della controversia a proposito del ricorso 33-58 e del quinto capo del ricorso 32-58.

II Per quanto riguarda il merito della controversia, vale a dire circa la legittimità della definizione del concetto di risorse proprie — quale risulta dalla decisione del 18 dicembre 1957, precisata e completata da quella del 17 aprile 1958 — dopo un nuovo maturo esame della questione alla luce dei nuovi ricorsi e delle argomentazioni svolte nelle difese scritte e durante il dibattimento, devo mantenere l'opinione che vi ho espresso in occasione delle prime controversie, ivi compresi i dubbi che ho allora affacciati su più di un punto.

Mi limiterò perciò a qualche considerazione di contorno riguardante in particolare il presente giudizio ed il modo in cui sono state svolte determinate argomentazioni.

La prima riguarda il problema se il rottame consegnato dalle [OSCURATO:PERSONA] alle due affiliate si debba considerare giuridicamente come venduto di volta in volta o, più precisamente, come consegnato in esecuzione di un contratto di vendita.

In un'arringa molto brillante si è tentato di dimostrarvi che non lo è, adducendo soprattutto la mancanza di quella «libertà» che costituisce il fondamento di ogni contratto.

Non vorrei addentrarmi in una esposizione dottrinale della teoria del contratto e del contratto di vendita in particolare.

Mi limiterò a ricordare (e chiedo venia anche per questo) alcuni principi fondamentali del diritto francese in questa materia, del diritto civile e del diritto commerciale.

Il diritto civile richiede, per un valido contratto di vendita, l'accordo delle parti circa l'oggetto ed il prezzo (art. 1583 del «Code civil»).

Possono essere parti le persone fisiche o giuridiche dotate di capacità giuridica e conseguentemente capaci di contrattare.

Non è necessario stabilire se, dal punto di vista economico, una delle parti si trovi in una situazione di dipendenza di fronte all'altra o se il patrimonio del venditore s'identifichi in maggiore o minor misura con quello dell'acquirente e nemmeno occorre tener conto di qualsivoglia altra circostanza esterna alla stipulazione del contratto stesso.

La validità del contratto può perciò essere impugnata soltanto in conseguenza di qualche vizio del consenso.

Dal punto di vista della forma, la vendita può essere fatta mediante atto pubblico o per scrittura privata (art. 1582).

Il codice di commercio, poi, dispone (art. 109) che «gli acquisti e le vendite possono essere provati (segue un elenco dal quale citiamo) : … mediante una fattura accettata; mediante la corrispondenza; mediante i libri contabili delle parti».

Orbene, non viene contestato che le forniture di rottame effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] alle sue due affiliate avvengono secondo gli usi commerciali, che viene emessa fattura, che la [OSCURATO:PERSONA] viene accreditata del controvalore del rottame fornito — il quale è chiaramente individuato — e che tali operazioni risultano in una contabilità distinta.

Vi è dunque l'accordo sull'oggetto e sul prezzo, vi è il trasferimento della proprietà e non soltanto del possesso: come nelle cause tedesche e nonostante i principi del diritto civile siano diversi in Germania ed in Francia, ritengo si tratti proprio di una vendita.

Mi pare che si potrebbe al massimo sostenere trattarsi di una lavorazione per conto, affidata dalla [OSCURATO:PERSONA] alle sue affiliate: la [OSCURATO:PERSONA] conserverebbe la proprietà del rottame durante tutto il procedimento produttivo.

Questa tesi tuttavia non vi è stata proposta e ciò per un ottimo motivo: come ho avuto occasione di ricordare nelle mie precedenti conclusioni, la decisione 2-57 (art. 10) equipara infatti espressamente il rottame trasformato per conto in ghisa od in acciaio al rottame d'acquisto e l'assoggetta perciò, come quest'ultimo, al contributo di perequazione.

Seconda osservazione.

Essa riguarda quello che potrebbe essere definito il «grado d'integrazione» tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue affiliate.

Dal punto di vista finanziario l'integrazione è evidentemente quasi totale.

Ma dal punto di vista produttivo pare, in base alle ultime informazioni fornite dalle parti — con una diligenza e precisione degne di elogio — che essa sia molto meno rilevante di quanto a tutta prima si sarebbe potuto pensare.

Per quanto riguarda la S.A.F.E. (Hagondange) vediamo che negli anni dal 1955 al 1958, 127.765 tonnellate di rottame sono state ricuperate all'interno dello stabilimento, vale a dire rappresentano le cadute proprie di questo, 5.365 tonnellate sono state fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] e 21.825 tonnellate sono state acquistate sul mercato.

Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] de Maurienne (S.N.U.P.A.T.), la situazione è esattamente opposta: durante lo stesso periodo la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito 74.101 tonnellate (rottame di acciai legati e rottame comune), una sua affiliata ha fornito 777 tonnellate e 3.118 tonnellate sono state acquistate sul mercato.

Risulta quindi che la [OSCURATO:PERSONA] è di gran lunga la principale fornitrice di rottame delle «Usines de Pontlieue».

Considerando ora le consegne di acciaio effettuate da ciascuna delle due affiiliate, abbiamo le seguenti cifre: S.A.F.E.: 127.290 tonnellate consegnate al gruppo [OSCURATO:PERSONA] ed 84.170 tonnellate ad estranei al gruppo.

S.N.U.P.A.T.: 63.388 tonnellate consegnate alla [OSCURATO:PERSONA] contro 16.470 ad estranei.

La percentuale di prodotti venduti ad estranei è perciò tutt'altro che trascurabile, anche nel caso della S.N.U.P.A.T.

Nella nota prodotta in allegato dalle ricorrenti si rileva che le consegne d'acciaio alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di ciascuna delle due affiliate non sono mai state inferiori alle consegne di rottame effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] a queste ultime.

Si sarebbe tentati di dire che il minimo che una società madre possa esigere da affiliate alle quali partecipa in così larga misura, è appunto di riavere sotto forma di acciaio almeno quello che ha fornito sotto forma di rottame! Terza osservazione , relativa ai prezzi.

Nelle mie precedenti conclusioni avevo affermato che i prezzi ai quali il rottame viene ceduto all'interno di un gruppo dovevano seguire «almeno con approssimazione» i prezzi del mercato, in modo da subirne l'influenza.

Ed avevo osservato che, secondo ogni apparenza, ciò si verificava nei casi allora in contestazione.

Iscrivendo in un grafico le due curve (di cui una — quella dei prezzi di mercato — avrebbe del resto un andamento molto accidentato, mentre l'altra — quella dei prezzi interni — avrebbe un andamento quasi rettilineo), si potrebbe riscontrare nel nostro caso che, di fatto, i prezzi di cessione hanno seguito i prezzi di mercato in modo molto approssimativo.

Osservo tuttavia che l'influenza dei secondi non è del tutto assente; si può constatare che i primi subiscono un aumento od una diminuzione dopo che il mercato si è chiaramente orientato nell'uno o nel l'altro senso: benché con un certo ritardo ci si sforza in ogni modo di seguire le tendenze del mercato.

Con ciò cosa si può dimostrare? Soltanto che nella fattispecie i canoni della contabilità industriale sono stati applicati con una certa correntezza.

Di fatto, il principale vantaggio inerente all'autonomia concessa ad una «azienda» consiste nella possibilità di ottenere, per un determinato settore produttivo, dati precisi in merito ai costi di produzione, ivi comprese le spese generali o la parte di queste che dev'essere imputata a detto settore.

Un risultato del genere è del resto normalmente perseguito anche nelle aziende che dipendono da una stessa persona giuridica, quali ad esempio quelle di proprietà dello Stato.

Orbene, se si vuole ottenere un bilancio attendibile e con ciò raggiungere il risultato prefisso, occorre evidentemente che le entrate e le uscite vengano contabilizzate al valore reale.

Ciò è tanto più necessario quando, come nel presente caso, si tratta di una vera compra-vendita e non di un semplice movimento interno per il quale può essere sufficiente un prezzo di conto.

Fino a quando esisterà un vero e proprio mercato del rottame, abbastanza libero per «determinare i prezzi», i gruppi non potranno prescinderne ai fini delle transazioni che si svolgono nel loro ambito.

In ultima analisi, Signori, i problemi posti dalle presenti controversie sono esattamente gli stessi di quelli che si sono presentati nelle cause tedesche.

Non intendo riparlarne, dato che ritengo di averli esaminati con la massima cura nelle mie precedenti conclusioni.

Aggiungerò soltanto che dall'esame delle presenti controversie — le quali mi hanno posto ancora più direttamente in contatto con la realtà attraverso nuovi esempi d'integrazione — ho tratto una conferma della mia convinzione che il criterio dell'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione, adottato dall'[OSCURATO:PERSONA], è senza dubbio il solo ammissibile nel caso si voglia derogare al principio della tassazione del rottame di gruppo.

Tale criterio è infatti semplice ed obiettivo; naturalmente vi possono essere dei casi limite (quanto può essere lunga la ferrovia privata di una miniera? ecc.); ma sarà sempre — ritengo — relativamente agevole stabilire i limiti poiché non vi è alcuna affinità fra la circolazione all'interno di un complesso industriale, integrato dal punto di vista dell'ubicazione, e la circolazione puramente «economica» che può determinarsi fra aziende di diverso genere che hanno in comune solo il fatto di appartenere allo stesso gruppo finanziario.

Ad esempio non vi è alcuna affinità fra l'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione in atto ad IJmuiden od a [OSCURATO:PERSONA] ed il caso degli stabilimenti di [OSCURATO:PERSONA] de Maurienne o di Hagondange i quali ricevono dalla [OSCURATO:PERSONA] — a mezzo ferrovia a tariffa ordinaria — una parte del rottame da loro impiegato.

È perfettamente lecito supporre che per un motivo qualsiasi, quale ad esempio il costo del trasporto, l'Usine de Pontlieue possa trovare domani il suo tornaconto nell'acquistare rottame, a titolo d'ipotesi, nella zona di Lione — dove si trovava in abbondanza, a quanto risulta da recenti controversie — piuttosto che farlo venire da Billancourt.

In tal caso, quale mutamento vi sarebbe nell'attività produttiva dell'azienda? Questo fa apparire chiaramente quanto sia arbitraria la distinzione fra rottame di risorse proprie e rottame d'acquisto basata sul concetto tecnico di cadute proprie, anziché sul criterio dell'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione.

Il vero problema è in realtà quello di sapere se sussistono motivi giuridici atti a giustificare una eccezione.

Propendo per l'affermativa, pur conservando ancora qualche dubbio proprio a questo proposito.

Con questa riserva concludo proponendovi:

1. quanto al ricorso 32-58: — di dichiarare irricevibili tutti i capi della domanda, eccetto quello riguardante la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] del 17 aprile 1958; — di respingere perché infondato quest'ultimo capo;

2. quanto al ricorso 33-58: — di dichiararlo infondato;

3. quanto al ricorso 42-58: — di dichiararlo irricevibile; — e di porre le spese a carico delle ricorrenti, ognuna per quanto la riguarda.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61958C0032 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] Traduzione dal francese SOMMARIO Pagina I — Sul procedimento e sulla ricevibilità A — Ricorso 32-58 1. Conclusioni dirette contro la «decisione» della Cassa di data 12 maggio 1958 2. Conclusioni dirette «in quanto occorra» contro la «decisione di rinviare il provvedimento» contenuta nella lettera di data 2 giugno 1958 3. Conclusioni dirette contro «la decisione implicita di rifiuto che risulta dal silenzio, durato oltre due mesi, in merito alla richiesta di dispensa inviata dalla ricorrente alla Cassa di perequazione ed all'Ufficio comune con lettere di data 31 marzo 1958» 4. Conclusioni riguardanti «in via di eccezione di illegittimità, la decisione di carattere generale contenuta nella lettera in data 18 dicembre 1957 inviata dall'[OSCURATO:PERSONA] all'O.C.C.F. e relativa alla definizione del concetto di “rottame di risorse proprie” a sensi delle decisioni 22-54, 14-55 e 2-57» 5. Conclusioni dirette «in quanto occorra» contro «la decisione di carattere generale contenuta nella lettera di data 17 aprile 1958» B — Ricorso 33-58 C — Ricorso 42-58 1. Conclusioni dirette contro «la decisione implicita di rifiuto che risulta dal silenzio, durato oltre due mesi, in merito alla richiesta di deroga inviata all'[OSCURATO:PERSONA] della C.E.C.A. con lettera di data 23 luglio 1958» 2. Conclusioni dirette «in quanto occorra, contro la decisione con cui l'[OSCURATO:PERSONA] si è riservata di provvedere ulteriormente, contenuta nella lettera da questa inviata alla ricorrente il 31 luglio 1958» 3. e 4. Eccezione d'illegittimità II — Nel merito — Prima osservazione — Seconda osservazione — Terza osservazione III — Conclusioni finali [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , Non è mia intenzione di riprendere in esame nel presente giudizio l'intero problema che ho avuto occasione di esporvi non molto tempo fa nel presentarvi delle conclusioni che, ne sono persuaso, voi ricordate perfettamente e che anche gli avvocati che hanno parlato sabato scorso hanno mostrato di conoscere, pur non essendo stati presenti a quell'udienza. I Parlerò in primo luogo delle questioni di procedura e di ricevibilità che sono molto diverse da quelle delle cause tedesche. A - Ricorso 32-58 (Société des Usines de Pontlieue) Con due lettere in data 31 marzo 1958, inviate l'una alla Cassa di perequazione per il rottame importato e l'altra all'Ufficio comune dei consumatori di rottame, la ricorrente chiedeva, la «esenzione totale dal contributo di perequazione per il rottame». Tale richiesta traeva motivo dal fatto che il consiglio dell'O.C.C.F., con sue delibere, aveva accordato delle deroghe «a favore di società olandesi (Breedband) ed italiane ([OSCURATO:PERSONA]) contraddistinte da una diversa ragione sociale». La lettera inviata alla Cassa esprimeva inoltre ampie riserve circa la legittimità del contributo stesso e la «validità della definizione di risorse proprie enunciata dall'[OSCURATO:PERSONA]», «fino a quando la Corte di Giustizia della C.E.C.A. non si sarà pronunziata in merito a tale questione». Era quest'ultimo un richiamo ai ricorsi tedeschi che in quel momento erano già pendenti. Il 12 maggio 1958 la Cassa rispondeva che il contributo era dovuto da tutte le imprese che rientrano nelle ipotesi indicate nella lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 18 dicembre 1957, (con la quale fu rifiutata l'esenzione del «rottame di gruppo» e perciò anche da quelle che hanno richiesto all'O.C.C.F. una deroga (fino a quando questa non sarà stata concessa), oppure presentato ricorso alla Corte di Giustizia (fino a quando la Corte non abbia accolto le loro domande). Il 2 giugno 1958 la direzione dell'Ufficio comune informava la ricorrente che, con delibera del 20 maggio, il suo consiglio d'amministrazione «ha ritenuto opportuno non pronunziarsi (circa la richiesta esenzione) fino a quando la Corte di Giustizia della C.E.C.A. non avrà deciso sui vari ricorsi proposti contro l'[OSCURATO:PERSONA]». «In attesa che il Consiglio adotti una decisione», continua la lettera, «v'invitiamo a voler cortesemente rettificare le vostre dichiarazioni in conformità alle norme attualmente vigenti». Il 30 giugno 1958 la Société des Usines de Pontlieue ha depositato in cancelleria il ricorso introduttivo della presente causa, il quale contiene cinque capi di domanda che mi propongo ora di prendere in esame sotto il profilo della ricevibilità. (Per maggior chiarezza altero leggermente l'ordine seguito nel ricorso introduttivo.) 1. Conclusioni dirette contro la «decisione» della Cassa di data 12 maggio 1958 Nonostante la formula generica contenuta nel ricorso («annullare e dichiarare prive di giuridici effetti, in quanto illegittime ed infondate nel merito, le decisioni impugnate»), si può trattare soltanto di un ricorso d'annullamento. La prima questione sollevata dall'[OSCURATO:PERSONA] — la quale tuttavia non vi insiste e non la considera come preclusiva — è se il ricorso sia stato presentato entro il termine di un mese. La lettera porta la data del 12 maggio, ma non è una raccomandata e la ricorrente ha dichiarato di non poter stabilire in quale giorno le sia pervenuta. Secondo la giurisprudenza amministrativa francese, il termine per ricorrere contro un provvedimento individuale decorre, almeno per colui al quale esso può essere notificato, soltanto dalla notifica. Cosa dobbiamo intendere per notifica? Si tratta degli atti compiuti dall'autorità che ha adottato il provvedimento allo scopo di portarlo a conoscenza del destinatario. Inoltre, — sempre secondo la giurisprudenza francese — la prova dell'avvenuta «notifica» dev'essere fornita dall'autorità. La conoscenza effettiva («connaissance acquise») o la presunzione di tale conoscenza non sono considerate sufficienti. [OSCURATO:PERSONA] s'informa agli stessi principi, almeno a quanto risulta dal combinato disposto degli artt. 15, 2 o comma, e 33, 3 o comma. Di regola la prova è costituita dalla ricevuta di ritorno postale, il che presuppone che sia stata spedita una raccomandata con ricevuta di ritorno. Altri mezzi di prova sono ammessi in sostituzione, ma nella fattispecie non ne è stato esibito alcuno. Perciò, se si trattasse di un provvedimento impugnabile, il ricorso sarebbe ricevibile. Ma, (ed è questa la seconda questione), sono d'accordo con l'[OSCURATO:PERSONA] nel ritenere che non si tratti di ciò. Basta considerare il contenuto della lettera, che ho riassunto un momento fa, per averne la prova. La ricorrente chiedeva che le venisse concessa una deroga. Ci si è limitati a risponderle che, fino a quando l'Ufficio comune non abbia concesso la deroga stessa o la Corte di Giustizia non si sia. pronunziata, i contributi dovranno essere versati: non viene perciò presa alcuna decisione circa la richiesta esenzione. È vero che viene inoltre ricordato l'importo complessivo dei contributi dovuti; ma a questo proposito solo l'[OSCURATO:PERSONA], come voi sapete, è competente ad emanare, a norma dell'art. 92, una decisione esecutoria: non si può perciò parlare di decisione nemmeno per quanto riguarda il pagamento dei contributi. Le considerazioni che precedono rendono superflua l'indagine sul problema se un ricorso per annullamento a norma dell'art. 33, 2 o comma, possa essere diretto contro una decisione non proveniente dall'[OSCURATO:PERSONA], questione questa che l'[OSCURATO:PERSONA] non solleva ma che a mio parere è tutt'altro che peregrina. 2. Conclusioni dirette «in quanto occorra» contro la «decisione di rinviare il provvedimento» contenuta nella lettera di data 2 giugno 1958. Su questo punto non è possibile nutrire dei dubbi: certamente la lettera di cui trattasi non è una decisione, bensì un rinvio. 3. Conclusioni dirette contro «la decisione implicita di rifiuto che risulta dal silenzio, durato oltre due mesi, in merito alla richiesta di dispensa inviata dalla ricorrente alla Cassa di perequazione ed all' Ufficio comune, con lettere di data 31 marzo 1958». Non viene precisato chi abbia conservato tale silenzio; tuttavia, dal punto di vista della ricorrente, può essere stata solo l'[OSCURATO:PERSONA], dal momento che, come ho detto testé, la Cassa e l'Ufficio comune hanno risposto alle lettere inviate loro in data 31 marzo e le loro risposte sono state anzi impugnate come contenenti delle decisioni. L'[OSCURATO:PERSONA] del resto non ha avuto incertezze ed ha implicitamente ammesso di essere stata regolarmente chiamata in causa dalle lettere inviate il 31 marzo all'Ufficio comune ed alla Cassa. Essa ha pure ammesso che il presente ricorso può essere considerato un ricorso per carenza a norma dell'art. 35, proposto nei termini, dal momento che non è stata adottata alcuna decisione in merito alle richieste formulate nelle ripetute lettere. Essa afferma tuttavia l'inapplicabilità alla fattispecie, tanto del primo, quanto del secondo comma dell'art. 35. Il primo comma, perché — come la stessa ricorrente riconosce — non ricorre il requisito della «integrazione dal punto di vista dell'ubicazione» — dichiarato indispensabile ai fini della esenzione dalle precedenti decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] — e pertanto non è possibile concedere la deroga, ed il secondo comma perché il silenzio-rifiuto di accordare la deroga stessa non è affatto inficiato da sviamento di potere nei confronti della ricorrente. Signori, sono anch'io del parere che a sostegno del ricorso non possa essere invocato l'art. 35, per quanto per motivi diversi da quelli testé accennati. In tutte le sue difese — o almeno in quelle scritte — l'[OSCURATO:PERSONA] argomenta come se gli organismi di Bruxelles, o essa stessa, oppure ancora gli organismi di Bruxelles in ossequio a direttive da essa impartite, avessero il potere di concedere delle «dispense» (déroga-tions) (questo termine è continuamente ripetuto) dal pagamento di un'imposta legalmente dovuta. Orbene, come ho avuto occasione di rilevare altra volta e come lo stesso egregio patrono dell'[OSCURATO:PERSONA] ha solennemente affermato davanti a Voi, l'[OSCURATO:PERSONA] non ha tale potere ed ancor meno lo hanno gli organismi di Bruxelles. La sola disciplina legittima è quella contenuta nelle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA] adottate col rispetto delle forme di cui all'art. 53 b, vale a dire previo unanime parere conforme del Consiglio dei Ministri; in altre parole le decisioni 22-54, 14-55 e 2-57. Dette decisioni hanno posto il contributo a carico del rottame d'acquisto, esentando per ciò stesso il rottame di «risorse proprie». Una volta stabilita la norma si possono avere soltanto delle difficoltà d'interpretazione: ad esempio quale sia il «rottame d'acquisto» soggetto al contributo. Stando così le cose e poiché non è prevista alcuna procedura speciale (a differenza da quanto si verifica in generale nei singoli diritti nazionali in materia d'imposte), dovrebbero essere proponibili in linea di principio due soli tipi di ricorso: 1 o il ricorso d'annullamento contro le decisioni regolamentari, quelle cioè adottate a norma dell'art. 53 b ; 2 o il ricorso contro la decisione individuale, esecutoria a norma dell'art. 92, nell'impugnare la quale — secondo quanto questa Corte ha affermato nelle cause Chasse e Meroni — le imprese hanno facoltà di denunciare in via incidentale l'illegittimità della decisione generale sulla quale la decisione individuale si fonda, facendo valere tutti i mezzi di cui all'art. 33, 1 o comma. Questo secondo ricorso permette di tutelare nel modo più ampio i diritti degl'interessati, come ha rilevato il mio collega Roemer, concludendo nelle recenti cause Simet ed altri (36-58 e segg.), nel capitolo «Osservazioni a proposito dell'art. 36». Tuttavia il problema è reso più complicato dal fatto che il sistema di perequazione non è gestito direttamente dall'[OSCURATO:PERSONA], bensì dagli organismi ai quali essa ha affidato tale incarico. Orbene, si può ammettere senza difficoltà che nella gestione sia compresa anche la determinazione dell'imponibile, nonché la riscossione dei contributi. In questo senso dispone l'art. 12 della decisione 2-57 (per citare la più recente) e fin qui i poteri delegati agli organismi di Bruxelles non sono certo più ampi di quanto consentito dalla sentenza Meroni. Rimane tuttavia da considerare ancora la facoltà di controllo che normalmente spetta alle autorità amministrative superiori, cioè quella che nel diritto francese viene chiamata la «tutelle administrative». Nella sentenza Meroni sono state dichiarate insufficienti le possibilità di controllo previste dalla decisione 2-57. Ciò non significa che non possa essere esercitato alcun controllo: ad esempio l'art. 15 della decisione 2-57 prevede che in mancanza di una delibera unanime dei Consigli dell'Ufficio comune e della Cassa «in merito ai provvedimenti previsti dagli articoli da 3 ad 11, § 1» la decisione verrà presa dall'[OSCURATO:PERSONA]. Questo mi ha permesso di ritenere, nelle cause tedesche, che la lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 18 dicembre 1957 contenesse una decisione. Senza dubbio si potrebbe opinare che nell'accennata ipotesi ci troviamo di fronte, per così dire, a dei rapporti giuridici interni che intercorrono fra l'organismo al quale è affidata la gestione e l'autorità tutoria e che di conseguenza i terzi (anche i più direttamente interessati) non possono impugnare le decisioni in tal modo adottate. Tale punto di vista mi sembra eccessivamente restrittivo. Io ritengo, invece, che queste norme di tutela o di controllo hanno lo scopo di proteggere non soltanto l'interesse generale, ma anche gl'interessi delle imprese e che queste possono perciò a buon diritto esigerne l'osservanza. Giungo anzi a pensare (e quanto sto per dire mi sembra perfettamente aderente alla sentenza Meroni) che anche nei casi in cui non è previsto l'intervento, obbligatorio o facoltativo, dell'autorità tutoria (ad esempio nel caso in cui le delibere vengono adottate all'unanimità), le imprese dovrebbero poter ricorrere all'[OSCURATO:PERSONA] contro tali delibere, anche in mancanza di una specifica disposizione. L'[OSCURATO:PERSONA], insomma, può adottare provvedimenti che non sono né decisioni regolamentari, né decisioni esecutorie per la riscossione dell'imposta, ma si trovano invece — per così dire — a metà strada fra questi due estremi, proprio in conseguenza della bipartizione delle attribuzioni inerente al fatto che esiste un organismo incaricato della gestione sotto il controllo dell'[OSCURATO:PERSONA]. Aggiungo che, nella fattispecie, un'interpretazione troppo restrittiva avrebbe delle conseguenze inammissibili, dato che gli organismi di Bruxelles attendono appunto che la Corte si sia pronunziata per chiedere all'[OSCURATO:PERSONA] di adot- tare delle decisioni a norma dell'art. 92: in questo modo il sindacato di merito verrebbe abusivamente ritardato. Ritengo tuttavia che non sia dato spingersi fino ad ammettere la possibilità di un ricorso gerarchico tale da consentire a qualunque interessato di contestare in qualunque momento l'imponibile accertato nei suoi confronti, provocando in tal modo una decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] impugnabile davanti alla Corte. Per questi motivi ritengo non sia concepibile nella fattispecie un ricorso ai sensi dell'art. 35: non si tratta affatto di concedere una «dispensa», bensì soltanto di stabilire se il rottame in causa rientri o meno nel rottame d'acquisto a norma della decisione 2-57. Tale controversia può dar luogo a due soli tipi di ricorso o ad un ricorso mirante ad ottenere l'annullamento di una decisione (esplicita od implicita) dell'[OSCURATO:PERSONA] adottata a norma dell'art. 15 della decisione 2-57, vale a dire per pronunziarsi in merito ad una delibera dell'Ufficio comune o della Cassa; oppure un ricorso diretto contro una decisione esecutoria emanata a norma dell'art. 92. Il pregio di questa costruzione consiste nel conservare intatta la tutela giurisdizionale degl'interessati, evitando al tempo stesso di appesantire, con troppo numerose contestazioni il funzionamento di un organismo che, in fin dei conti, è soltanto una Cassa di perequazione. 4. Conclusioni riguardanti «in via di eccezione di illegittimità, la decisione di carattere generale contenuta nella lettera in data 18 dicembre 1957 inviata dall'[OSCURATO:PERSONA] all'O.C.C.F. e relativa alla definizione del concetto di “rottame dì risorse proprie” ai sensi delle decisioni 22-54, 14-55 e 2-57» Signori, se, come Vi ho proposto, dichiarerete irricevibile il ricorso, in quanto diretto contro le pretese decisioni del 12 maggio e 2 giugno 1958, ed improponibile il capo della domanda che si basa sull'art. 35, è evidente che l'eccezione d'illegittimità perderà ogni ragione d'essere. Osservo che si giungerebbe allo stesso risultato, a fortiori , interpretando la lettera del 18 dicembre come una decisione individuale — ed accogliendo in tal modo la tesi sostenuta da diversi ricorrenti nelle cause tedesche e che io stesso ho ritenuto accettabile — dal momento che l'eccezione d'illegittimità non può essere opposta ad una decisione individuale. 5. Conclusioni dirette «in quanto occorra» contro «la decisione di carattere generale contenuta nella lettera di data 17 aprile 1958» Su questo capo non vi sono dubbi circa la ricevibilità: la lettera in data 17 aprile è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] del 13 maggio ed il ricorso è stato registrato in cancelleria il 30 giugno, vale a dire entro il termine determinato dal combinato disposto dell'art. 33 del [OSCURATO:PERSONA] e dell'art. 85, 1 o e 2 o paragrafo, del Regolamento (per l'esattezza l'ultimo giorno, se mal non mi appongo). In questo caso, infatti, il termine decorre dalla pubblicazione — anche nell'ipotesi che la decisione abbia carattere individuale — poiché nei confronti dei terzi, vale a dire delle persone alle quali il provvedimento non va notificato, il termine decorre dalla pubblicazione, sia che si tratti di una decisione generale, sia che si tratti di una decisione individuale. Sorge invece il problema relativo alla pertinenza delle conclusioni dirette contro la decisione del 17 aprile 1958. L'[OSCURATO:PERSONA] sostiene che detta decisione non ha nulla a che vedere con la definizione delle risorse proprie, quale è contenuta nella decisione del 18 dicembre 1957 ; essa avrebbe avuto soltanto lo scopo di precisare il criterio in base al quale si doveva derogare a detta definizione: il ben noto criterio dell'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione. Il ricorso potrebbe perciò soltanto impugnare tale deroga, vale a dire l'esenzione concessa alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla Hoogovens, come pure alle altre imprese che si trovino nella stessa situazione. L'[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che in realtà non è questo lo scopo perseguito dalla ricorrente, la quale sostiene che il criterio dell'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione è troppo restrittivo, e non già troppo ampio, e non contesta, in linea di principio, la definizione delle risorse proprie contenuta nella lettera del 18 dicembre 1957. Signori, non è mia intenzione seguire la convenuta su questo terreno. In primo luogo, in linea di diritto, ritengo che nella decisione del 17 aprile 1958, per precisare un capo importante della soluzione imposta di fronte alle perplessità degli organismi di Bruxelles in materia d'imponibile del contributo di perequazione, vien fatto riferimento, è vero, ai principi posti con la decisione del 18 dicembre 1957, ma non è men vero che tali principi subiscono per così dire una «deviazione» considerevole. Si tratta in realtà di una decisione che contiene dei nuovi criteri e non si limita a confermare la precedente. Il problema relativo alla definizione delle risorse proprie ci si ripresenta di conseguenza sotto una nuova luce ed è perciò a mio parere doveroso consentire alle imprese che non avevano ritenuto di impugnare la prima decisione di discutere sull'intera questione, vale a dire sulla definizione del concetto di risorse proprie, in sede di ricorso contro la seconda decisione. Non si può fare altrimenti, soprattutto se si considera che nella decisione del 17 aprile l'[OSCURATO:PERSONA] si richiama esplicitamente ad uno degli argomenti essenziali da essa addotti nella decisione del 18 dicembre a sostegno del rifiuto di esonerare il rottame di gruppo, e precisamente la circostanza che «nell'ambito della [OSCURATO:PERSONA] i legami organici fra le imprese produttrici di acciaio ed altre imprese che ricuperano rottame sono numerosi e variano di natura ed ampiezza». Quanto al carattere delle argomentazioni della ricorrente è vero che queste sono dirette soprattutto contro il criterio della «integrazione dal punto di vista dell'ubicazione» — ritenuto troppo restrittivo — e mirano a sostituirlo con quello di «complesso industriale», mentre concernono solo in minore misura il principio stesso della tassazione del cosiddetto «rottame di gruppo». Questo atteggiamento è facilmente comprensibile, dal momento che la ricorrente sapeva che la questione di principio era stata sollevata in vari ricorsi (quelli delle imprese tedesche) sui quali la Corte doveva ancora pronunziarsi; essa mirava ad ottenere nel frattempo (e ciò risulta molto chiaramente dal tenore della richiesta del 31 marzo) una «deroga» come l'avevano ottenuta la [OSCURATO:PERSONA] e la Hoogovens. Non si può tuttavia affermare per questo che la ricorrente non contesti il principio della tassazione del rottame di gruppo. Al contrario, essa insiste lungamente sugli stretti vincoli economici, organizzativi ed industriali che la uniscono alla [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto ai paragrafi XI e XII del ricorso introduttivo, essa impugna come troppo restrittivo e contrario al [OSCURATO:PERSONA] il criterio puramente giuridico di proprietà accolto dalla decisione del 18 dicembre 1957 e sostiene che lo si dovrebbe sostituire con quello di «complesso economico»: è questa appunto la tesi dei ricorsi tedeschi. Ritengo perciò che a proposito di quest'ultimo capo della domanda, diretto ad ottenere l'annullamento della decisione 17 aprile 1958, la Corte è chiamata a pronunziarsi sulla legittimità della definizione del concetto di «risorse proprie» esenti dal contributo di perequazione, quale risulta complessivamente dalle decisioni dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ritengo, infine, che il sindacato di legittimità possa essere esercitato tenendo presenti, sia le decisioni di base, sia il [OSCURATO:PERSONA] e non soltanto sotto l'aspetto dello sviamento di potere, poiché a mio parere la decisione del 17 aprile, come quella del 18 dicembre, può essere considerata una decisione individuale. Oltre agli argomenti che ho addotto in proposito nelle mie precedenti conclusioni, ritengo di potermi basare sulla sentenza Nold del 20 marzo 1959, nella quale viene negata la possibilità di distinguere, per determinare il carattere generale od individuale di una decisione, fra le imprese alle quali la decisione stessa è diretta ed i terzi. B - Ricorso 33-58 (Société des Usines de Pontlieue) La ricorrente ha presentato un separato ricorso contro la decisione del 17 aprile 1958, il quale è stato registrato in cancelleria lo stesso giorno del ricorso 32-58. Le conclusioni di detto ricorso sono uguali alle ultime conclusioni formulate nel ricorso 32-58 (che ho esposto sotto il n o 5) e per esse vale tutto quanto ho dianzi detto a tale proposito. C - Ricorso 42-58 (Société des [OSCURATO:PERSONA] de l'Est) Le conclusioni di questo ricorso si possono così distinguere: 1. Conclusioni dirette contro «la decisione implicita di rifiuto che risulta dal silenzio, durato oltre due mesi, in merito alla richiestadi deroga inviata all'[OSCURATO:PERSONA] della C.E.C.A. con lettera di data 23 luglio 1958» Il problema si presenta negli stessi termini di quello che ho esaminato poco fa a proposito del ricorso 32-58. L'unica differenza consiste nel fatto che in questo caso l'[OSCURATO:PERSONA] è stata direttamente messa in mora di provvedere a norma dell'art. 35. Non posso che richiamarmi a quanto ho già detto e concludere per la reiezione della domanda della ricorrente. 2. Conclusioni dirette «in quanto occorra, contro la decisione con cui l'[OSCURATO:PERSONA] si è riservata di provvedere ulteriormente, contenuta nella lettera da questa inviata alla ricorrente il 31 luglio 1958» Si tratta di un semplice cenno di ricevimento nel quale si comunica che la richiesta è stata posta allo studio. Non si tratta certamente di una decisione. 3. e 4. La ricorrente contesta in via di eccezione d'illegittimità tanto la decisione di «carattere generale» contenuta nella lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 18 dicembre 1957, quanto la decisione, del pari qualificata «di carattere generale», contenuta nella lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] in data 17 aprile 1958. Signori, se Voi accoglierete le mie proposte, Voi disattenderete anche questi capi della domanda, dal momento che l'eccezione d'illegittimità presuppone un ricorso ricevibile, il quale nella fattispecie manca ed inoltre perché tale eccezione non può comunque essere opposta ad una decisione individuale mentre, a mio parere, tanto la decisione del18 dicembre 1957, quanto quella del 17 aprile 1958 hanno tale carattere. In conclusione, occorre, a mio avviso, entrare nel merito della controversia a proposito del ricorso 33-58 e del quinto capo del ricorso 32-58. II Per quanto riguarda il merito della controversia, vale a dire circa la legittimità della definizione del concetto di risorse proprie — quale risulta dalla decisione del 18 dicembre 1957, precisata e completata da quella del 17 aprile 1958 — dopo un nuovo maturo esame della questione alla luce dei nuovi ricorsi e delle argomentazioni svolte nelle difese scritte e durante il dibattimento, devo mantenere l'opinione che vi ho espresso in occasione delle prime controversie, ivi compresi i dubbi che ho allora affacciati su più di un punto. Mi limiterò perciò a qualche considerazione di contorno riguardante in particolare il presente giudizio ed il modo in cui sono state svolte determinate argomentazioni. La prima riguarda il problema se il rottame consegnato dalle [OSCURATO:PERSONA] alle due affiliate si debba considerare giuridicamente come venduto di volta in volta o, più precisamente, come consegnato in esecuzione di un contratto di vendita. In un'arringa molto brillante si è tentato di dimostrarvi che non lo è, adducendo soprattutto la mancanza di quella «libertà» che costituisce il fondamento di ogni contratto. Non vorrei addentrarmi in una esposizione dottrinale della teoria del contratto e del contratto di vendita in particolare. Mi limiterò a ricordare (e chiedo venia anche per questo) alcuni principi fondamentali del diritto francese in questa materia, del diritto civile e del diritto commerciale. Il diritto civile richiede, per un valido contratto di vendita, l'accordo delle parti circa l'oggetto ed il prezzo (art. 1583 del «Code civil»). Possono essere parti le persone fisiche o giuridiche dotate di capacità giuridica e conseguentemente capaci di contrattare. Non è necessario stabilire se, dal punto di vista economico, una delle parti si trovi in una situazione di dipendenza di fronte all'altra o se il patrimonio del venditore s'identifichi in maggiore o minor misura con quello dell'acquirente e nemmeno occorre tener conto di qualsivoglia altra circostanza esterna alla stipulazione del contratto stesso. La validità del contratto può perciò essere impugnata soltanto in conseguenza di qualche vizio del consenso. Dal punto di vista della forma, la vendita può essere fatta mediante atto pubblico o per scrittura privata (art. 1582). Il codice di commercio, poi, dispone (art. 109) che «gli acquisti e le vendite possono essere provati (segue un elenco dal quale citiamo) : … mediante una fattura accettata; mediante la corrispondenza; mediante i libri contabili delle parti». Orbene, non viene contestato che le forniture di rottame effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] alle sue due affiliate avvengono secondo gli usi commerciali, che viene emessa fattura, che la [OSCURATO:PERSONA] viene accreditata del controvalore del rottame fornito — il quale è chiaramente individuato — e che tali operazioni risultano in una contabilità distinta. Vi è dunque l'accordo sull'oggetto e sul prezzo, vi è il trasferimento della proprietà e non soltanto del possesso: come nelle cause tedesche e nonostante i principi del diritto civile siano diversi in Germania ed in Francia, ritengo si tratti proprio di una vendita. Mi pare che si potrebbe al massimo sostenere trattarsi di una lavorazione per conto, affidata dalla [OSCURATO:PERSONA] alle sue affiliate: la [OSCURATO:PERSONA] conserverebbe la proprietà del rottame durante tutto il procedimento produttivo. Questa tesi tuttavia non vi è stata proposta e ciò per un ottimo motivo: come ho avuto occasione di ricordare nelle mie precedenti conclusioni, la decisione 2-57 (art. 10) equipara infatti espressamente il rottame trasformato per conto in ghisa od in acciaio al rottame d'acquisto e l'assoggetta perciò, come quest'ultimo, al contributo di perequazione. Seconda osservazione. Essa riguarda quello che potrebbe essere definito il «grado d'integrazione» tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue affiliate. Dal punto di vista finanziario l'integrazione è evidentemente quasi totale. Ma dal punto di vista produttivo pare, in base alle ultime informazioni fornite dalle parti — con una diligenza e precisione degne di elogio — che essa sia molto meno rilevante di quanto a tutta prima si sarebbe potuto pensare. Per quanto riguarda la S.A.F.E. (Hagondange) vediamo che negli anni dal 1955 al 1958, 127.765 tonnellate di rottame sono state ricuperate all'interno dello stabilimento, vale a dire rappresentano le cadute proprie di questo, 5.365 tonnellate sono state fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] e 21.825 tonnellate sono state acquistate sul mercato. Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] de Maurienne (S.N.U.P.A.T.), la situazione è esattamente opposta: durante lo stesso periodo la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito 74.101 tonnellate (rottame di acciai legati e rottame comune), una sua affiliata ha fornito 777 tonnellate e 3.118 tonnellate sono state acquistate sul mercato. Risulta quindi che la [OSCURATO:PERSONA] è di gran lunga la principale fornitrice di rottame delle «Usines de Pontlieue». Considerando ora le consegne di acciaio effettuate da ciascuna delle due affiiliate, abbiamo le seguenti cifre: S.A.F.E.: 127.290 tonnellate consegnate al gruppo [OSCURATO:PERSONA] ed 84.170 tonnellate ad estranei al gruppo. S.N.U.P.A.T.: 63.388 tonnellate consegnate alla [OSCURATO:PERSONA] contro 16.470 ad estranei. La percentuale di prodotti venduti ad estranei è perciò tutt'altro che trascurabile, anche nel caso della S.N.U.P.A.T. Nella nota prodotta in allegato dalle ricorrenti si rileva che le consegne d'acciaio alla [OSCURATO:PERSONA] da parte di ciascuna delle due affiliate non sono mai state inferiori alle consegne di rottame effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] a queste ultime. Si sarebbe tentati di dire che il minimo che una società madre possa esigere da affiliate alle quali partecipa in così larga misura, è appunto di riavere sotto forma di acciaio almeno quello che ha fornito sotto forma di rottame! Terza osservazione , relativa ai prezzi. Nelle mie precedenti conclusioni avevo affermato che i prezzi ai quali il rottame viene ceduto all'interno di un gruppo dovevano seguire «almeno con approssimazione» i prezzi del mercato, in modo da subirne l'influenza. Ed avevo osservato che, secondo ogni apparenza, ciò si verificava nei casi allora in contestazione. Iscrivendo in un grafico le due curve (di cui una — quella dei prezzi di mercato — avrebbe del resto un andamento molto accidentato, mentre l'altra — quella dei prezzi interni — avrebbe un andamento quasi rettilineo), si potrebbe riscontrare nel nostro caso che, di fatto, i prezzi di cessione hanno seguito i prezzi di mercato in modo molto approssimativo. Osservo tuttavia che l'influenza dei secondi non è del tutto assente; si può constatare che i primi subiscono un aumento od una diminuzione dopo che il mercato si è chiaramente orientato nell'uno o nel l'altro senso: benché con un certo ritardo ci si sforza in ogni modo di seguire le tendenze del mercato. Con ciò cosa si può dimostrare? Soltanto che nella fattispecie i canoni della contabilità industriale sono stati applicati con una certa correntezza. Di fatto, il principale vantaggio inerente all'autonomia concessa ad una «azienda» consiste nella possibilità di ottenere, per un determinato settore produttivo, dati precisi in merito ai costi di produzione, ivi comprese le spese generali o la parte di queste che dev'essere imputata a detto settore. Un risultato del genere è del resto normalmente perseguito anche nelle aziende che dipendono da una stessa persona giuridica, quali ad esempio quelle di proprietà dello Stato. Orbene, se si vuole ottenere un bilancio attendibile e con ciò raggiungere il risultato prefisso, occorre evidentemente che le entrate e le uscite vengano contabilizzate al valore reale. Ciò è tanto più necessario quando, come nel presente caso, si tratta di una vera compra-vendita e non di un semplice movimento interno per il quale può essere sufficiente un prezzo di conto. Fino a quando esisterà un vero e proprio mercato del rottame, abbastanza libero per «determinare i prezzi», i gruppi non potranno prescinderne ai fini delle transazioni che si svolgono nel loro ambito. In ultima analisi, Signori, i problemi posti dalle presenti controversie sono esattamente gli stessi di quelli che si sono presentati nelle cause tedesche. Non intendo riparlarne, dato che ritengo di averli esaminati con la massima cura nelle mie precedenti conclusioni. Aggiungerò soltanto che dall'esame delle presenti controversie — le quali mi hanno posto ancora più direttamente in contatto con la realtà attraverso nuovi esempi d'integrazione — ho tratto una conferma della mia convinzione che il criterio dell'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione, adottato dall'[OSCURATO:PERSONA], è senza dubbio il solo ammissibile nel caso si voglia derogare al principio della tassazione del rottame di gruppo. Tale criterio è infatti semplice ed obiettivo; naturalmente vi possono essere dei casi limite (quanto può essere lunga la ferrovia privata di una miniera? ecc.); ma sarà sempre — ritengo — relativamente agevole stabilire i limiti poiché non vi è alcuna affinità fra la circolazione all'interno di un complesso industriale, integrato dal punto di vista dell'ubicazione, e la circolazione puramente «economica» che può determinarsi fra aziende di diverso genere che hanno in comune solo il fatto di appartenere allo stesso gruppo finanziario. Ad esempio non vi è alcuna affinità fra l'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione in atto ad IJmuiden od a [OSCURATO:PERSONA] ed il caso degli stabilimenti di [OSCURATO:PERSONA] de Maurienne o di Hagondange i quali ricevono dalla [OSCURATO:PERSONA] — a mezzo ferrovia a tariffa ordinaria — una parte del rottame da loro impiegato. È perfettamente lecito supporre che per un motivo qualsiasi, quale ad esempio il costo del trasporto, l'Usine de Pontlieue possa trovare domani il suo tornaconto nell'acquistare rottame, a titolo d'ipotesi, nella zona di Lione — dove si trovava in abbondanza, a quanto risulta da recenti controversie — piuttosto che farlo venire da Billancourt. In tal caso, quale mutamento vi sarebbe nell'attività produttiva dell'azienda? Questo fa apparire chiaramente quanto sia arbitraria la distinzione fra rottame di risorse proprie e rottame d'acquisto basata sul concetto tecnico di cadute proprie, anziché sul criterio dell'integrazione dal punto di vista dell'ubicazione. Il vero problema è in realtà quello di sapere se sussistono motivi giuridici atti a giustificare una eccezione. Propendo per l'affermativa, pur conservando ancora qualche dubbio proprio a questo proposito. Con questa riserva concludo proponendovi: 1. quanto al ricorso 32-58: — di dichiarare irricevibili tutti i capi della domanda, eccetto quello riguardante la decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] del 17 aprile 1958; — di respingere perché infondato quest'ultimo capo; 2. quanto al ricorso 33-58: — di dichiararlo infondato; 3. quanto al ricorso 42-58: — di dichiararlo irricevibile; — e di porre le spese a carico delle ricorrenti, ognuna per quanto la riguarda.
Sentenza Corte di giustizia UE/1959 — Fons Iuris — Fons Iuris