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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 29117/2021

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8627-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIE I 1A CORE I 1 I, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; controricorrente avverso la sentenza n. 292/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 08627 sez.

ML - ud. 08-06-2021 -2- RG 8627/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 1 agosto 2019, la Corte d'appello di Venezia rigettava l'impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]. di illegittimità dell'accertamento contenuto nel Verbale ispettivo [OSCURATO:PERSONA] 23 dicembre 2012 e condannava la società al pagamento della somma di C 76.525,00, per contributi omessi e somme aggiuntive calcolate ai sensi dell'art. 116, ottavo comma I. 388/2000, sul presupposto del disconoscimento dei rapporti di tirocinio, ai sensi dell'art. 18

I. 196/1997, nei confronti di cinquantacinque giovani studenti di scuole medie superiori ospitati come stagisti, qualificati come di lavoro subordinato: in riforma della sentenza di primo grado, che ne aveva invece accolto le domande;

2. con atto notificato il 31 gennaio 2020, la società ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui l'Istituto resisteva con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] appare necessaria l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, allo stato non rinvenuto in atti, sicché occorre provvedere in merito a cura della Cancelleria; P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo d'ufficio mancante.

Così deciso nella Adunanza camerale del 8 giugno 2021 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) qi;TherLect [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8627-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIE I 1A CORE I 1 I, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; controricorrente avverso la sentenza n. 292/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 08627 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- RG 8627/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 1 agosto 2019, la Corte d'appello di Venezia rigettava l'impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]. di illegittimità dell'accertamento contenuto nel Verbale ispettivo [OSCURATO:PERSONA] 23 dicembre 2012 e condannava la società al pagamento della somma di C 76.525,00, per contributi omessi e somme aggiuntive calcolate ai sensi dell'art. 116, ottavo comma I. 388/2000, sul presupposto del disconoscimento dei rapporti di tirocinio, ai sensi dell'art. 18 I. 196/1997, nei confronti di cinquantacinque giovani studenti di scuole medie superiori ospitati come stagisti, qualificati come di lavoro subordinato: in riforma della sentenza di primo grado, che ne aveva invece accolto le domande; 2. con atto notificato il 31 gennaio 2020, la società ricorreva per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui l'Istituto resisteva con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] appare necessaria l'acquisizione del fascicolo d'ufficio, allo stato non rinvenuto in atti, sicché occorre provvedere in merito a cura della Cancelleria; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di acquisire il fascicolo d'ufficio mancante. Così deciso nella Adunanza camerale del 8 giugno 2021 Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) qi;TherLect [OSCURATO:PERSONA]
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