CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40177/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, con la decisione in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 1.000,00 di multa, in ordine al reato di cui agli art. 81, cod. pen. e 2, comma 1 bis, d. I. 463/1983, relativamente ai periodi dal marzo 2013 al dicembre 2013 per complessivi C 32.084,50. 2. Ricorre in cassazione, l'imputato, con distinti motivi di ricorso: violazione di legge, art 2, comma 1 bis, I. 638/1983, e vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, in considerazione dell'omessa notifica, o comunque della mancata prova della conoscenza della diffida INPS; prescrizione del reato alla data del 29 marzo 2000. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Inoltre, chiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità, con la reiterazione dei motivi di appello senza critiche di legittimità, specifiche, alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello nella sentenza impugnata adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, come la comunicazione INPS è stata effettuata presso la sede della ditta di cui il ricorrente era titolare, a mani di familiare convivente (risulta la moglie dalla firma della ricevuta). Il ricorso sul punto è generico, non dice di non aver ricevuto la notifica dell'intimazione INPS, ma di ritenere invalida la notifica perché non ricevuta personalmente. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere valida la notifica, e quindi l'effettiva conoscenza della contestazione, quando la stessa è inviata nel luogo di residenza, vedi Cassazione, Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014 - dep. 12/05/2014, Giacovelli, Rv. 259724: «In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la effettiva conoscenza della contestazione dell'inadempimento contributivo può essere desunta dalla esatta indicazione del destinatario e dall'indirizzo di recapito sulla raccomandata inviata al contravventore, sicché è irrilevante la impossibilità di risalire alla identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza del destinatario senza sua colpa». Inoltre il ricorrente sia nelle fasi di merito, e sia nel ricorso per cassazione, non ha rappresentato nessun fatto di portata tale da far ritenere scollegato il luogo di notifica alla sua persona: "In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di notificazione dell'atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per "compiuta giacenza", dando luogo ad una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione" (Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016 - dep. 13/10/2016, D'Alonzo, Rv. 26793801). 3. 1. Relativamente alla prescrizione si deve rilevare che i reati al momento della pronuncia della sentenza impugnata non erano prescritti in quanto ai 7 anni e mesi 6 di cui agli art. 157 e 161 cod. pen. deve aggiungersi il periodo di mesi 3 per la definizione amministrativa («Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali -art. 2, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638-, in quanto reato omissivo istantaneo, si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, attualmente fissato, dall'art. 2, comma primo, lett. b) del d. Igs. n. 422 del 1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi, essendo irrilevante, ai fini dell'individuazione del momento consumativo, che la data per adempiere al pagamento sia fissata nei tre mesi successivi alla contestazione della violazione, poichè la pendenza di tale termine determina esclusivamente la sospensione del corso della prescrizione per il tempo necessario a consentire al datore di lavoro di avvalersi della causa di non punibilità di cui all'art. 2, comma primo bis, del citato D.L.» (Sez. 3, n. 26732 del 05/03/2015 - dep. 25/06/2015, P.G. in proc. Bongiorno, Rv. 264031; vedi anche Sez. 3, n. 30178 del 17/01/2017 - dep. 16/06/2017, Strazza, Rv. 27025701). L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i