CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15453/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro1543 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 1189/2025 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 14/04/2025 R.G.N.1348/2023;Numero registro generale 14199/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio deNl umero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 15453/202625/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 20/05/20261.- La Corte d’appello di Napoli ha riformato la pronuncia delTribunale di Nola e, in accoglimento del gravame dell’INPS, harespinto le domande di [OSCURATO:SOCIETA]., volte a contestare lapretesa dell’INPS, fondata sull’inapplicabilità del massimale annuodella base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18,della legge 8 agosto 1995, n. 335; a fondamento della decisione,i giudici d’appello hanno argomentato che «pur nell’assenza diespressa prescrizione normativa della forma scritta per l’eserciziodel diritto d’opzione per il sistema contributivo da parte deilavoratori in possesso dei requisiti di anzianità contributiva, lemedesime disposizioni normative sopra citate individuano, inprimo luogo, esclusivamente nei lavoratori i soggetti titolari deldiritto d’opzione e il destinatario dell’opzione nell’EntePrevidenziale e non nel datore di lavoro parte del rapporto dilavoro in corso alla data dell’esercizio del diritto d’opzione, essendol’INPS e non il datore di lavoro il soggetto al quale competeistituzionalmente la verifica della sussistenza dei requisiticontributivi necessari; e tanto in ossequio al principio consolidatonell’ordinamento previdenziale di autonomia del rapportoprevidenziale rispetto al rapporto di lavoro, il primo avente la fontenella legge, il secondo nel contratto»; in difetto di una ritualecomunicazione dell’esercizio del diritto di opzione per il sistemacontributivo e a fronte di anzianità contributive antecedenti algennaio 1996, non può trovare applicazione il citato massimale dicui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995.La Corte di appello ha, altresì, disatteso l’eccezione diinammissibilità dell’appello sollevata dall’odierna ricorrente,rilevando che “il gravame contiene articolati e specifici motivi diNumero registro generale 14199/2025Numero sezionale 1543/2026impugnazione avverso la sentenza di primo grado, del tNuumtteoro diidraocncoeltai generale 15453/2026Data pubblicazione 20/05/2026a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione edun pieno esercizio del diritto di difesa della controparte”.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre la società AmbienteS.p.A. formulando dieci motivi di censura.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorsoai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, c.p.c.5.- Parte ricorrente ha depositato nei termini istanza perchiedere la decisione ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.6.- È stato, quindi, instaurato il procedimento in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 434 c.p.c. (art. 360, primo comma, nn.3 e 4 c.p.c.), affermando l’inammissibilità dell’appello permancanza dei requisiti di cui ai nn. 1 e 2 dell’articolo 434 c.p.c.,ossia per carenza delle specifiche “censure proposte allaricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” eneppure l’indicazione delle “violazioni di legge denunciate”.1.1.- La censura con la quale la parte ricorrente lamenta chela Corte di merito abbia erroneamente disatteso l’eccezioned’inammissibilità dell’appello, in virtù della sua genericità (art. 434c.p.c.) non è fondata.I giudici d’appello, nel disattendere l’eccezione diinammissibilità dell’appello formulata dalla società odiernaricorrente, hanno evidenziato che «Nella fattispecie al vaglio ilNumero registro generale 14199/2025gravame contiene articolati e specifici motivi di impugnazNioumneero sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 15453/2026avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentireData pubblicazione 20/05/2026al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pienoesercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti haampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante».Dalla stessa lettura di stralci dell’atto di appello propostodall’istituto previdenziale trascritti sia nel ricorso (vedi inparticolare pag. 14), sia nel controricorso (vedi in particolare pag.6) emerge che l’atto di appello abbia individuato in manierapuntuale la critica alla sentenza di primo grado, consistentenell’avere ritenuto sussistente l’esercizio del diritto di opzione aisensi dell’art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, opzioneche, invece, l’istituto contesta e che costituisce l’oggetto delpresente giudizio.2.- Con il secondo motivo la società ricorrente deduceviolazione dell’articolo 156 c.p.c. (art. 360, primo comma, nn. 3 e4 c.p.c.), affermando la nullità della sentenza di appello per paleseconflitto tra motivazione e decisione. In particolare, da un lato laCorte di appello ha preso atto che la società datrice di lavoro avevadichiarato nel flusso Uniemens il regime applicato alla dipendentecome soggetto al regime contributivo, dall’altro ha ritenuto chel’unica modalità di esercizio dell’opzione fosse una comunicazioneindirizzata direttamente dalla lavoratrice all’INPS.2.1.- Il motivo non coglie nel segno in quanto nella sentenzadella Corte di appello non si ravvisa alcun contrasto tra lamotivazione e la decisione, poiché il collegio nell’accoglierel’appello dell’INPS ha escluso che nella fattispecie la lavoratriceabbia esercitato l’opzione per il sistema contributivocomunicandola all’INPS, non ritenendo che tale comunicazionefosse surrogabile dall’invio del flusso Uniemens da parte del datoredi lavoro. Allo stesso modo nessuna contraddizione si ravvisaNumero registro generale 14199/2025nell’avere affermato da un lato la necessaria provenieNunmzearo sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 15453/2026dell’opzione direttamente dalla lavoratrice, dall’altro nell’avereData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]rilevato l’assenza di modulistica destinata a facilitare l’eserciziodell’opzione, non sussistendo alcuna incompatibilità logica egiuridica tra le due asserzioni.3.- Con il terzo motivo la società ricorrente deduce violazionee falsa applicazione dell’articolo 1 L. 689/1981 ex (art. 360, primocomma, nn. 3 e 4 c.p.c.), per aver la Corte d’Appello violato ilprincipio di legalità ivi previsto.3.1.- Il motivo deve essere dichiarato inammissibile in quantonella censura si invoca l’applicazione dei princìpi sanciti dall’art. 1della legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardanti la diversamateria, di cui qui non si discute, delle sanzioni amministrative,per cui si tratta di censura del tutto inconferente al caso in esame.4.- I motivi quarto, sesto, settimo e nono possono esseretrattati congiuntamente in quanto volti a censurare la valutazionedella Corte di appello in ordine all’esercizio del diritto di opzioneda parte della lavoratrice.Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 23, l. 335/1995 e dell’art. 2 d.l. 355/2001 (art.360, primo comma, nn. 3 e 4), per aver la Corte territoriale malinterpretato l’art. 1, comma 23, l. 335/1995 nella parte in cuiafferma che “le medesime disposizioni normative sopra citateindividuano, in primo luogo, esclusivamente nei lavoratori isoggetti titolari del diritto d’opzione e il destinatario dell’opzionenell’[OSCURATO:PERSONA]”.Con il sesto motivo deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 2115 c.c. e dell’art. 64 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, nonché della circolare INPS n. 177 del 7 settembre 1996 (art.360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.), in quanto spetta al datore dilavoro e non all’INPS determinare la contribuzione dovuta, per cuiNumero registro generale 14199/2025l’indicazione nei flussi Uniemens del regime contributivo appliNcuamteoro sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 15453/2026doveva ritenersi idonea modalità di comunicazione dell’opzioneData pubblicazione 20/05/2026esercitata dalla lavoratrice.Con il settimo motivo deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 1327, 1334, 1335, 1357 e 1352 (art. 360, primocomma, nn. 3 e 4 c.p.c.), in quanto la Corte di appello ha erratonel non considerare che in mancanza di uno specifico obbligo diforma e di procedura, la volontà della lavoratrice, contenuta in unne abbia avuto conoscenza attraverso i modelli Uniemens.Con il nono motivo afferma violazione e falsa applicazione degliartt. 1375 e 1175 c.c. e dell’art. 329 c.p.c. (art. 360, primocomma, nn. 3 e 4), in quanto l’INPS era a conoscenza del fatto chela lavoratrice aveva esercitato l’opzione per il sistema contributivo.4.1.- L’art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 disponeche “Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che siiscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionisticheobbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistemacontributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito unmassimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensionesuccessivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alladata di esercizio dell'opzione”.A sua volta l’art. 1, comma 23, cui rinvia il comma 18 dell’art.2, dispone che “Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare perla liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con leregole del sistema contributivo a condizione che abbiano maturatoun'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cuialmeno cinque nel sistema medesimo”.Alla luce della chiara previsione normativa non vi può esseredubbio che l’esercizio dell’opzione per la liquidazione delNumero registro generale 14199/2025trattamento pensionistico esclusivamente con le regole Nudmerlo sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 15453/2026sistema contributivo, costituisce elemento essenziale perData pubblicazione 20/05/2026l’applicazione del massimale contributivo.4.2.- Le censure in esame sottopongono a questa Corte laquestione dei destinatari della dichiarazione di opzione, questioneche è stata così di recente decisa: «L’opzione di cui all’art. 1,comma 23, della legge n. 335 del 1995 è un negozio unilaterale,necessariamente recettizio, idoneo a determinare la scelta delsistema di calcolo del futuro trattamento pensionistico. Conl’opzione, l’interessato manifesta la volontà di preferire, qualecriterio per la liquidazione della pensione, le regole del sistemacontributivo. Essa, dunque, integra un diritto potestativo dellavoratore, al cui valido esercizio la legge ricollega effetti sulrapporto previdenziale, tra lavoratore assicurato ed enteassicurativo, e, in via conseguenziale, su quello contributivo, tradatore di lavoro ed ente assicuratore, per la corrispondenteprevisione di un massimale. La portata della scelta, i riflessi, anchedi natura pubblicistica, e le connesse esigenze di certezzaimpongono allora di ritenere che la manifestazione di volontà siaespressa in forma scritta dal lavoratore e indirizzata all’Enteprevidenziale, nella cui sfera giuridica, secondo le regole di cuiall’art. 1334 c.c., è destinata a produrre i suoi effetti. Si tratta dioneri proporzionati alla rilevanza dell’atto, funzionali allo stesso ecompatibili – quanto alla necessità di forma scritta - con unaderoga al generale principio di libertà delle forme degli atti. Neconsegue, pertanto, che le indicate modalità di forma non sonosurrogabili dalla comunicazione mensile datoriale dei flussi cd.Uniemens, dovendosi al contempo precisare che ogni diversaquestione -concernente, per esempio, la sussistenza di un potererappresentativo conferito dall’interessato al datore di lavoro- restaNumero registro generale 14199/2025del tutto estranea dalla presente fattispecie» (Cass.N umner.o sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 15453/202617703/2025).Data pubblicazione 20/05/2026Nello stesso senso Cass. n. 20529/2025 ha enunciato, su unaquestione similare, il seguente principio di diritto: «La volontà dioptare per la liquidazione del trattamento pensionisticoesclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art. 1,comma 23, della legge n. 335 del 1995, va espressa condichiarazione scritta, indirizzata dall’interessato all’Enteprevidenziale. La comunicazione mensile Uniemens del datore dilavoro non è idonea a surrogare detta manifestazione di volontà».Alla luce di tali principi, cui la Corte di appello si è attenuta edai quali non vi sono ragioni per discostarsi, correttamente ilcollegio ha ritenuto carente nella fattispecie una dichiarazione diopzione, non potendo essere surrogata da diverse comunicazionieseguite dal datore di lavoro nell’ambito del flusso Uniemens, nonriportando le stesse alcuna manifestazione di volontà dellavoratore.4.3.- Sulla scorta dei princìpi enunciati di recente da questaCorte, non meritano di essere accolti il quarto, il sesto, il settimoe nono motivo, che s’incentrano sul rilievo che sia sufficiente laconoscenza acquisita aliunde dall’INPS tramite la trasmissione deimodelli Uniemens e che tale trasmissione possa comunquesupplire, anche mediante successiva ratifica, alla dichiarazione chedeve esternare il lavoratore.Del tutto irrilevante ai fini dell’esercizio dell’opzione risulta lacircostanza dell’assenza di una modulistica e/o procedura sullabase della quale il lavoratore possa portare a conoscenza dell’INPSla propria scelta, in quanto ciò comporta unicamente che illavoratore interessato lo possa fare senza la necessità di rispettaretempistiche o forme prestabilite, ma non può portare a ritenereNumero registro generale 14199/2025Numero sezionale 1543/2026che l’opzione possa essere esercitata dal datore di lavoNruom eirno dli uraoccgoltoa generale 15453/2026Data pubblicazione 20/05/2026del dipendente.Come correttamente compreso dalla Corte territoriale laproblematica in questione non afferisce alle modalità dicomunicazione dell’opzione, questione che in sé non sarebbedeterminante, ma all’esistenza stessa dell’opzione da parte dellavoratore, che pacificamente, relativamente all’anno 2018, nonera stata esercitata dalla lavoratrice, intendendosi per talel’espressa manifestazione di volontà della dipendente di avvalersidel sistema contributivo.5.- Con il quinto motivo deduce violazione dell’art. 2, comma18, legge n. 335/1995 e dell’art. 115 c.p.c. (art. 360, primocomma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.), ritenendo che la Corte di appelloabbia omesso l’esame di un documento dirimente ai fini delladecisione, consistente nell’estratto conto previdenziale.5.1.- La censura è inammissibile, posto che la societàricorrente, nel dolersi della circostanza che la Corte di appello nonha considerato l’estratto contributivo della lavoratrice, non hasviluppato alcuna argomentazione idonea a censurare il dato difatto a mente del quale la società avrebbe segnalato nel modelloUniemens “eccedenza di massimale”, con conseguente indebitaomissione della contribuzione IVS.6. Infine, gli ultimi due motivi, l’ottavo e il decimo, sonoinfondati e possono essere esaminati congiuntamente.Con l’ottavo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 c.p.c e 1399 c.c. (art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c.) per omesso esame circa un fatto decisivo, in quanto laCorte di appello avrebbe dovuto esaminare la comunicazioneregolarmente inviata dalla lavoratrice direttamente all’INPS.Con il decimo deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e art. 115 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.)Numero registro generale 14199/2025per omesso esame della richiesta di prova per testi discussNaum ienro sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 15453/2026primo grado e in appello, in quanto la Corte di appello ha omessoData pubblicazione 20/05/2026completamente di motivare il rigetto della richiesta di ammissionedella prova testimoniale, già proposta dalla società in primo gradodi giudizio, e ritualmente reiterata in appello, in quanto finalizzataa dimostrare la infondatezza della pretesa recuperatoria dell’Inps.Il fatto oggetto di prova consiste nell’esercizio dell’opzione daparte della lavoratrice e della sua comunicazione all’INPS conraccomandata.6.1.- In presenza di una contestazione dell’INPS circa laricezione di una lettera raccomandata contenente l’eserciziodell’opzione da parte della lavoratrice e in assenza di prova circal’esistenza di tale documento, non può certamente esserecensurata la sentenza della Corte di appello che non ha preso inconsiderazione tale circostanza, né ammesso prova testimonialecirca l’invio di tale raccomandata, trattandosi di circostanza chenon può essere provata a mezzo di testimoni.7.- Si dimostra, infine, manifestamente infondata l’eccezioned’illegittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, alla lucedelle argomentazioni illustrate da Cass. n. 17703/2025, chesottolinea come imperiose esigenze di certezza impongano leconclusioni cui questa Corte è giunta: il bilanciamento d’interessi,dunque, non è manifestamente irragionevole.8.- Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna allespese di lite del presente giudizio di cassazione secondosoccombenza.Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art.380-bis, primo comma, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art.96, terzo e quarto comma, c.p.c. (art. 380-bis, terzo commaultimo periodo, c.p.c.).Numero registro generale 14199/2025In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto Nudmeroi sezionale 1543/2026Numero di raccolta generale 15453/2026presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreData pubblicazione 20/05/2026importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €3.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori dilegge.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dicontroparte della somma di € 1.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassadelle ammende della somma di € 1.500,00 ai sensi dell’art. 96,comma 4, c.p.c.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Roma, deciso all’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteLucia Esposito