CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30041-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - C011trOrkerrelltC - avverso la sentenza n. 1099/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30041 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Rg :30041/2020 Regione Calabria c/ [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, indicata in epigrafe, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per mancato pagamento della tassa automobilistica per gli anni 2013/2015, ha rigettato l'appello della Regione, confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto sussistere i requisiti legittimanti l'esenzione dalla tassa automobilistica. La CTR, per quanto ancora rileva, ha respinto l'appello della Regione che aveva eccepito il mancato invio dell'istanza di trattazione dell'udienza, alla quale non si era potuta costituire, con conseguente violazione del diritto di difesa, ritenendo "del tutto irrilevante la censura della mancata costituzione per omesso invio dell'avviso di fissazione di trat:azione in udienza", in quanto la mancata costituzione della Regione non determinava l'obbligo della segreteria della Commissione tributaria a carne comunicazione. Nel merito ha confermato la decisione impugnata, in quanto la Carnuccio aveva dimostrato di essere portatrice di grave deficit deambulatorio permanente, con conseguente esenzione dal pagamento della tassa auto ex art. 30 comma 7 I. :388/2000. Preso atto della prova documentale allegata in atti ha ritenuto sussistere i presupposti per annullare l'accertamento impugnato. La contribuente si costituisce con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] dep3sita memoria. Col primo motivo si deduce erroneità della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto (art. 30 comma 7 I. 388/2000 e art. 8 I. 449/1997), ex art. 360 n. 3, c.p.c., dovendo i portatori di handicap per usufruire dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica r comunicare agli uffici competenti per territorio (nella fattispecie alla Regione) entro novanta giorni dalla scadenza per il pagamento, istanza di esenzione corredata da idonea documentazione, non essendo il diritto all'esenzione automatico né avente valore retroattivo, per cui essendo stato concesso nel 2015, non poteva avere effetto per le annualità precedenti (2014 e 2015). Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] reputa che la mancanza di specifici precedenti della Corte che abbiano affrontato la questione di diritto di cui al presente ricorso escluda la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 375 c.p.c. (cfr. Sez. un. N. 14417/2018) e renda opportuna la rimessione della causa alla sezione semplice, ai sensi dell'art. 380 bis comma 3 c.p.c. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo alla quinta sezione, dando mandato alla cancelleria per i relativi adempimenti. Così deciso