CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16091/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 23 ottobre 2023 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti aveva disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. proc. pen., per avere, 1'8 settembre 2023, usato violenza e minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assistente capo in servizio presso il commissariato della Polizia di Patti, per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Mantineo, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per carenza e travisamento della prova, per avere il Tribunale del riesame confermato il provvedimento genetico della misura cautelare, benché gli elementi di conoscenza a disposizione - in specie, il fatto che il provvedimento fosse stato emesso ad oltre un mese di distanza dall'episodio in esame, e l'assenza di precedenti penali indicativi di una personalità incline all'aggressività - avessero escluso la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di recidiva. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per carenza e travisamento della prova, per avere il Tribunale di Messina omesso di indicare le ragioni per le quali non poteva essere applicata altra misura meno gravosa di quella degli arresti domiciliari, così come aveva chiesto la difesa. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile. Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la motivazione del provvedimento in materia di misure cautelari è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito (in questo senso, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244). Si è così aggiunto che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (si veda, tra le altre, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Alla luce di tali criteri esegetici deve escludersi che abbia violato alcuna delle indicate disposizioni di legge l'ordinanza emessa in sede di riesame dal Tribunale di Messina che, con motivazione congrua, nella quale non sono riconoscibili lacune o reali forme di travisamento degli elementi dimostrativi, ha spiegato come la misura cautelare fosse giustificata dall'esigenza di fronteggiare il riconosciuto pericolo di recidiva: rischio nella fattispecie considerato concreto e attuale in ragione della notevole gravità della condotta violenta e minacciosa tenuta dall'indagato verso un agente di polizia, e dalla personalità proclive al mancato rispetto delle regole della convivenza civile, come desumibile dai precedenti penali; essendo perciò irrilevante, in tale contesto, la circostanza che Io stesso non fosse stato arrestato nella flagranza del reato commesso. 3. Il secondo motivo del ricorso è, invece, fondato. Proprio alla luce delle linee ermeneutiche esposte nel punto che precede, va rilevato come la motivazione del provvedimento impugnato risulti inadeguata in relazione alle ragioni della scelta della misura, essendo stata impiegata una generica formula stereotipata per giustificare l'applicazione della misura custodiale degli arresti domiciliari in luogo di altra meno gravosa misura limitativa della libertà personale, astrattamente adeguata a soddisfare il prospettato bisogno cautelare e proporzionata al fatto di reato: vicenda che, per come descritta dai giudici di merito, appare qualificata da profili tali da non risultare ostativi ad una valutazione prognostica di rispetto di prescrizioni imposte con l'applicazione di altra misura non custodiale. In tal senso, va riaffermato il principio secondo il quale è affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, anziché basarsi su massime di esperienza, caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi basate su giudizi di mera possibilità, non verificate in base alli "id quod plerumque accidit" ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica (così, ex multis, Sez. 6, n. 1686 del 27/11/2013, dep. 2014, Keller, Rv. 258135). L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Messina che nel nuovo giudizio porrà rimedio all'indicato vizio di motivazione, uniformandosi al principio di diritto innanzi enunciato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi