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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02611/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per concorso in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio.

Quale amministratore di fatto della "Daunia asfalti s.r.l.", aggiudicataria in associazione temporanea con altra società di un appalto per lavori di bitumazione di alcune strade del comune di Molfetta, avrebbe ottenuto, grazie all'intervento dell'assessore ai lavori pubblici di quel Comune, [OSCURATO:PERSONA], la liquidazione dei relativi compensi prim'ancora che l'ente avesse ottenuto la disponibilità dei previsti fondi.

Il corrispettivo per il Caputo sarebbe consistito in seimila euro in contanti, materialmente consegnatigli da tale Giancaspro, consulente di quelle imprese; nonché nella fornitura di circa 50 mc. di asfalto scarificato, riveniente da quei lavori e destinato alla pavimentazione di un'area di parcheggio di pertinenza dello stabilimento balneare del quale egli era socio.

Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani del 26 maggio scorso, Ladogana veniva sottoposto a custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale di Bari, con l'ordinanza impugnata, ha respinto l'istanza di riesame da lui avanzata, confermando la misura cautelare degli arresti donniciliari, nel frattempo applicatagli.

2. Il ricorso consta di un unico motivo articolato, con il quale si lamenta l'insussistenza dell'ipotizzato delitto, per le seguenti ragioni: a) non sarebbe stato individuato alcun pactum sceleris tra privato e pubblico ufficiale; legittima, in particolare, sarebbe stata l'aggiudicazione dell'appalto; ignoto sarebbe l'oggetto di quell'accordo e così, pure, l'atto asseritamente contrario ai doveri d'ufficio, non potendosi ritenere tale la mera sollecitazione di un pagamento dovuto, né un generico asservimento dell'agente pubblico, peraltro nello specifico neppure esistente; b) i pagamenti effettuati costituivano semplici anticipazioni di cassa, perfettamente leciti, non determinando alcuna distrazione del denaro da altri scopi pubblici; c) Ladogana non era il rappresentante legale della "Daunia asfalti", bensì un semplice operaio, peraltro dipendente di altra società e temporaneamente distaccato presso quel cantiere; il Tribunale si sarebbe "inventato" - testuale - il suo ruolo di amministratore di fatto di quella società; d) nella vicenda della dazione dei seimila euro, egli non ha avuto contatti né con l'ipotizzato pagatore, né con il ricevente; e) l'asfalto scarificato non è una cosa di proprietà del Comune, è soltanto un rifiuto, potendo perciò addebitarsene solo l'irregolare smaltimento.

Infine, si deduce che le esigenze cautelari sono inesistenti, che generica ed apodittica è la motivazione sul punto, nonché sproporzionata la misura applicata.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.4.

Ha depositato conclusioni scritte il difensore del ricorrente, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché le relative censure, laddove non generiche, sono manifestamente destituite di fondamento giuridico. 2.

Nessun rilievo, anzitutto, ha il riferimento alla legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto, dal momento che l'ipotizzato patto corruttivo si riferisce alla successiva fase dell'esecuzione del contratto.

Ciò premesso, i presupposti di fatto della vicenda sono sostanzialmente indiscussi.

Tanto vale sia per le indebite remunerazioni corrisposte al pubblico ufficiale Caputo per il suo interessamento; sia per l'avvenuto pagamento dei lavori alle imprese esecutrici, da parte del Comune di Molfetta, senza il rispetto delle previste procedure di contabilità pubblica e, soprattutto, prim'ancora che l'ente disponesse dei relativi stanziamenti in bilancio.

L'allegazione difensiva secondo cui si tratterebbe di anticipazioni di cassa, le quali non comporterebbero distrazione di somme, rimane un mero asserto, non essendo sostenuta dalla dimostrazione dell'osservanza, nel caso specifico, delle stringenti procedure previste dalla disciplina di riferimento, contenuta nel d.

Igs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), parte II, titolo II, capo II, artt. 174-177, e titolo III, capo II, artt. 182-185.

Non possono, dunque, essere posti in discussione il carattere indebito di quei pagamenti, e dunque la contrarietà del relativo atto ai doveri connessi all'ufficio, come pure la valenza determinatrice, o quanto meno istigatrice, comunque rilevante a titolo di concorso morale nel reato, di quella che la difesa prova erroneamente a descrivere come una condotta di mera sollecitazione di un pagamento dovuto dall'amministrazione.

3. Su tutte le restanti doglianze - qualificazione dell'asfalto come utilità; ruolo di amministratore di fatto della società ricoperto dal Ladogana; l'aver Giancaspro agito, in occasione della dazione del danaro all'assessore Caputo, quale emissario delle ditte appaltatrici e non a titolo personale o di propria iniziativa; esigenze cautelari - l'ordinanza si sofferma specificamente, mentre il ricorso si limita a reiterare tali argomenti, tuttavia attraverso la loro semplice enunciazione o poco più, non misurandosi con le considerazioni del Tribunale e risultando, perciò, insuperabilmente generico.4.

L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (FG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per concorso in corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Quale amministratore di fatto della "Daunia asfalti s.r.l.", aggiudicataria in associazione temporanea con altra società di un appalto per lavori di bitumazione di alcune strade del comune di Molfetta, avrebbe ottenuto, grazie all'intervento dell'assessore ai lavori pubblici di quel Comune, [OSCURATO:PERSONA], la liquidazione dei relativi compensi prim'ancora che l'ente avesse ottenuto la disponibilità dei previsti fondi. Il corrispettivo per il Caputo sarebbe consistito in seimila euro in contanti, materialmente consegnatigli da tale Giancaspro, consulente di quelle imprese; nonché nella fornitura di circa 50 mc. di asfalto scarificato, riveniente da quei lavori e destinato alla pavimentazione di un'area di parcheggio di pertinenza dello stabilimento balneare del quale egli era socio. Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani del 26 maggio scorso, Ladogana veniva sottoposto a custodia cautelare in carcere. Il Tribunale di Bari, con l'ordinanza impugnata, ha respinto l'istanza di riesame da lui avanzata, confermando la misura cautelare degli arresti donniciliari, nel frattempo applicatagli. 2. Il ricorso consta di un unico motivo articolato, con il quale si lamenta l'insussistenza dell'ipotizzato delitto, per le seguenti ragioni: a) non sarebbe stato individuato alcun pactum sceleris tra privato e pubblico ufficiale; legittima, in particolare, sarebbe stata l'aggiudicazione dell'appalto; ignoto sarebbe l'oggetto di quell'accordo e così, pure, l'atto asseritamente contrario ai doveri d'ufficio, non potendosi ritenere tale la mera sollecitazione di un pagamento dovuto, né un generico asservimento dell'agente pubblico, peraltro nello specifico neppure esistente; b) i pagamenti effettuati costituivano semplici anticipazioni di cassa, perfettamente leciti, non determinando alcuna distrazione del denaro da altri scopi pubblici; c) Ladogana non era il rappresentante legale della "Daunia asfalti", bensì un semplice operaio, peraltro dipendente di altra società e temporaneamente distaccato presso quel cantiere; il Tribunale si sarebbe "inventato" - testuale - il suo ruolo di amministratore di fatto di quella società; d) nella vicenda della dazione dei seimila euro, egli non ha avuto contatti né con l'ipotizzato pagatore, né con il ricevente; e) l'asfalto scarificato non è una cosa di proprietà del Comune, è soltanto un rifiuto, potendo perciò addebitarsene solo l'irregolare smaltimento. Infine, si deduce che le esigenze cautelari sono inesistenti, che generica ed apodittica è la motivazione sul punto, nonché sproporzionata la misura applicata. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.4. Ha depositato conclusioni scritte il difensore del ricorrente, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché le relative censure, laddove non generiche, sono manifestamente destituite di fondamento giuridico. 2. Nessun rilievo, anzitutto, ha il riferimento alla legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto, dal momento che l'ipotizzato patto corruttivo si riferisce alla successiva fase dell'esecuzione del contratto. Ciò premesso, i presupposti di fatto della vicenda sono sostanzialmente indiscussi. Tanto vale sia per le indebite remunerazioni corrisposte al pubblico ufficiale Caputo per il suo interessamento; sia per l'avvenuto pagamento dei lavori alle imprese esecutrici, da parte del Comune di Molfetta, senza il rispetto delle previste procedure di contabilità pubblica e, soprattutto, prim'ancora che l'ente disponesse dei relativi stanziamenti in bilancio. L'allegazione difensiva secondo cui si tratterebbe di anticipazioni di cassa, le quali non comporterebbero distrazione di somme, rimane un mero asserto, non essendo sostenuta dalla dimostrazione dell'osservanza, nel caso specifico, delle stringenti procedure previste dalla disciplina di riferimento, contenuta nel d. Igs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL), parte II, titolo II, capo II, artt. 174-177, e titolo III, capo II, artt. 182-185. Non possono, dunque, essere posti in discussione il carattere indebito di quei pagamenti, e dunque la contrarietà del relativo atto ai doveri connessi all'ufficio, come pure la valenza determinatrice, o quanto meno istigatrice, comunque rilevante a titolo di concorso morale nel reato, di quella che la difesa prova erroneamente a descrivere come una condotta di mera sollecitazione di un pagamento dovuto dall'amministrazione. 3. Su tutte le restanti doglianze - qualificazione dell'asfalto come utilità; ruolo di amministratore di fatto della società ricoperto dal Ladogana; l'aver Giancaspro agito, in occasione della dazione del danaro all'assessore Caputo, quale emissario delle ditte appaltatrici e non a titolo personale o di propria iniziativa; esigenze cautelari - l'ordinanza si sofferma specificamente, mentre il ricorso si limita a reiterare tali argomenti, tuttavia attraverso la loro semplice enunciazione o poco più, non misurandosi con le considerazioni del Tribunale e risultando, perciò, insuperabilmente generico.4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, si reputa equo fissare detta somma in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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