CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34841/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20790/2015 del ruolo generale, proposto DA P ACI D IEGO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52P04 B602 C), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 settembre 1952 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA], n. 3, rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomine poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 53E30 B602 K), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 38, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO R ISCOSSIONE S ICILIA S. P .A. (codice fiscale non indicato) - Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento - con sede in Agrigento, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore. - INTIMATA – ART .4 D . L .per la cassazione della sentenza n. 272/25/2015 della Commissione tributaria regionale delle Sicilia (Palermo), depositata il 26 gennaio 2015; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13 settembre 2023; [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia è la somma di 436,52 € di cui all’intimazione di pagamento n. 29120109012835720 notificata a seguito di cartella di pagamento (n. 29120050017497240) relativa al mancato pagamento della TARSU per l’anno di imposta 2005; 2. il Giudice regionale con l’impugnata sentenza rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza 474/4/2011 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, considerando che il concessionario aveva prodotto copia della notifica della cartella posta a base della suindicata intimazione; 3.[OSCURATO:PERSONA] impugnava detta pronuncia con ricorso notificato il 27 luglio 2015 (lunedì) alla suindicata società di riscossione tramite posta elettronica certificata, formulando cinque motivi di impugnazione; 4.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è restata intimata; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 della legge 13 aprile 1999, n. 112, 112 cod. proc. civ. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, lamentando che la Commissione regionale aveva omesso di motivare sul rilievo secondo il quale incombeva al concessionario l’onere di chiamare in causa l'ente impositore, segnalando che la mancata costituzione di tale soggetto rendeva incontestato il vizio della decadenza del diritto di esazione delle somme iscritte a ruolo; 2. con la seconda censura l’istante ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 26, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, 112 cod. proc. civ. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, assumendo che il Giudice regionale non si era pronunciato sulle eccezioni concernenti la dedotta inefficacia giuridica e probatoria della documentazione (notifica della cartella ed estratto di ruolo) ex adversoprodotta; 3. con la terza doglianza il contribuente ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30), 18 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ribadendo che la Commissione territoriale non si era pronunciata sulle eccezioni concernenti l’irregolare ed illegittima notifica della cartella di pagamento; 4. con la quarta ragione di impugnazione l’istante ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, sostenendo che nessuna statuizione era stata resa in relazione al dedotto vizio del ruolo siccome non sottoscritto o sottoscritto da soggetto privo di delega; 5. con il quinto motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ. e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere il Giudice regionale omesso di pronunciarsi sulla dedotta «[…] nullità dell'intimazione di pagamento per essere priva della specificazione dell'organo e modalità con le quali contestare giudizialmente il provvedimento impugnato emesso dall'agenzia della riscossione […] » (così a pagina n. 14 del ricorso); 6. con la memoria ex art. 380-bis.1, cod. proc. civ. depositata in data 11 agosto 2023, la difesa del Paci ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, rappresentando che «l’impugnata cartella di pagamento n. 29120109012835720 (ndr., in realtà, il numero della cartella è 29120050017497240, mentre quello indicato dall’istante è il numero dell’ingiunzione di pagamento impugnata) risulta essere costituita dal ruolo n. 2005/3312 reso esecutivo in data 24/09/2010, dell'importo complessivo di € 428,73, relativo a tassa comunale sullo smaltimento rifiuti e relativi interessi, anno 2005», richiamando sul punto la previsione dell’art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con modd. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), per segnalare che l'importo preteso dall'agenzia della riscossione inferiore all’importo di 1.000,00 €, «che del relativo carico è stato affidato alla riscossione entro il 31 dicembre 2010, mentre l'annullamento è stato effettuato alla data del 31/12/2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili»; 7. va dichiarata cessata la materia del contendere; 8. l’art. 4, comma 1, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 ha stabilito che: «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili […]»; -l'art. 16-quater d.l. 30 aprile 219, n. 34 (conv. con modif. in legge 28 giugno 2019, n. 58) ha poi aggiunto che «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione»; 9. questa Corte ha chiarito che: - il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. - soprattutto tale limite è riferito al "singolo carico affidato", sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a 1.000,00 €, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. - per "carico" (da calcolare alla data di entrata in vigore del decreto 24 ottobre 2018). Si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè (l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, per cui oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella. -pertanto, lo stralcio automatico da parte del fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico risulta affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di 1.000,00 € (comprensivo di sanzioni ed interessi) (cfr. su detti principi, tra le tante, Cass. Sez. V. 18 giugno 2020, n. 11817; Cass., Sez. L, 15 luglio 2021, n. 20254; Cass., Sez. III, 27 agosto 2020, n. 11966); - l'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del citato d.l. opera automaticamente ,"ipso iure", in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (cfr. Cass., Sez. V. 7 giugno 2019, n. 15471); 10. la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio rientra per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento (l’intimazione di pagamento basata sulla citata cartella è stata notificata il 24 settembre 2010) nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata; 11. deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa correlata alla predetta cartella che riguarda debiti del contribuente annullati ex lege; 12. l’esito della lite determinato dal predetto sopravvenuto intervento normativo giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. di