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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 09376/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva C. /07

1. Con sentenza del J2020, la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale cittadino, appellata da CARTA Fabio, con la quale costui era stato condannato per il reato di cui all'art. 187, codice strada (fatto accertato il 31 agosto 2015).

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla prova dello stato di alterazione psicofisica dell'imputato alla guida, contestando la valutazione del compendio probatorio e, segnatamente, degli esiti della consulenza disposta, per asserito difetto di dati precisi sulla pretesa alterazione dell'imputato.

Con il secondo, ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, in difetto di cause di sospensione.

Con successiva memoria, la difesa ha sviluppato le proprie argomentazioni difensive, contestando la valutazione operata in sede di esame preliminare, con richiesta di riassegnazione del ricorso ad altra sezione della Corte di cassazione.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Ciò, peraltro, impedendo la valida instaurazione del rapporto di impugnazione, determina la irrilevanza della eventuale causa estintiva allegata in ricorso, con il consolidarsi, dunque, della pronuncia di condanna (cfr. Sez.

U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/6/2001, Rv. 219531; n. 23428 del 22/3/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14/3/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/1/2014, Rv. 259205).

4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 febbraio 2022.

Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] nti ' fo-pea2--) [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva C. /07 1. Con sentenza del J2020, la Corte d'appello di Bologna ha confermato quella del Tribunale cittadino, appellata da CARTA Fabio, con la quale costui era stato condannato per il reato di cui all'art. 187, codice strada (fatto accertato il 31 agosto 2015). 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo di difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione quanto alla prova dello stato di alterazione psicofisica dell'imputato alla guida, contestando la valutazione del compendio probatorio e, segnatamente, degli esiti della consulenza disposta, per asserito difetto di dati precisi sulla pretesa alterazione dell'imputato. Con il secondo, ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato, in difetto di cause di sospensione. Con successiva memoria, la difesa ha sviluppato le proprie argomentazioni difensive, contestando la valutazione operata in sede di esame preliminare, con richiesta di riassegnazione del ricorso ad altra sezione della Corte di cassazione. 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ciò, peraltro, impedendo la valida instaurazione del rapporto di impugnazione, determina la irrilevanza della eventuale causa estintiva allegata in ricorso, con il consolidarsi, dunque, della pronuncia di condanna (cfr. Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/6/2001, Rv. 219531; n. 23428 del 22/3/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14/3/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/1/2014, Rv. 259205). 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] nti ' fo-pea2--) [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09376/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris