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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 32571/2022

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19054/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. F. [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, via Prenestina n. 45 presso lo studio dell’vv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], COMUNE ROCCARASO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTEO DELL’INTERNO Ric. 2021n. 19725 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 - 2 - -intimati - avverso la sentenza del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] n. 7802 /202 1 depositata il 05/05/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha rigettatol’appello avverso la sentenza del locale Giudice di Pace, in materia di opposizione a sollecito di pagamento e sottostanti cartelli di pagamento relative a sanzioni amministrative.

2. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso.

3. Agenzia Entrate e Riscossione, [OSCURATO:PERSONA], Comune Roccaraso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’interno sono rimasti intimati;

4. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezzadel ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. per vizio di motivazione, avendo il Tribunale respinto l’appello sul presupposto che avrebbe contenuto solo argomentazioni di mero stile, laddove il gravame conteneva specifiche censure.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è fondato.

Ric. 2021n. 19725 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 - 3 - [OSCURATO:PERSONA] di Pace aveva respinto l’opposizione in quanto le cartelle sottese al sollecito di pagamento risultavano notificate.

Il ricorrente aveva proposto gravame eccependo che le notifiche delle cartelle e dei verbali di accertamento prodotte dagli Enti impositori erano nulle, in quanto eseguite a mezzo posta con consegna al portiere, senza invio della raccomandata informativa al destinatario.

Affermava, ancora, il ricorrente, che l’opposizione era stata respinta anche nei confronti del Comune di Asti, laddove l’Ente territoriale aveva versato in atti un provvedimento di discarico del verbale di accertamento.

L’opponente eccepiva ancora che il giudice di prime cure non aveva ordinato la produzione degli originali delle notifiche a fronte del disconoscimento della conformità delle copie prodotte dagli Enti impositori, nonché la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e, da ultimo, la nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione.

Le censure articolate dall’appellante erano dunque intellegibili e chiaramente individuabili, ragion per cui sulle stesse il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito, in ossequio al principio di diritto secondo cui “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 7675 del 19/03/2019, Rv. 653027).

All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento della seconda e della terza censura, con cui il Ric. 2021n. 19725 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 - 4 - ricorrente lamenta, rispettivamente, l’erroneità della pronuncia nella parte in cui, rispettivamente, ha ritenuto valide le notifiche delle cartelle, nonché ha omesso di prendere atto del discarico del ruolo con riferimento alla cartella di pagamento relativa alla sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Asti.

3. Nessuna delle parti costituite ha depositato memoria.

4. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, e in particolare rileva che la motivazione del Tribunale non soddisfa il minimo costituzionale.

La motivazione meramente apparente -che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante -sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum.

E' stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

Un.03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.07/04/2017 n. 9105) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da Ric. 2021n. 19725 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 - 5 - non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09(2009 n. 20112).

Nella specie la motivazione del Tribunale è sostanzialmente inesistente, essendo limitata all’affermazione che le argomentazioni svolte nell'atto di appello sono di mero stile, tali da non poter essere approfondite e valutate nel merito.

La suddetta motivazione è essa stessa di mero stile e la sentenza impugnata è nulla per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

5. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19054/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. F. [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata in Roma, via Prenestina n. 45 presso lo studio dell’vv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], COMUNE ROCCARASO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTEO DELL’INTERNO Ric. 2021n. 19725 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 - 2 - -intimati - avverso la sentenza del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] n. 7802 /202 1 depositata il 05/05/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ha rigettatol’appello avverso la sentenza del locale Giudice di Pace, in materia di opposizione a sollecito di pagamento e sottostanti cartelli di pagamento relative a sanzioni amministrative. 2. [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 3. Agenzia Entrate e Riscossione, [OSCURATO:PERSONA], Comune Roccaraso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’interno sono rimasti intimati; 4. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezzadel ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. Con il primo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c. per vizio di motivazione, avendo il Tribunale respinto l’appello sul presupposto che avrebbe contenuto solo argomentazioni di mero stile, laddove il gravame conteneva specifiche censure. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo è fondato. Ric. 2021n. 19725 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 - 3 - [OSCURATO:PERSONA] di Pace aveva respinto l’opposizione in quanto le cartelle sottese al sollecito di pagamento risultavano notificate. Il ricorrente aveva proposto gravame eccependo che le notifiche delle cartelle e dei verbali di accertamento prodotte dagli Enti impositori erano nulle, in quanto eseguite a mezzo posta con consegna al portiere, senza invio della raccomandata informativa al destinatario. Affermava, ancora, il ricorrente, che l’opposizione era stata respinta anche nei confronti del Comune di Asti, laddove l’Ente territoriale aveva versato in atti un provvedimento di discarico del verbale di accertamento. L’opponente eccepiva ancora che il giudice di prime cure non aveva ordinato la produzione degli originali delle notifiche a fronte del disconoscimento della conformità delle copie prodotte dagli Enti impositori, nonché la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e, da ultimo, la nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione. Le censure articolate dall’appellante erano dunque intellegibili e chiaramente individuabili, ragion per cui sulle stesse il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito, in ossequio al principio di diritto secondo cui “Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 7675 del 19/03/2019, Rv. 653027). All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento della seconda e della terza censura, con cui il Ric. 2021n. 19725 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 - 4 - ricorrente lamenta, rispettivamente, l’erroneità della pronuncia nella parte in cui, rispettivamente, ha ritenuto valide le notifiche delle cartelle, nonché ha omesso di prendere atto del discarico del ruolo con riferimento alla cartella di pagamento relativa alla sanzione amministrativa irrogata dal Comune di Asti. 3. Nessuna delle parti costituite ha depositato memoria. 4. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore, e in particolare rileva che la motivazione del Tribunale non soddisfa il minimo costituzionale. La motivazione meramente apparente -che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante -sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. E' stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un.03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.07/04/2017 n. 9105) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da Ric. 2021n. 19725 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 - 5 - non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09(2009 n. 20112). Nella specie la motivazione del Tribunale è sostanzialmente inesistente, essendo limitata all’affermazione che le argomentazioni svolte nell'atto di appello sono di mero stile, tali da non poter essere approfondite e valutate nel merito. La suddetta motivazione è essa stessa di mero stile e la sentenza impugnata è nulla per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. 5. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato
Sentenza Cassazione n. 32571/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris