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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06833/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il tribunale di Roma applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato in rubrica ascrittogli, la pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in quanto il consenso e la volontà del Pini, assente al dibattimento, non possono considerarsi validamente formati in ordine all'applicazione della pena di euro 45.000,00 di multa, applicata dal giudice quale risultante della conversione della pena di mesi sei di reclusione, "ma non presente a verbale nella formulazione dell'istanza" di patteggiamento.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017.

Ed invero, il secondo periodo di tale disposizione normativa prevede l'obbligo di dichiarare, peraltro con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza, circostanze tutte non configurabili nel caso in esame.

E, invero, come si evince dalla lettura della sentenza oggetto di ricorso, il giudice di merito ha applicato la pena finale di euro 45.000,00 di multa, quale esito della conversione ai sensi degli artt. 53, ss.,

I. n. 689 del 1981, della pena detentiva di mesi sei di reclusione, conformemente al contenuto della istanza di patteggiamento formulata in udienza dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Perugia, conferita in data 11.10.2021, senza alcuna limitazione (cfr. il relativo atto allegato dal ricorrente ai fini dell'autosufficienza del ricorso) Sicché il ricorso appare anche manifestamente infondato, laddove proprio dal verbale di udienza allegato dall'imputato ai fini della autosufficienza del ricorso, si evince con assoluta chiarezza che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al tribunale di Roma in composizione monocratica il suddetto difensore, munito di procura speciale, chiese di accedere al patteggiamento, proponendo come pena finale, con il consenso del pubblico ministero, quella di mesi sei di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria, che, in applicazione dei criteri predeterminati dall'art. 57,

I. 689/1981, era pari a euro 45.000,00 di multa.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., il tribunale di Roma applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato in rubrica ascrittogli, la pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in quanto il consenso e la volontà del Pini, assente al dibattimento, non possono considerarsi validamente formati in ordine all'applicazione della pena di euro 45.000,00 di multa, applicata dal giudice quale risultante della conversione della pena di mesi sei di reclusione, "ma non presente a verbale nella formulazione dell'istanza" di patteggiamento. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017. Ed invero, il secondo periodo di tale disposizione normativa prevede l'obbligo di dichiarare, peraltro con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., modificato dall'art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso non sia fondato su motivi (si intende, specifici) attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza, circostanze tutte non configurabili nel caso in esame. E, invero, come si evince dalla lettura della sentenza oggetto di ricorso, il giudice di merito ha applicato la pena finale di euro 45.000,00 di multa, quale esito della conversione ai sensi degli artt. 53, ss., I. n. 689 del 1981, della pena detentiva di mesi sei di reclusione, conformemente al contenuto della istanza di patteggiamento formulata in udienza dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Perugia, conferita in data 11.10.2021, senza alcuna limitazione (cfr. il relativo atto allegato dal ricorrente ai fini dell'autosufficienza del ricorso) Sicché il ricorso appare anche manifestamente infondato, laddove proprio dal verbale di udienza allegato dall'imputato ai fini della autosufficienza del ricorso, si evince con assoluta chiarezza che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al tribunale di Roma in composizione monocratica il suddetto difensore, munito di procura speciale, chiese di accedere al patteggiamento, proponendo come pena finale, con il consenso del pubblico ministero, quella di mesi sei di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria, che, in applicazione dei criteri predeterminati dall'art. 57, I. 689/1981, era pari a euro 45.000,00 di multa. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle amm
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