CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 ottobre 2023
Cassazione n. 30577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26425-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 229, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale [OSCURATO:PERSONA] indebito R.G.N. 26425/2017 Cron. Rep. Ud. 12/10/2023 CC rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - intimata - avverso la sentenza n. 520/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/05/2017 R.G.N. 533/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Catanzaro rigettava la domanda svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto il pagamento di somme trattenute dall’Inps in funzione recuperatoria di una previa indebita corresponsione di ratei di pensione integrativa dovuti da un fondo di previdenza aziendale.Riteneva la Corte che l’appello dell’Inps non fosse inammissibile per genericità, e che nemmeno fosse improcedibile per mancata notifica del ricorso in appello; la notifica effettuata presso il difensore in un indirizzo irreperibile –per trasferimento dello studio del difensore –non era inesistente ma nulla, sicché era stato fissato nuovo termine per la notifica, andata poi a buon fine. Aggiungeva la Corte che l’Inps non aveva svolto alcuna eccezione nuova in appello, avendo mantenuto immutati i fatti costitutivi della fattispecie dedotta ingiudizio ed essendosi limitato a richiamare per la prima volta solo la norma dell’art.2033 c.c. Nel merito, la Corte riteneva dovuta la trattenuta operata dall’Inps in quanto le somme pretese dal pensionato erano state pagate indebitamente dall’Inps, sia perché non vi era alcun affidamento incolpevole da tutelare in capo al soggetto, sia perché non era applicabile la disciplina dell’indebito previdenziale ma l’art.2033 c.c. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per sette motiviillustrati da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riserva il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.435, co.3, 291, co.1 e 421 c.p.c. per non avere la Corte dichiarato improcedibile l’appello, essendo la notifica inesistente e quindi non potendo la stessa essere rinnovata.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.435, co.3, 291, co.1 e 421 c.p.c., 111 Cost. e 6 CEDU, per non avere la Corte considerato che la rinnovazione della notifica andava eseguita in prevenzione, senza aspettare l’ordine del giudice dato alla prima udienza. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.435, co.3, 291, co.1 e 421 c.p.c. 111 Cost. e 6 CEDU, per non avere la Corte motivato sulle ragioni dell’eccezione di improcedibilità avanzata in sede d’appello Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.434 e 342 c.p.c. per non avere la Corte affermato l’inammissibilità dell’appello nonostante difettasse di specificità. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.434 e 342 c.p.c. per non avere la Corte motivato le ragioni di esclusione dell’inammissibilità dell’appello. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.437, 416, co.3 e 115 c.p.c., per avere la Corte escluso che fosse nuova e inammissibile l’eccezione svolta dall’Inps per la prima volta solo in grado d’appello, concernente l’applicabilità dell’art.2033 c.c. in luogo della disciplina dell’indebito previdenziale. Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 53 l. n.88/89, 13 co.1 l. n.412/91 e 2033 c.c. per avere la Corte applicato l’art.2033 c.c. anziché la disciplina dell’indebito previdenziale ex art.52 l. n.88/89.I primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono fondati, con conseguente assorbimento dei restanti. L’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta d’Inps è infondata poiché, in disparte la lettera della rubrica, il contenuto dei motivi è sufficientemente specifico e pone unicamente una questione di diritto, senza alcuna censura di vizio motivazionale della sentenza. Ciò premesso, risulta dalla pronuncia impugnata ed è incontroverso tra le parti che la notifica dell’atto d’appello presso il precedente studio del difensore costituito in primo grado non andò a buon fine: l’ufficiale giudiziario rilasciò la relata con la dicitura “irreperibile”, come risulta dalla sentenza impugnata. L’Inps non si attivò per rinotificare, ma attese la prima udienza di comparizione dinnanzi al collegio d’appello; provvide alla nuova notifica solo dopo l’ordine di rinnovazione della notificadato in udienza. Questa Corte (Cass.8618/19), in un caso analogo al presente, di mutamento di studio del difensore con una prima notifica tentata nel precedente indirizzo e tornata al mittente con la dicitura di destinatario irreperibile, ha ritenuto che,non essendo la notifica andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, fosse onere del notificante riattivarsi, in conformità a quanto statuito da Cass. S.U. n.14594/16. Ugualmente, in un caso di notifica dell’impugnazione non andata a buon fine per trasferimento dello studio del procuratore, con dicitura di irreperibilità, Cass.115/22 ha affermato sussistere un onere di riattivazione del procedimento notificatorio a cura della parte.In questi casi, dunque, la parte non è consentito alla parte di attendere l’ordine di rinotificazione dato dal giudice in udienza ai sensi dell’art.291 c.p.c., essendo necessario, invece riattivare il procedimento notificatorio per evitare che passi in giudicato la sentenza impugnata. Tali principi risalgono a Cass. S.U. n.3818 e 3819 del 2009, rispetto alle quali non costituisce revirement Cass. S.U. n.14594/16 (così Cass.8983/23). Specificamente, nel senso di cui al secondo motivo di ricorso, si è espressa Cass.8983/23,in un caso in cui la notifica non era andata a buon fine per essere il destinatario sconosciuto all’indirizzo. La Corte ha escluso che fosse ammissibile l’impugnazione per il sol fatto che l’impugnante avesse atteso la prima udienza e l’ordine di rinnovazione della notifica dato in quell’occasione dal giudice. Risulta da quanto fin qui detto che l’appello era improcedibile, non avendo l’Inps provveduto a riattivarsi tempestivamente per rinnovare la notifica non andata a buon fine, essendosi l imitato ad attendere la prima udienza e l’ordine di rinnovazione ex art.291 c.p.c. Conclusivamente, la sentenza va cassata senza rinvio, perché il processo non potev