Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 1969

Cassazione n. 42787/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/03/1969 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Con atto scritto e depositato nella cancelleria della Corte di cassazione il 7 ottobre scorso, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza indicare le ragioni di tale sua determinazione.

3. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità di quest'ultima.

4. A mente dell'art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse per causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/03/1969 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con atto scritto e depositato nella cancelleria della Corte di cassazione il 7 ottobre scorso, l'imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza indicare le ragioni di tale sua determinazione. 3. A norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità di quest'ultima. 4. A mente dell'art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né vi sono elementi da cui desumere che la rinuncia sia stata determinata da sopravvenuta carenza d'interesse per causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Rv. 267373). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] e estensore
Sentenza Cassazione n. 42787/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris