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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10638/2023

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a seguente _,n11IIIZA O kIsi ikfytiÚ-2- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] FJEDOR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefffite ke conclusioni del PG S2`32,Sc) e\-") Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'estinzione della pena, per prescrizione, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 19 ottobre 1999 del Tribunale di Firenze, divenuta irrevocabile 1'11 febbraio 2000 per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., e ha rigettato la richiesta difensiva di estinzione della pena per prescrizione in relazione ad altre sentenze.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi, deducendo con entrambi vizi di violazione di legge nel provvedimento di rigetto della richiesta di estinzione della pena per prescrizione in relazione a talune delle sentenze ivi indicate.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso deve essere convertito in opposizione al giudice dell'esecuzione, per le ragioni di seguito esposte.

Come stabilito dall'art. 676 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione provvede, tra l'altro, in materia di estinzione della pena ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Provvede dunque senza formalità, con ordinanza opponibile dinnanzi a lui stesso.

Il provvedimento assunto de plano non è dunque immediatamente ricorribile, come lo è invece quello che definisce l'ordinario procedimento di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., ma va sottoposto al controllo dello stesso giudice che lo ha emesso che, in tal caso, procede proprio a norma dell'art. 666 appena citato.

3. Il ricorso in esame deve pertanto essere qualificato, ai sensi dell'articolo 568, ult. co., c.p.p., come opposizione, e conseguentemente gli atti devono essere restituiti al Tribunale Firenze, quale giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'opposizione.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.

Così deciso, il 31

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente _,n11IIIZA O kIsi ikfytiÚ-2- sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]] FJEDOR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sefffite ke conclusioni del PG S2`32,Sc) e\-") Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'estinzione della pena, per prescrizione, inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del 19 ottobre 1999 del Tribunale di Firenze, divenuta irrevocabile 1'11 febbraio 2000 per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., e ha rigettato la richiesta difensiva di estinzione della pena per prescrizione in relazione ad altre sentenze. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi, deducendo con entrambi vizi di violazione di legge nel provvedimento di rigetto della richiesta di estinzione della pena per prescrizione in relazione a talune delle sentenze ivi indicate. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere convertito in opposizione al giudice dell'esecuzione, per le ragioni di seguito esposte. Come stabilito dall'art. 676 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione provvede, tra l'altro, in materia di estinzione della pena ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Provvede dunque senza formalità, con ordinanza opponibile dinnanzi a lui stesso. Il provvedimento assunto de plano non è dunque immediatamente ricorribile, come lo è invece quello che definisce l'ordinario procedimento di esecuzione di cui all'art. 666 cod. proc. pen., ma va sottoposto al controllo dello stesso giudice che lo ha emesso che, in tal caso, procede proprio a norma dell'art. 666 appena citato. 3. Il ricorso in esame deve pertanto essere qualificato, ai sensi dell'articolo 568, ult. co., c.p.p., come opposizione, e conseguentemente gli atti devono essere restituiti al Tribunale Firenze, quale giudice dell'esecuzione competente a decidere sull'opposizione. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso. Così deciso, il 31
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