CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 35063/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 24 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione. Rilevato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto reitera doglianze già avanzate con la prima impugnazione relative alla sussistenza dell'elemento soggettivo senza confrontarsi con la motivazione offerta dalla Corte territoriale che, in accordo con la consolidata giurisprudenza di legittimità, rilevava come la totale mancanza di giustificazioni da parte del ricorrente e la disponibilità del bene provento di reato erano circostanze univocamente indicative della sussistenza della consapevolezza della sua provenienza illecita; Rilevato, altresì, che il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità di ammissibilità in quanto contesta la mancata applicazione di un'attenuante non richiesta con la prima impugnazione, con violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; il ricorrente critica inoltre, proponendo una nuova valutazione i merito non consentita in sede di legittimità l'apprezzamento del valore del bene (invero effettuata dalla Corte di appello in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]