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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33071/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; :\m„ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata; Considerato che il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione nell'abrogato reato di ingiuria, in ordine alla mancata riqualificazione in minaccia semplice e in ordine al negato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché oltre a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, che ha pianamente esplicitato le ragioni della non indispensabilità della rinnovazione istruttoria, dato esaustivamente conto della riconducibilità della condotta al reato di minaccia grave e della inconfigurabilità dell'invocata attenuante), sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag.6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; :\m„ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata; Considerato che il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata derubricazione nell'abrogato reato di ingiuria, in ordine alla mancata riqualificazione in minaccia semplice e in ordine al negato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché oltre a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata, che ha pianamente esplicitato le ragioni della non indispensabilità della rinnovazione istruttoria, dato esaustivamente conto della riconducibilità della condotta al reato di minaccia grave e della inconfigurabilità dell'invocata attenuante), sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag.6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 33071/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris