CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33950/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], contro l'ordinanza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 [capo 1)] e di numerose violazioni degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/90 [capi 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) e 18) della imputazione provvisoria]. 2. Il procedimento riguarda una indagine nella quale sono confluite numerose fonti di prova, specificamente rappresentate da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, da operazioni di intercettazione telefonica ed ambientale, da sequestri, da attività di osservazione pedinamento e controllo. Sulla base di tali elementi, il giudice della cautela ha ritenuto sussistenti gravi indizi dell'esistenza di un'associazione, stabilmente operativa a partire dal 2016, avente base logistica presso l'abitazione della famiglia Galiano (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento di sostanze stupefacenti e, talvolta, anche alla ripartizione delle stesse tra spacciatori o singoli acquirenti). Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, tale associazione era promossa, finanziata e organizzata da [OSCURATO:PERSONA] e da suo figlio, [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricevuto da lui una delega operativa; era finalizzata alla commercializzazione di quantità significative di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio; poteva contare su stabili e continuative fonti di approvvigionamento e sul costante contributo di stabili venditori. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha esaminato i reati fine ritenendo questa valutazione prodromica alla verifica della sussistenza del sodalizio e della partecipazione ad esso di [OSCURATO:PERSONA] e ha concluso che l'ingente entità delle somme incassate dall'indagato e la costante interazione tra lui e [OSCURATO:PERSONA] fossero significative del ruolo di partecipe che [OSCURATO:PERSONA] assunse quale stabile fornitore dell'associazione. Secondo il Tribunale, gli elementi acquisiti consentono di affermare l'esistenza di un gruppo organizzato, gerarchicamente strutturato, gestito da [OSCURATO:PERSONA] in ossequio alle direttive del padre, costituito da una fitta rete di fornitori, custodi, internnediatori e spacciatori al dettaglio che operavano, ognuno con il proprio ruolo, ma in sintonia tra loro. L'organizzazione disponeva, inoltre, di una cassa comune, nella quale confluivano i guadagni dei traffici, che veniva utilizzata per il sostentamento della associazione medesima, dei suoi appartenenti e per l'assistenza a coloro che fossero stati arrestati. Secondo il Tribunale, l'indagato si inserì in tale contesto quale stabile fornitore di stupefacente in quantità rilevanti [20 kg. di eroina - capo 6); 2 kg. di eroina - capo 7); 400 gr. di cocaina - capo 10); 500 gr. di cocaina - capo 17); 100 gr. di cocaina - capo 18)] e comunque tali da consentirgli di ottenere in corrispettivo somme elevate [C 8.550,00 - capo 8); C 2.500,00 - capo 13); C 18 al grammo - capo 11)]. 3. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione a tutti i reati, ed in specie con riferimento alla partecipazone al reato associativo contestato al capo 1). La difesa rileva che, secondo l'ipotesi accusatoria, l'associazione sarebbe stata operativa dall'agosto del 2016 fino almeno al 13 novembre 2019, ma i reati scopo contestati a [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati commessi tra il mese di luglio e il mese di ottobre del 2019. Sottolinea inoltre che, sulla base delle conversazioni intercettate, [OSCURATO:PERSONA] aveva contatti esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] sicché il quadro indiziario sarebbe carente sia sotto il profilo oggettivo - non essendo emerso che l'indagato abbia fornito un contributo stabile e protratto nel tempo alla attività dell'ipotizzata associazione - sia sotto il profilo dell'elemento psicologico, non essendo stato chiarito da quali elementi possa desumersi che l'indagato fosse consapevole di agire nell'interesse di un sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. L'unica questione motivatamente devoluta è quella relativa alla gravità del quadro indiziario in relazione al reato di cui al capo 1). Se è vero, infatti, che nel ricorso si lamenta la carenza di gravi indizi con riferimento a tutti i reati oggetto dell'imputazione provvisoria, è pur vero che, per quanto riguarda i reati di cui ai capi 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) e 18), tale doglianza è del tutto generica e il ricorso non contiene alcuna critica argomentata alla ricostruzione del quadro indiziario che riguarda questi reati (illustrato da pag. 10 a pag. 12 dell'ordinanza impugnata). Ne consegue che, per questa parte, il ricorso è aspecifico e, quindi, inammissibile (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282949). 3. Nella parte in cui lamenta violazione di legge e difetto di motivazione per la ritenuta gravità del quadro indiziario relativo alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato associativo di cui al capo 1) il ricorso è infondato. Si deve subito precisare che il ricorrente non contesta l'esistenza della associazione. Sostiene invece che, nel suo caso, la partecipazione al reato associativo sarebbe stata dedotta, in assenza di elementi ulteriori, dall'ipotizzata partecipazione a singoli reati scopo che furono commessi nell'arco di appena tre mesi (dal mese di luglio al mese di ottobre del 2019) e non comportarono contatti con esponenti della ipotizzata associazione diversi da [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea, in tal senso, che per ritenere la susistenza del reato associativo, l'ordinanza impugnata ha fatto riferimento, tra l'altro, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nessuno dei quali ha fatto il nome di [OSCURATO:PERSONA], né lo ha indicato come partecipe della associazione promossa e organizzata dai Galiano. L'ordinanza impugnata sottolinea che, per quanto contenuto in un arco di tempo limitato rispetto alla complessiva operatività della associazione, l'apporto fornito da [OSCURATO:PERSONA] all'attività della stessa fu significativo perché egli si mise a disposizione dei Galiano quale stabile fornitore di sostanze stupefacenti e li rifornì di quantità rilevanti di tali sostanze ricavandone ingenti profitti. Secondo i giudici di merito, così operando, il ricorrente fornì un contributo apprezzabile e non sporadico al raggiungimento degli scopi della associazione. Dall'ordinanza impugnata si evince (pag. 11) che [OSCURATO:PERSONA] si recava a casa dei Galiano e dunque, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non aveva contatti soltanto con Antonio, ma frequentava gli esponenti di vertice della associazione. Dall'ordinanza genetica (cui l'ordinanza impugnata fa rinvio) emerge, inoltre (pag. 52), che, il 24 settembre 2019, avendo visto giungere l'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] chiese al figlio chi stesse arrivando e Antonio gli rispose: «quell'amico nostro». Il Tribunale distrettuale ha trascritto nell'ordinanza impugnata una conversazione del 28 agosto 2019 (progr. 285 - RIT 938/19) nella quale [OSCURATO:PERSONA] rassicurò [OSCURATO:PERSONA] sulla riscossione di un credito alla quale questi era interessato dicendo: «gli abbiamo mandato l'imbasciata». Se ne desume che - a differenza dì quanto sostenuto dalla difesa - i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con l'associazione, pur mediati da [OSCURATO:PERSONA], non erano limitati soltanto a lui; che i Galiano erano interessati alla riscossione dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] e questi si avvaleva della associazione per ottenere che fossero adempiuti. Per quanto esposto, si deve escludere che i giudici di merito abbiano ritenuto esistenti gravi indizi del reato associativo desumendoli soltanto dalla commissione di più reati fine. Dall'ordinanza impugnata emerge, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] interagiva con i vertici dell'associazione e che il contributo da lui fornito all'attività di spaccio fu di tale entità da consentirgli di rappresentarsi il carattere organizzato di quella attività, che immetteva sul mercato grandi quantità di sostanza e produceva profitti ingenti. La motivazione è adeguata, non presenta profili di cotraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Come noto, infatti, «anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, nel caso in cui le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne rivelino, secondo massime di comune esperienza, un ruolo nelle dinamiche operative del gruppo criminale» (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Cruzado, Rv. 276701; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890). A questo proposito si deve sottolineare che l'esistenza di un rapporto durevole di fornitura ben può integrare la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e che, nel caso di specie, la coscienza e volontà di far parte della associazione è stata indiziariamente dedotta, oltre che dalla provata esistenza di contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e i due organizzatori dell'associazione (Giorgio e [OSCURATO:PERSONA]), anche dall'entità dei rapporti debito-credito che derivavano dalle forniture e dal fatto che le stesse fossero ravvicinate nel tempo. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui a