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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09232/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BULGARIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]• lette/ mgo ' k le con lusion del PG / -'• T° "".} eikb/A / 9 N /1/114A40 Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], in espiazione di pena per la condanna per i reati di estorsione aggravata e violazione di domicilio - commessi unitamente alla propria madre e al proprio fratello ai danni del marito della madre, fatto oggetto di continue richieste di denaro -, di affidamento in prova al servizio sociale.

Ha ritenuto che l'atteggiamento di negazione in ordine al reato commesso, con ribaltamento del binomio autore del reato/vittima e attribuzione del reato da lei commesso alla persona offesa, evidenzi una personalità strutturata nel negare qualunque responsabilità e incline a mostrare di sé una immagine diversa dalla realtà.

Dalla sentenza di condanna emerge uno stile estorsivo derivato dalle continue pretese di denaro; la condannata, peraltro, non ha un'attività lavorativa né una formazione professionale.

L'opportunità di lavoro come collaboratrice domestica della madre anziana del nuovo compagno di sua madre, in ragione anche della presumibile fragilità della condizione della anziana donna, non fa ritenere che tale attività di lavoro possa essere funzionale al superamento delle precedenti modalità di condotta.

Ha concluso pertanto per la necessità di prosecuzione dell'osservazione intramuraria.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge.

Il condannato ha il diritto di proclamarsi innocente e non si può imporre, ai fini della concessione delle misure alternative, la confessione o l'ammissione di responsabilità.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge nella parte in cui il Tribunale introduce requisiti non previsti dalla legge rigettando la richiesta con l'osservazione che "la tipologia del delitto commesso e la presumibile fragilità della condizione della datrice di lavoro (pluriottantenne) non indicano l'attività prospettata come funzionale al superamento della precedenti modalità di condotta".

Si consideri peraltro che ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova la legge non prevede né la disponibilità di un lavoro né di un lavoro "funzionale al superamento delle precedenti modalità di condotta".

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione.

Il Tribunale non ha indicato chiaramente da quali elementi, presupposti, inferenze, dati di fatto sia desunto come l'atteggiamento di totale negazione in ordine al reato commesso evidenzi una personalità strutturata nel negare qualunque responsabilità in ordine alle azioni poste in essere e a mostrare di sé una immagine diversa dalla realtà, nonché come il lavoro prospettato non sia idoneo all'ammissione all'affidamento in prova.

Il Tribunale ha omesso di considerare che la ricorrente non ha precedenti condanne e l'unico procedimento pendente riguarda una guida in stato di ebbrezza, che ha provveduto all'integrale risarcimento alla vittima, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha reso plurime dichiarazioni di disponibilità favorevoli nei confronti della ricorrente.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. È fondato il secondo motivo, il cui accoglimento comporta l'assorbimento degli altri.

Il Tribunale ha negato la concessione della misura dell'affidamento in prova, nonostante abbia evidenziato l'assenza di precedenti penali e la prospettiva di un contratto di lavoro domestico a tempo parziale presso l'abitazione di un'anziana donna, valorizzando due aspetti: da un lato, l'assenza del riconoscimento del fatto commesso, della sua illiceità, da intendersi come mancanza non già di confessione ma di inizio di un processo di revisione critica; dall'altro, la mancanza di un'attività lavorativa, ritenendo che la possibilità di assunzione per lo svolgimento di lavoro domestico non sia valutabile favorevolmente in ragione della tipologia del delitto commesso.

La ricorrente è stata condannata per fatti estorsivi in danno del precedente marito della madre, figlio dell'anziana signora presso cui quest'ultima svolgeva le funzioni di badante.

Il Tribunale sembra allora muoversi lungo il crinale di un inaccettabile pregiudizio valutativo, asserendo che, siccome il delitto è stato commesso in ambito domestico, allora la prospettiva di lavoro come collaboratrice domestica presso altra anziana donna finisce con l'assumere un significato tutt'affatto diverso da quello di fattore risocializzante per esprimere invece una potenzialità in qualche modo criminogena.

L'idea che emerge da una motivazione per il vero sintetica è che la ricorrente possa essere spinta a reiterare condotte criminose ove si venga a trovare in condizioni ambientali simili o assimilabili a quelle in cui è maturato il fatto criminoso per cui è condanna.

Nei termini in cui è articolata, la motivazione dell'impugnata ordinanza è affetta da manifesta illogicità oltre che da carenze argomentative, non potendosi affermare, in assenza di specifici elementi e peraltro in assenza di precedenti penali, una inclinazione della ricorrente alla commissione di fatti estorsivi in ambito familiare o di lavoro domestico, quasi a delinearne il profilo da tipo d'autore senza che se ne dia compiutamente conto.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino perché provveda a nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso, il 18 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BULGARIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]• lette/ mgo ' k le con lusion del PG / -'• T° "".} eikb/A / 9 N /1/114A40 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], in espiazione di pena per la condanna per i reati di estorsione aggravata e violazione di domicilio - commessi unitamente alla propria madre e al proprio fratello ai danni del marito della madre, fatto oggetto di continue richieste di denaro -, di affidamento in prova al servizio sociale. Ha ritenuto che l'atteggiamento di negazione in ordine al reato commesso, con ribaltamento del binomio autore del reato/vittima e attribuzione del reato da lei commesso alla persona offesa, evidenzi una personalità strutturata nel negare qualunque responsabilità e incline a mostrare di sé una immagine diversa dalla realtà. Dalla sentenza di condanna emerge uno stile estorsivo derivato dalle continue pretese di denaro; la condannata, peraltro, non ha un'attività lavorativa né una formazione professionale. L'opportunità di lavoro come collaboratrice domestica della madre anziana del nuovo compagno di sua madre, in ragione anche della presumibile fragilità della condizione della anziana donna, non fa ritenere che tale attività di lavoro possa essere funzionale al superamento delle precedenti modalità di condotta. Ha concluso pertanto per la necessità di prosecuzione dell'osservazione intramuraria. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il condannato ha il diritto di proclamarsi innocente e non si può imporre, ai fini della concessione delle misure alternative, la confessione o l'ammissione di responsabilità. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge nella parte in cui il Tribunale introduce requisiti non previsti dalla legge rigettando la richiesta con l'osservazione che "la tipologia del delitto commesso e la presumibile fragilità della condizione della datrice di lavoro (pluriottantenne) non indicano l'attività prospettata come funzionale al superamento della precedenti modalità di condotta". Si consideri peraltro che ai fini dell'ammissione all'affidamento in prova la legge non prevede né la disponibilità di un lavoro né di un lavoro "funzionale al superamento delle precedenti modalità di condotta". 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il Tribunale non ha indicato chiaramente da quali elementi, presupposti, inferenze, dati di fatto sia desunto come l'atteggiamento di totale negazione in ordine al reato commesso evidenzi una personalità strutturata nel negare qualunque responsabilità in ordine alle azioni poste in essere e a mostrare di sé una immagine diversa dalla realtà, nonché come il lavoro prospettato non sia idoneo all'ammissione all'affidamento in prova. Il Tribunale ha omesso di considerare che la ricorrente non ha precedenti condanne e l'unico procedimento pendente riguarda una guida in stato di ebbrezza, che ha provveduto all'integrale risarcimento alla vittima, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha reso plurime dichiarazioni di disponibilità favorevoli nei confronti della ricorrente. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. È fondato il secondo motivo, il cui accoglimento comporta l'assorbimento degli altri. Il Tribunale ha negato la concessione della misura dell'affidamento in prova, nonostante abbia evidenziato l'assenza di precedenti penali e la prospettiva di un contratto di lavoro domestico a tempo parziale presso l'abitazione di un'anziana donna, valorizzando due aspetti: da un lato, l'assenza del riconoscimento del fatto commesso, della sua illiceità, da intendersi come mancanza non già di confessione ma di inizio di un processo di revisione critica; dall'altro, la mancanza di un'attività lavorativa, ritenendo che la possibilità di assunzione per lo svolgimento di lavoro domestico non sia valutabile favorevolmente in ragione della tipologia del delitto commesso. La ricorrente è stata condannata per fatti estorsivi in danno del precedente marito della madre, figlio dell'anziana signora presso cui quest'ultima svolgeva le funzioni di badante. Il Tribunale sembra allora muoversi lungo il crinale di un inaccettabile pregiudizio valutativo, asserendo che, siccome il delitto è stato commesso in ambito domestico, allora la prospettiva di lavoro come collaboratrice domestica presso altra anziana donna finisce con l'assumere un significato tutt'affatto diverso da quello di fattore risocializzante per esprimere invece una potenzialità in qualche modo criminogena. L'idea che emerge da una motivazione per il vero sintetica è che la ricorrente possa essere spinta a reiterare condotte criminose ove si venga a trovare in condizioni ambientali simili o assimilabili a quelle in cui è maturato il fatto criminoso per cui è condanna. Nei termini in cui è articolata, la motivazione dell'impugnata ordinanza è affetta da manifesta illogicità oltre che da carenze argomentative, non potendosi affermare, in assenza di specifici elementi e peraltro in assenza di precedenti penali, una inclinazione della ricorrente alla commissione di fatti estorsivi in ambito familiare o di lavoro domestico, quasi a delinearne il profilo da tipo d'autore senza che se ne dia compiutamente conto. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino perché provveda a nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso, il 18 febbraio 20
Sentenza Cassazione n. 09232/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris