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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 32074/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che insiste per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 24 gennaio 2022 dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto il suddetto imputato dal reato di ricettazione e ha rideterminato la pena residua per il residuo delitto di rapina aggravata in concorso, con conferma del resto.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Mancata assunzione di una prova decisiva, per la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in relazione all'ascolto di sei conversazioni ambientali intercettate e all'eventuale nomina di un perito per la trascrizione.

Nonostante la Corte di appello abbia ritenuto questa nuova prova del tutto superflua, si tratterebbe della risultanza processuale da cui gli inquirenti hanno desunto il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] come partecipante alla rapina.

Sarebbe errata l'individuazione della voce del ricorrente tra i vari dialoganti a bordo della vettura, con rilevanti conseguenze sulla ricostruzione delle condotte e dei profili soggettivi.

Da ciò deriverebbe, la necessità di ascolto delle conversazioni.

2.2. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di buona fede, desumibile dalle diverse versioni dei fatti offerte agli inquirenti.

Ammessa l'iniziale volontà di non lasciar emergere la propria responsabilità, da ciò non potrebbe però farsi discendere la sua effettiva partecipazione alla rapina.

2.3. Contraddittorietà della motivazione tra l'assoluzione per la ricettazione e la ritenuta responsabilità per la rapina, laddove gli autori di quest'ultima, secondo la Corte di merito avrebbero agito sulla base di un previo accordo, in cui erano concordati i diversi ruoli dei complici (e [OSCURATO:PERSONA], nello specifico, avrebbe avuto il compito di raccogliere la refurtiva).

2.4. Mancanza di motivazione in relazione alla invocata derubricazione del delitto di rapina in tentativo di ricettazione, che i giudici di appello avrebbero travisato, ritenendo il motivo di gravame meramente diretto a sollecitare una più benevola determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Si è proceduto mediante trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

1. Per quanto attiene alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività.

Per consolidata giurisprudenza, il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente solo in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, mentre le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, laddove si evidenzi la sussistenza di emergenze istruttorie sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., RNI. 268657; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741).

Il mancato accoglimento dell'istanza difensiva si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589).

La Corte di appello ha dato, in primo luogo, espressamente conto della superfluità della riapertura dell'istruttoria, sul presupposto della assoluta completezza del quadro probatorio, sottolineando l'inequivoco riconoscimento vocale dell'imputato già affermato in primo grado (ove si precisava altresì che un'eventuale scambio di attribuzione di voci con il còrreo Pulpan non avrebbe inciso sulla ricostruzione in fatto e in diritto, a fronte della certa compresenza sul posto, d'intesa con gli altri complici), le dichiarazioni parzialmente confessorie infine rese da [OSCURATO:PERSONA] e l'inattendibilità degli argomenti a discarico (privi del minimo riscontro obiettivo), la minuziosa organizzazione del colpo diretto a sottrare dispositivi digitali per un controvalore di mezzo milione di euro (incompatibile con l'estemporaneità postulata da altre versioni dei fatti), la ritenuta affidabilità del ricorrente per i complici in quanto congiunto di alcuni di loro.

In questo modo, coerentemente con l'esegesi di questa Corte, i giudici di appello hanno chiarito che era del tutto possibile una decisione allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; questo accertamento, rimesso alla valutazione del giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità quando sorretto - come nel caso di specie - da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666).

Il motivo è dunque non consentito e comunque manifestamente infondato.

2. La scarsa attendibilità dell'imputato - che ha all'inizio proposto agli inquirenti e ai giudici due distinte versioni platealmente apologetiche e una terza narrazione altrettanto evidentemente selettiva nell'unire dati oggettivi a circostanze implausibili - è stata uno dei molti elementi che, per la Corte milanese, confermano l'ipotesi accusatoria.I giudici di appello hanno congruamente chiarito come fosse in assoluto conflitto con il buon senso ipotizzare, seguendo la linea difesa dell'imputato, che il recupero di beni di ingentissimo valore, nell'ambito di un'attività criminale pianificata nel minimo dettaglio, fossero lasciati alla buona volontà di un terzo, inconsapevole del quadro generale e pescato a caso tra i conoscenti della batteria criminale.

Peraltro, anche al di là della demolizione della avventurosa tesi difensiva, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie a carico di [OSCURATO:PERSONA] emerge, nella ricostruzione dei giudici di merito, da molteplici emergenze istruttorie, del tutto sufficienti di per sé sole a fondare una pronuncia di condanna.

Anche il secondo motivo è dunque manifestamente infondato.

3. Nessuna contraddizione emerge poi dalla assoluzione per il delitto di cui agli artt. 110-648 cod. pen. rispetto alla condanna per il concorso in rapina: la Corte lombarda chiarisce adeguatamente che, da una parte, era indubitabile l'apporto concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina, nel ruolo già accennato di raccoglitore di una parte dei computer lasciati in zona isolata, e, dall'altra, il principio del favor rei imponeva di valorizzare la equivocità degli elementi da cui desumere che l'imputato, componente di rango minore nelle gerarchie interne della banda, fosse a conoscenza della provenienza delittuosa dei furgoni utilizzati per trasportare la refurtiva.

Né le generiche doglianze espresse sul punto nel ricorso consentono di individuare serie cesure logiche tra le due affermazioni.

Il motivo è dunque generico e manifestamente infondato.

4. Non risulta, infine, nessun travisamento nella sentenza di appello.

Il passaggio motivazionale relativo alla adeguatezza del trattamento sanzionatorio, salva la rideterminazione conseguente all'assoluzione per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., costituisce la debita risposta alla richiesta di condanna al minimo della pena, avanzata, in via subordinata (e postulanclo la derubricazione del reato in tentativo di ricettazione), nella parte conclusiva dell'atto di gravame (p. 28).

La correttezza della qualificazione giuridica dei fatti e la loro inequivoca riconducibilità alla fattispecie delineata dagli artt. 110 e 628 cod. pen. era stata, viceversa, adeguatamente motivata nelle precedenti riflessioni della sentenza, già supra riassunti, per quanto attinente ai precedenti motivi di ricorso.

Anche l'ultimo motivo discende da una lettura non corretta del testo della motivazione ed è dunque manifestamente infondato.

5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., deve essere pertanto condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che insiste per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 24 gennaio 2022 dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto il suddetto imputato dal reato di ricettazione e ha rideterminato la pena residua per il residuo delitto di rapina aggravata in concorso, con conferma del resto. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Mancata assunzione di una prova decisiva, per la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in relazione all'ascolto di sei conversazioni ambientali intercettate e all'eventuale nomina di un perito per la trascrizione. Nonostante la Corte di appello abbia ritenuto questa nuova prova del tutto superflua, si tratterebbe della risultanza processuale da cui gli inquirenti hanno desunto il nominativo di [OSCURATO:PERSONA] come partecipante alla rapina. Sarebbe errata l'individuazione della voce del ricorrente tra i vari dialoganti a bordo della vettura, con rilevanti conseguenze sulla ricostruzione delle condotte e dei profili soggettivi. Da ciò deriverebbe, la necessità di ascolto delle conversazioni. 2.2. Manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta mancanza di buona fede, desumibile dalle diverse versioni dei fatti offerte agli inquirenti. Ammessa l'iniziale volontà di non lasciar emergere la propria responsabilità, da ciò non potrebbe però farsi discendere la sua effettiva partecipazione alla rapina. 2.3. Contraddittorietà della motivazione tra l'assoluzione per la ricettazione e la ritenuta responsabilità per la rapina, laddove gli autori di quest'ultima, secondo la Corte di merito avrebbero agito sulla base di un previo accordo, in cui erano concordati i diversi ruoli dei complici (e [OSCURATO:PERSONA], nello specifico, avrebbe avuto il compito di raccogliere la refurtiva). 2.4. Mancanza di motivazione in relazione alla invocata derubricazione del delitto di rapina in tentativo di ricettazione, che i giudici di appello avrebbero travisato, ritenendo il motivo di gravame meramente diretto a sollecitare una più benevola determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Si è proceduto mediante trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. Per quanto attiene alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, nell'ipotesi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività. Per consolidata giurisprudenza, il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente solo in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, mentre le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata, laddove si evidenzi la sussistenza di emergenze istruttorie sufficienti ad affermare la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., RNI. 268657; Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 2014, Coppola, Rv. 259893; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741). Il mancato accoglimento dell'istanza difensiva si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589). La Corte di appello ha dato, in primo luogo, espressamente conto della superfluità della riapertura dell'istruttoria, sul presupposto della assoluta completezza del quadro probatorio, sottolineando l'inequivoco riconoscimento vocale dell'imputato già affermato in primo grado (ove si precisava altresì che un'eventuale scambio di attribuzione di voci con il còrreo Pulpan non avrebbe inciso sulla ricostruzione in fatto e in diritto, a fronte della certa compresenza sul posto, d'intesa con gli altri complici), le dichiarazioni parzialmente confessorie infine rese da [OSCURATO:PERSONA] e l'inattendibilità degli argomenti a discarico (privi del minimo riscontro obiettivo), la minuziosa organizzazione del colpo diretto a sottrare dispositivi digitali per un controvalore di mezzo milione di euro (incompatibile con l'estemporaneità postulata da altre versioni dei fatti), la ritenuta affidabilità del ricorrente per i complici in quanto congiunto di alcuni di loro. In questo modo, coerentemente con l'esegesi di questa Corte, i giudici di appello hanno chiarito che era del tutto possibile una decisione allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; questo accertamento, rimesso alla valutazione del giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità quando sorretto - come nel caso di specie - da adeguata motivazione (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666). Il motivo è dunque non consentito e comunque manifestamente infondato. 2. La scarsa attendibilità dell'imputato - che ha all'inizio proposto agli inquirenti e ai giudici due distinte versioni platealmente apologetiche e una terza narrazione altrettanto evidentemente selettiva nell'unire dati oggettivi a circostanze implausibili - è stata uno dei molti elementi che, per la Corte milanese, confermano l'ipotesi accusatoria.I giudici di appello hanno congruamente chiarito come fosse in assoluto conflitto con il buon senso ipotizzare, seguendo la linea difesa dell'imputato, che il recupero di beni di ingentissimo valore, nell'ambito di un'attività criminale pianificata nel minimo dettaglio, fossero lasciati alla buona volontà di un terzo, inconsapevole del quadro generale e pescato a caso tra i conoscenti della batteria criminale. Peraltro, anche al di là della demolizione della avventurosa tesi difensiva, la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie a carico di [OSCURATO:PERSONA] emerge, nella ricostruzione dei giudici di merito, da molteplici emergenze istruttorie, del tutto sufficienti di per sé sole a fondare una pronuncia di condanna. Anche il secondo motivo è dunque manifestamente infondato. 3. Nessuna contraddizione emerge poi dalla assoluzione per il delitto di cui agli artt. 110-648 cod. pen. rispetto alla condanna per il concorso in rapina: la Corte lombarda chiarisce adeguatamente che, da una parte, era indubitabile l'apporto concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina, nel ruolo già accennato di raccoglitore di una parte dei computer lasciati in zona isolata, e, dall'altra, il principio del favor rei imponeva di valorizzare la equivocità degli elementi da cui desumere che l'imputato, componente di rango minore nelle gerarchie interne della banda, fosse a conoscenza della provenienza delittuosa dei furgoni utilizzati per trasportare la refurtiva. Né le generiche doglianze espresse sul punto nel ricorso consentono di individuare serie cesure logiche tra le due affermazioni. Il motivo è dunque generico e manifestamente infondato. 4. Non risulta, infine, nessun travisamento nella sentenza di appello. Il passaggio motivazionale relativo alla adeguatezza del trattamento sanzionatorio, salva la rideterminazione conseguente all'assoluzione per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen., costituisce la debita risposta alla richiesta di condanna al minimo della pena, avanzata, in via subordinata (e postulanclo la derubricazione del reato in tentativo di ricettazione), nella parte conclusiva dell'atto di gravame (p. 28). La correttezza della qualificazione giuridica dei fatti e la loro inequivoca riconducibilità alla fattispecie delineata dagli artt. 110 e 628 cod. pen. era stata, viceversa, adeguatamente motivata nelle precedenti riflessioni della sentenza, già supra riassunti, per quanto attinente ai precedenti motivi di ricorso. Anche l'ultimo motivo discende da una lettura non corretta del testo della motivazione ed è dunque manifestamente infondato. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod, proc. pen., deve essere pertanto condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de