CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2021
Cassazione n. 05092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ... $ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Verona ha respinto l'istanza di applicazione della continuazione ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al denegato riconoscimento della continuazione, per avere il giudice dell'esecuzione trascu- rato di valutare la sussistenza degli elementi essenziali a tal fine, in tal senso rivendicando il ristretto arco temporale di commissione dei reati, il medesimo contesto geografico e l'omogeneità delle condotte. Si censura altresì che il giudice dell'esecuzione abbia sindacato la scelta difensiva di non dedurre la continuazione nel corso dei processi di cognizione, ma soltanto in sede esecutiva, opzione che certamente non implica l'assenza del medesimo disegno criminoso tra i reati. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché i motivi di impugnazione sono di mero carattere confutativo, senza reale considerazione delle argomentazioni espresse nell'atto impugnato, che hanno fatto corretta applicazione degli indici della conti- nuazione in executivis, come definiti da plurime pronunce di questa Corte di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Hamami, Rv. 266179; n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), con puntuale riferimento ai dati di fatto emergenti dalle sentenze di condanna, ritenendoli ostativi per la loro eterogeneità giuridica e materiale nonché per i tempi di consumazione al riconoscimento di un'unica scansione genetico-ideativa, costituente il proprium dell'invocato istituto. 3.1. Le censure difensive si sono espresse in termini di contrapposizione e rivalutazione fattuale, censurando ciascuna affermazione del giudice dell'esecuzione, così sollecitando impropriamente ad una revisione del merito che esula dalla competenza di questa Corte di legittimità, quando i profili fattuali siano stati congruamente esposti e valutati in termini giuridicamente corretti, come nella specie. 3.2. In termini generali, si deve sottolineare la grande rilevanza del fattore cronologico nell'analisi degli indici della continuazione in executivis, trattandosi di un indicatore specifico, che permette di distinguere le fattispecie di . reato continuato da quelle, opposte, di mera tendenza a delinquere o di professionalità criminale. Invero, la verifica dell'esistenza del medesimo disegno criminoso - elemento principe dell'istituto della continuazione - non può ridursi • ad una fictio, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò semmai è sintomo di propensione a delinquere, ma deve comprovare l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, che va esclusa in presenza di eccessive cesure cronologiche che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa. 3.3. Deve però rettificarsi la motivazione dell'impugnata ordinanza nella parte in cui richiama una linea giurisprudenziale ormai superata, quale quella che afferma la necessaria prospettazione dell'istanza di continuazione nella prima sede processuale utile (Sez. 1, n. 23652 del 04/04/2014, Marino, Rv. 260088), poiché in tema di continuazione tra più fatti di reato, va escluso un onere per l'imputato di chiederne necessariamente il riconoscimento in sede di cognizione, occorrendo assicurare il massimo spazio di esplicazione al diritto di difesa, sicché la mancata prospettazione dell'unitarietà del disegno criminoso in sede di cognizione non costituisce indice negativo dell'esistenza della continuazione, che può essere riconosciuta anche in fase esecutiva (Sez. 1, n. 48308 del 13/07/2018, Argirò, Rv. 274327; Sez. 1, n. 46606 del 11/07/2019, Guttagliere, Rv. 277483; Sez. 1, n. 18343 del 03/06/2020, Forma, Rv. 279188). 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensor