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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21134/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 03LMQA5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 0/ DICI-ItAMPF /dv0-117)L-5376//tc /I h udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Livorno del 20 dicembre 2022, con la quale è stato condannato alla pena di euro 15.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 31 agosto 2020 in Livorno aveva violato l'ordine del 23 maggio 2020 con il quale il Questore di Brindisi lo aveva allontanato dal territorio dello Stato.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il rimpatrio dell'imputato non era stato possibile a causa della situazione pandemica derivante dal Covid-19, che aveva indotto l'applicazione di misure limitative della libertà personale, tra cui quella di circolazione.

Nel ricorso, quindi, si evidenzia che la stessa Autorità pubblica non era stata in grado di assicurare che il soggetto fosse accompagnato nel Paese di rimpatrio.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Giudice di Pace, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe omesso di accertare che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento era stata posta in essere in forza di giustificato motivo, rappresentato dallo stato di indigenza dell'imputato, come confermato dalla stessa annotazione della Questura di Livorno.

Secondo il ricorrente, quindi, la sussistenza di tale circostanza avrebbe determinato, ai sensi dell'art. 14, comma 5-quater, T.U. imm., la sussistenza di una causa di giustificazione.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, pur ricorrendone i presupposti di fatto e senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.

Giova premettere che l'art. 14, comma 5-bis.

T.U. imm. prevede che «allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere accolto dallo stato di origine o di provenienza».

Il successivo comma 5-ter, quindi, dispone che la violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis perfeziona il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato che l'imputato il 31 agosto 2020 era stato rinvenuto in Livorno, nonostante allo stesso fosse stato in precedenza notificato l'ordine di allontanamento del Questore di Brindisi del 23 maggio 2020.

Dalla lettura degli atti di causa, pertanto, è emerso che l'imputato, nonostante il delicato periodo storico immediatamente successivo all'emergenza pandemica da Covid-19, non avesse avuto difficoltà a spostarsi da Brindisi (luogo nel quale era stato emesso l'ordine di allontanamento) a Livorno (luogo nel quale lo stesso era stato individuato).

In forza di quanto sopra, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata non presenti alcun vizio motivazionale nella parte in cui non avrebbe accertato l'impossibilità dell'imputato di lasciare il territorio dello Stato, circostanza dedotta in modo generico dalla difesa, che non ne ha offerto alcuna dimostrazione concreta.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di merito avrebbe accertato che non sussisteva alcuna causa giustificativa dell'inosservanza dell'ordine del Questore.

In effetti, lo stato di indigenza dell'imputato risultava essere meramente dedotto e non allegato.

Sul punto, si ribadisce il principio di diritto per il quale la sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14-ter T .U. imm. deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa (Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, Ahmetaj, Rv. 280679).

1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, infatti, nel richiamare la necessità per i giudici di non infliggere una pena sproporzionata ed eccessiva rispetto alla colpevolezza dell'imputato, per rispettare il principio posto dall'art. 27 Cost., non ha nemmeno indicato gli elementi positivi che all'uopo sarebbero stati trascurati dal giudice; di conseguenza, la sentenza impugnata è immune dal vizio denunciato, perché il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n, 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610).

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 03LMQA5) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di LIVORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 0/ DICI-ItAMPF /dv0-117)L-5376//tc /I h udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.d.P. di Livorno del 20 dicembre 2022, con la quale è stato condannato alla pena di euro 15.000,00 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché il 31 agosto 2020 in Livorno aveva violato l'ordine del 23 maggio 2020 con il quale il Questore di Brindisi lo aveva allontanato dal territorio dello Stato. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il rimpatrio dell'imputato non era stato possibile a causa della situazione pandemica derivante dal Covid-19, che aveva indotto l'applicazione di misure limitative della libertà personale, tra cui quella di circolazione. Nel ricorso, quindi, si evidenzia che la stessa Autorità pubblica non era stata in grado di assicurare che il soggetto fosse accompagnato nel Paese di rimpatrio. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il Giudice di Pace, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe omesso di accertare che l'inottemperanza all'ordine di allontanamento era stata posta in essere in forza di giustificato motivo, rappresentato dallo stato di indigenza dell'imputato, come confermato dalla stessa annotazione della Questura di Livorno. Secondo il ricorrente, quindi, la sussistenza di tale circostanza avrebbe determinato, ai sensi dell'art. 14, comma 5-quater, T.U. imm., la sussistenza di una causa di giustificazione. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche, pur ricorrendone i presupposti di fatto e senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. Giova premettere che l'art. 14, comma 5-bis. T.U. imm. prevede che «allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un centro di permanenza per i rimpatri, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere accolto dallo stato di origine o di provenienza». Il successivo comma 5-ter, quindi, dispone che la violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis perfeziona il reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore. Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato che l'imputato il 31 agosto 2020 era stato rinvenuto in Livorno, nonostante allo stesso fosse stato in precedenza notificato l'ordine di allontanamento del Questore di Brindisi del 23 maggio 2020. Dalla lettura degli atti di causa, pertanto, è emerso che l'imputato, nonostante il delicato periodo storico immediatamente successivo all'emergenza pandemica da Covid-19, non avesse avuto difficoltà a spostarsi da Brindisi (luogo nel quale era stato emesso l'ordine di allontanamento) a Livorno (luogo nel quale lo stesso era stato individuato). In forza di quanto sopra, il Collegio ritiene che la sentenza impugnata non presenti alcun vizio motivazionale nella parte in cui non avrebbe accertato l'impossibilità dell'imputato di lasciare il territorio dello Stato, circostanza dedotta in modo generico dalla difesa, che non ne ha offerto alcuna dimostrazione concreta. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui il giudice di merito avrebbe accertato che non sussisteva alcuna causa giustificativa dell'inosservanza dell'ordine del Questore. In effetti, lo stato di indigenza dell'imputato risultava essere meramente dedotto e non allegato. Sul punto, si ribadisce il principio di diritto per il quale la sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'art. 14-ter T .U. imm. deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa (Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2021, Ahmetaj, Rv. 280679). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, nel richiamare la necessità per i giudici di non infliggere una pena sproporzionata ed eccessiva rispetto alla colpevolezza dell'imputato, per rispettare il principio posto dall'art. 27 Cost., non ha nemmeno indicato gli elementi positivi che all'uopo sarebbero stati trascurati dal giudice; di conseguenza, la sentenza impugnata è immune dal vizio denunciato, perché il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n, 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610). 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il
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