CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47503/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]° D'AQUINO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 23 luglio 2020 dal Tribunale di Larino in relazione a fattispecie di rapina 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, [OSCURATO:PERSONA] Pasquale. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nei termini indicati dallo stesso Pubblico Ministero in sede di merito o comunque l'assorbimento dei delitti di lesione, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione nel delitto di rapina. Sussisterebbe nella pronuncia impugnata una duplice valutazione dell'elemento intenzionale che invece legittimerebbe l'assorbimento. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta il carattere erroneo del giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti e la mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno. In particolare, si evidenzia che il ricorrente ha provveduto al risarcire gli operanti intervenuti con la corresponsione della somma di 1000 C ciascuno a fronte della modestia delle lesioni e delle disagiate condizioni economiche del ricorrente medesimo. Sul punto, difetterebbe in radice alcuna motivazione da parte dei giudici del merito. Il riconoscimento di tale attenuante avrebbe anche dovuto avvenire in regime di prevalenza 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l'erronea individuazione del delitto più grave e la mancanza di motivazione in ordine agli aumenti a titolo di continuazione in maniera distinta per ciascun delitto satellite. 2.4. Con il quarto, quinto e sesto motivo, il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione in punto determinazione e dosimetria della pena e la mancanza di adeguata valutazione del disposto degli articoli 132-133 cod pen. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA]Aquino - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto alle doglianze in punto qualificazione giuridica, deve rilevarsene l'assoluta genericità non enunciando il ricorrente alcun profilo che possa fondare l'invocata riqualificazione né confrontandosi costui con alcuno specifico passaggio della motivazione del provvedimento di merito che affronta specificamente la questione della qualificazione giuridica valorizzando in maniera logica e lineare l'immediatezza tra sottrazione della cosa e violenza utilizzata per assicurarsi l'impunità (Sez. 2, Sentenza n. 43764 del 04/10/2013 Rv. 257310 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 34056 del 29/05/2018 Rv. 273617 - 01) stante il tempestivo intervento del legittimo proprietario volto ad impedire la sottrazione. Generiche anche le deduzioni in punto invocato assorbimento dei delitti di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e di ricettazione parimenti contestati al [OSCURATO:PERSONA]. Va segnalato al proposito che risulta lineare la ricostruzione giudiziale che evidenzia - da una parte - il fatto che il delitto di ricettazione ha avuto ad oggetto un bene utilizzato durante la rapina e - dall'altra - che la violenza, prima sulla persona offesa e poi sugli operanti intervenuti, è risultata ampiamente esorbitante rispetto quelle idonea ad integrare il delitto di rapina (Sez. 2, Sentenza n. 9865 del 22/01/2021 Rv. 280688 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 21458 del 05/03/2019 Rv. 276543 - 01) avendo, da una parte, determinato lesioni personali, dall'altra, messo in pericolo l'incolumità generale per effetto delle spericolate manovre effettuate durante l'inseguimento, manovre anche caratterizzate al tentativo di gettare fuori strada l'auto dei carabinieri. 3. Risulta del tutto generica anche la contestazione sul giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti. In particolare, le circostanze attenuanti generiche risultano essere state concesse in regime di equivalenza rispetto alla aggravante delle più persone riunite contestata in fatto , emergente sin dalla ricostruzione di primo grado e la cui sussistenza non è stata contestata in appello. Sul punto, vi è in sede di appello motivazione adeguata e congrua che valorizza modalità delle condotte, il grado di violenza e la pluralità delle persone offese. 3.1. Quanto ai profili attinenti alla attenuante del risarcimento del danno, risulta della motivazione del provvedimento di secondo grado (si veda in particolare la terzultima pagina del provvedimento, non numerato) che proprio l'avvenuto risarcimento del danno agli operanti ha determinato la ridotta entità dell'aumento in continuazione per i delitti di lesioni ai danni degli operanti di PG. L'attenuante non è stata riconosciuta in difetto del requisito della integralità del risarcimento non essendo state coinvolte le ulteriori persone offese e danneggiate in conseguenza della contestata rapina. 4. Del tutto generico e comunque manifestamente infondato risulta anche il terzo motivo nella parte in cui si lamenta l'erronea identificazione del delitto più grave posto che, nel contesto dei reati contestati, quello di rapina risulta essere sanzionato con la pena edittale ampiamente maggiore. 4.1. Quanto alla lamentata mancanza di motivazione in ordine agli aumenti a titolo di continuazione, rimane qualificante il carattere estremamente contenuto degli aumenti disposti; carattere, questo, che, in un contesto in cui non è minimamente prospettata alcuna sproporzione degli aumenti in relazione ai titoli per cui sono stati applicati, risulta qualificante: Infatti, le stesse Sezioni Unite PIZZONE hanno ritenuto che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi rimanendo centrale la possibilità di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 Rv. 282269 - 01). 5. Le doglianze relative all'eccessività del trattamento sanzionatorio e alla parametrazione della pena risultano inammissibili in presenza di un'adeguata motivazione che valorizza la gravità della violenza e la pluralità delle persone offese e danneggiate. Peraltro, nel caso di specie, la pena risulta essere stata fissata in valori prossimi ai minimi edittali per cui, a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen., è sufficiente la mera indicazione della congruità della pena come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 6. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. 6.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend