CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 22093/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso è puramente reiterativo di questioni già dedotte dinanzi al giudice di appello che con argomenti privi di qualsiasi vizio ha già esposto le ragioni della mancata rinnovazione istruttoria essendo la mancata audizione dei testimoni della difesa dipesa dalla negligenza della stessa difesa nel corso del giudizio di primo grado e non sussistendo i presupposti richiesti dall'art. 603 cod.proc.pen.; considerato poi che il secondo motivo che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pagg. 7-8) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, fondata sulle dichiarazioni convergenti di più persone offese che inoltre la negazione delle attenuanti generiche è fondata dal giudice di appello su argomenti privi di manifesta illogicità esposti a p. 5 e pertanto non censurabili nella presente sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 23 aprile 2024 Il consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t. [OSCURATO:PERSONA] idente Luci knperiali ---- -- --_____ .- / [OSCURATO:PERSONA]'..\. e I 't. n .; . • , ,