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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 32980/2026

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di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale laCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere ilriconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., inrelazione ai reati giudicati dalle seguenti sentenze di condanna irrevocabili:· sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 22 ottobre 2020,per il delitto di rapina aggravata, commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 3 dicembre2018;· sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 17 aprile 2024,per il delitto di tentata furto in abitazione aggravato, commesso a Melito diPorto Salvo il 30 ottobre 2018;premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito dellaunicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa allavalutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01);preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochil'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento allacontiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010,rilevato che il primo giudice ha escluso la ricorrenza della continuazione,trattandosi di reati commessi in luoghi e in tempi diversi, con diverse modalità ein concorso con soggetti diversi, fatta eccezione per la compagna delcondannato, reputando insufficiente ai fini del riconoscimento del vincolo la meracomponente predatoria che contraddistingue entrambe le condotte;ritenuto che il ricorso, incentrato sulla deduzione dell’identità del benegiuridico offeso, della contiguità temporale e spaziale, dell’identità del ruolo dipalo, non si confronta adeguatamente con le argomentazioni a fondamento delprovvedimento reiettivo e non individua precisi elementi fattuali univocamenteindicativi di una preventiva deliberazione unitaria;considerato invero che, per giurisprudenza costante, «in tema di reatocontinuato, il giudice dell'esecuzione nel valutare l'unicità del disegno criminosonon può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che siameramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dallacommissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loroconnotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non genericoma generale» (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596– 01);ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio digiudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/otese a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei dati processuali, nonconsentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01);considerato che alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale laCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, harigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere ilriconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., inrelazione ai reati giudicati dalle seguenti sentenze di condanna irrevocabili:· sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 22 ottobre 2020,per il delitto di rapina aggravata, commesso a [OSCURATO:PERSONA] il 3 dicembre2018;· sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 17 aprile 2024,per il delitto di tentata furto in abitazione aggravato, commesso a Melito diPorto Salvo il 30 ottobre 2018;premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito dellaunicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa allavalutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede dilegittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936del 3/12/2018, dep. 2019, D'Andrea, Rv. 275222 - 01);preso atto che grava sul condannato, il quale in sede di esecuzione invochil'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementispecifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento allacontiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli direato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminosounitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806 del20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010,rilevato che il primo giudice ha escluso la ricorrenza della continuazione,trattandosi di reati commessi in luoghi e in tempi diversi, con diverse modalità ein concorso con soggetti diversi, fatta eccezione per la compagna delcondannato, reputando insufficiente ai fini del riconoscimento del vincolo la meracomponente predatoria che contraddistingue entrambe le condotte;ritenuto che il ricorso, incentrato sulla deduzione dell’identità del benegiuridico offeso, della contiguità temporale e spaziale, dell’identità del ruolo dipalo, non si confronta adeguatamente con le argomentazioni a fondamento delprovvedimento reiettivo e non individua precisi elementi fattuali univocamenteindicativi di una preventiva deliberazione unitaria;considerato invero che, per giurisprudenza costante, «in tema di reatocontinuato, il giudice dell'esecuzione nel valutare l'unicità del disegno criminosonon può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che siameramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dallacommissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loroconnotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non genericoma generale» (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596– 01);ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio digiudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/otese a sollecitare una diversa e alternativa lettura dei dati processuali, nonconsentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01);considerato che alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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