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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 marzo 2026

Cassazione n. 12958/2026

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ello di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Letta la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

E’ proposto ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto n. 6/25reso dalla Corte d’Appello di Lecce il 3.11.2025 (dep. 2.12.2025), che ha rigettatogli atti di appello proposti avverso i decreti emessi in data 27.09.2024 e 3.04.2025dal Tribunale di Lecce, entrambi confermativi (previo rigetto delle istanze di revocaavanzate dal ricorrente) della misura di prevenzione della sorveglianza speciale diP.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni cinque,con le prescrizioni accessorie, disposta dal medesimo Tribunale di Lecce con decreton. 22/2023 del 16.02.2023.2.

A sostegno del ricorso si deducendo due motivi di seguito enunciati nei limitidi cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 4, 10 e 11 del d.lgs.159/2011 nonché dell’art. 5 CEDU, con specifico riguardo all’erronea valutazionedell’attualità della pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA], avendo la Cortedi merito, in buona sostanza, neutralizzato la condotta successiva all’applicazionedella misura di prevenzione con riferimento al tempo trascorso (tempo-condotta),incorrendo anche in travisamento della prova riguardo al contenutodell’intercettazione del 2021, favorevole al proposto.Se il decorso del tempo e la condotta irreprensibile del prevenuto vengonoconsiderati fattori neutri (ecco la violazione di legge) risulta travolto anche l'art. 11che consente la rivalutazione della misura proprio sulla base della condotta tenutanel corso dell'applicazione.

Non salva dal vizio denunciato il tentativo vano diritenere sufficiente l'impianto motivazionale ricondotto a un solo episodio diincontro con soggetti pregiudicati risalente a tre anni prima del giudizio,dimenticando che la giurisprudenza di legittimità richiede pluralità, abitualità osistematicità dei contatti.

Un episodio occasionale isolato non è idoneo a sostenerela permanenza della pericolosità.La motivazione è pertanto apparente e in contrasto con gli articoli 4 e 10 d,lgs.

N. 159 2011.La Corte territoriale ha richiamato fatti risalenti al 2019, già definiti concondanna a pena di tre anni, priva delle aggravanti, ciò implica un inammissibileancoraggio dell'attualità ad elementi remoti di sei anni anteriori al giudizio, estraneia dinamiche associative mafiose, cristallizzati e non più rappresentativi dellasituazione attuale.Gli elementi nuovi erano in buona sostanza costituiti dal tempo e dallacondotta positiva oltre che dal contenuto della conversazione intercettata, che, unitia quelli preesistenti della confessione, dell'allontanamento da Taranto, fornivanocoerenza all'art. 4 che attribuisce valore centrale alla condotta osservante.

Inviolazione di tale norma si sono invece sterilizzati tre anni di comportamentoimpeccabile, privo di qualsiasi episodio contrario, trasformando la condotta positivain elemento neutro, creando in tal modo una presunzione di pericolosità a tempoindeterminato senza adeguata motivazione e attraverso argomenti aleatori, nonsupportati da dati fattuali emergenti2.2.Col secondo motivo deduce la violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 159-2011 edell'art 5 Cedu, lamentando l'erronea equiparazione tra obbligo di soggiorno eobbligo di presentazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità, emotivazione apparente sulla mancata graduazione delle prescrizioni.La Corte di appello si limita ad affermare che non sono emersi elementi nuovitali da poter ritenere possibile una misura meno gravosa.

Tale motivazione èmeramente apparente omettendo ogni reale scrutinio sulla proporzione e sullanecessità delle prescrizioni.La Corte di appello ha infatti erroneamente equiparato l'obbligo di soggiorno el'obbligo di presentazione senza svolgere un’autonoma valutazione graduata e nonfungibile che la legge impone soprattutto per la permanenza dell'obbligo disoggiorno, misura fortemente afflittiva, priva di specifica giustificazione.

Parimentila generica affermazione secondo cui non vi sarebbero elementi nuovi eludetotalmente tre anni di condotta irreprensibile, le informative positive della P.G., lastabile attività lavorativa e le risultanze intercettive che attestano un effettivodistacco da ambienti illeciti.

Proprio tali elementi integrano i presupposti perl'alleggerimento delle prescrizioni e dimostrano l'assenza di pericolosità attuale.3.

Con atto pervenuto nei termini in data 8.3.2026, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],sono stati proposti motivi nuovi definiti dalla difesa in linea di continuità con lecensure già formulate nel ricorso principale, di cui costituirebbero sviluppo eulteriore approfondimento argomentativo, secondo il principio affermato dalleSezioni Unite (SS.UU., 20 aprile 1998, Bono), che consente la proposizione dimotivi nuovi quando essi si inseriscano nel medesimo perimetro logico-giuridicodell’impugnazione originaria.Nel ricorso principale – rappresenta la difesa – si era denunciata la violazioneda parte del [OSCURATO:PERSONA] emissario degli artt. 4, 10 e 11 d.lgs. 159/2011 nonchédell’art. 5 CEDU, con specifico riguardo all’erronea valutazione dell’attualità dellapericolosità sociale del sig. [OSCURATO:PERSONA].I motivi aggiunti incidono direttamente su tale profilo, evidenziando come ilpresupposto fattuale posto a fondamento dell’attualità si sia rivelato insussistente.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva individuato l’attualità della pericolosità nelpericolo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] potesse utilizzare — e avesse utilizzato in tempi recenti —le società [OSCURATO:SOCIETA]. come strumenti di prosecuzione di attivitàillecite - all.1 provvedimento originario di applicazione.Ebbene, tale presupposto è stato successivamente smentito con elementinuovi: è stata prodotta intercettazione attestante la piena liceità dell’operativitàdella [OSCURATO:SOCIETA].; è stata documentata l’inattività della [OSCURATO:SOCIETA].; è statodimostrato - dalle relazioni delle forze di P.g. deputate al controllo - che il decorsodel tempo anni 2023-2024-2025 ha ulteriormente confermato l’assenza di qualsiasicoinvolgimento di tali società in condotte illecite.In altri termini, l’unico elemento che sorreggeva il giudizio di attualità si èrivelato erroneo.A ciò si aggiunge che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha allegato — e documentato — un periodosignificativo di condotta irreprensibile: assenza di nuove contestazioni, rispetto delleprescrizioni, mancanza di frequentazioni pregiudizievoli, svolgimento di attivitàlavorativa e proposta di assunzione proveniente da soggetto consapevole dei suoiprecedenti.Elementi che, secondo consolidata giurisprudenza, integrano indici concreti dirisocializzazione e che il proposto è tenuto soltanto ad allegare, non a dimostrarecon prova piena.La Corte di Appello ha invece operato un’inammissibile inversione dell’onereprobatorio, pretendendo dal prevenuto una dimostrazione positiva e assoluta dellacessazione della pericolosità.4.

Con ulteriore atto – pervenuto solo in data 9.3.2026 – a firma dell’avv.Oliviero de [OSCURATO:PERSONA] si lamenta che la Corte di appello ha fondato il giudizio distabiliti dal sistema normativo e convenzionale, incorrendo in palese violazione dilegge per erronea applicazione della normativa di riferimento.

La Corte oltre aomettere completamente ogni valutazione in ordine alla persistenza della attualitàdella pericolosità sociale, unico vero oggetto della propria decisione, neppure indicaquali dovrebbero essere gli elementi nuovi che il soggetto sottoposto a misuradovrebbe portare alla attenzione del Decidente per ottenere la revoca.

Indi, siadducono argomenti analoghi a quelli sviluppati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] negli atti a suafirma (motivazione apparente e configurazione di un obbligo di prova in capo alricorrente).5.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – senzal'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Inammissibili sono entrambi i motivi di ricorso – e relative integrazionicontenute negli atti aggiuntivi - che intersecandosi tra loro verranno trattatiunitariamente, basandosi, in buona sostanza, su argomenti analoghi.Si deve innanzitutto premettere che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del2011, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure diprevenzione personali e patrimoniali è limitato alla sola violazione di legge.

Neconsegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono esclusi dal novero deivizi deducibili in sede di legittimità quelli previsti dall'art. 606, lett. e) c.p.p.,potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile comeviolazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudiced'appello, il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, che non puòessere però evocato strumentalmente al fine di dedurre la sottovalutazione diargomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice ocomunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato (ex multis, Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci ealtri, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 1, n.6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).È altresì noto che la motivazione del tutto mancante oppure apparente èravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o siavvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o diproposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamentoespresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciòsostanzialmente inesistente.In altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando ilgiudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire allaconclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generichenon pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata nonrisponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorsoargomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momentiesplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n.4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Sebbene il ricorso sia stato formalmente proposto per violazione di legge (purfacendo riferimento, il primo motivo, addirittura al travisamento della prova), essoin realtà investe unicamente motivi concernenti la motivazione del provvedimentoimpugnato, senza che possa rilevarsi alcuna carenza motivazionale tale da integrarela motivazione inesistente o apparente, attesa l'ampiezza delle argomentazionisvolte dalla Corte territoriale, che, decidendo in sede di appello, ha attentamentevalutato le ragioni difensive tese ad ottenere la revoca o quanto menol’attenuazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo disoggiorno imposta con provvedimento del 16.2.2023 (ed eseguita a far data dal23.2.2023).Innanzitutto, il provvedimento impugnato ha ritenuto attuale la pericolositàdel proposto alla luce dei plurimi elementi elencati, osservando come, tra l’altro, ilprovvedimento applicativo nella misura fosse stato confermato con decreto dellaCorte di appello del 14/11/2023, divenuto definitivo in data 09/04/2024, con laconseguenza che nella presente sede non dovesse essere rivalutata la pericolositàsociale del sottoposto sussistente al momento in cui è stata adottata la misura -già valutata dal Tribunale in data 16/02/2023 e poi anche dalla Corte di appello almomento in cui ha confermato il decreto applicativo.

Con la conseguenza che nonpotessero venire in rilievo nella presente sede tra l'altro le argomentazioni difensivein ordine alla liceità delle società costituite gestite dal [OSCURATO:PERSONA] per le quali vi è statosequestro e confisca di prevenzione tuttora al vaglio della Corte di appello indiversa composizione investita dell'impugnazione verso la misura di prevenzionepatrimoniale.Ha quindi precisato la Corte di merito che vengono nella presente sede inrilievo gli eventuali elementi sopravvenuti alla decisione di primo grado diapplicazione della misura di prevenzione personale ovvero successivi al 16/02/2023incidenti sulla pericolosità e che siano eventualmente dimostrativi di una effettivacessazione della pericolosità all'epoca esistente.Tanto premesso, nell’operare la valutazione della persistenza della pericolositàdel ricorrente, la Corte territoriale non ha mancato di considerare gli elementiaddotti dalla difesa ritenuti, tuttavia, non idonei a dimostrare la cessazione dellapericolosità sociale, anche perché alcuni di essi – quelli afferenti lo svolgimento dirilevanti anche non adeguatamente documentati e non dotati di adeguata credibilitàsulla base di argomentazione non apparente.Né si può affermare che la Corte di merito abbia fondato la sua decisione –contraddittoriamente a quanto in premessa evidenziato – su circostanze remoterisalenti ad anni prima dell’applicazione della misura, svuotando così di contenuto ilrequisito dell’attualità, avendo piuttosto, essa, sviluppato un discorso unitario alfine di verificare la effettiva incidenza delle indicate sopravvenienze sul quadro dipericolosità già tracciato; e, in realtà, il riferimento a fatti pregressi è, in alcuni casi,imposto dalle stesse circostanze richiamate dalla prospettazione difensiva (così adesempio il richiamo del procedimento pendente per il reato di cui all’art. 416-bisc.p. scaturisce dagli argomenti difensivi riguardo alla vicenda dell’interdittivaantimafia).Nella giurisprudenza di legittimità costituisce, invero, ius receptum il principiosecondo cui ai fini della revoca della misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale, ai sensi dell’art. 11, D.L.vo n. 159 cit. il giudice della prevenzione è tenutoa compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolositàsociale del sottoposto, che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tengaconto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativiall’evoluzione della personalità in relazione all’eventuale periodo di detenzionepatito, ed alle ulteriori emergenze processuali (Sez.

I, 24 gennaio 2017, n. 19657,Rv. 269947 - 01).Ciò posto, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la motivazione deldecreto impugnato non può ritenersi apparente, avendo tra l’altro evidenziato che ilmero decorso del tempo, di per sé non sufficiente a far venir meno o attenuare ilquadro di pericolosità sociale posto a base del provvedimento prevenzionale, nelcaso di specie non può ritenersi supportato da altri elementi favorevoli divalutazione, non potendo ritenersi rilevanti le proposte di lavoro che – di là dellaloro credibilità o meno - , in quanto tali, non sono indicative di cessazione dellapericolosità sociale, tanto più ove si consideri che il ricorrente è stato attinto dallamisura di prevenzione allorquando svolgeva attività lavorativa per conto di unadelle aziende proponenti l’attuale offerta di lavoro e ciò nonostante era statoritenuto socialmente pericoloso, né gli ulteriori elementi dedotti (la sentenza delTribunale di Lagonegro comunque di condanna; l’interrogatorio reso in data18.05.2021; la vicenda dell’interdittiva antimafia prefettizia emessa il 23.05.2025rispetto alla quale è stata addotta una rinuncia al credito i cui contorni e contenutonon sono stati ritenuti del tutto chiari).A fronte della ritenuta insussistenza dei prospettati elementi positivi, la Cortedi merito ha dunque vagliato come neutra la valenza dell’osservanza delleprescrizioni connesse alla misura di prevenzione e del decorso del tempo.

E,nell’aderire alla prospettiva del Tribunale, espressa nei due provvedimenti di rigettooggetto di esame, ha affermato che la natura dell’accertata pericolosità sociale delproposto e le caratteristiche del suo agire devono fondatamente indurre a formulareun giudizio di persistenza dell'attualità della sua pericolosità sociale, avuto riguardoall’assenza di elementi concreti di positiva valutazione in ordine all’abbandono dellelogiche criminali ampiamente manifestate in precedenza.Sotto tale ultimo profilo, infatti, seppure è vero - come segnalato in ricorso -che il giudizio di pericolosità è dinamico e tale, quindi, da far apprezzare la condottadel proposto successiva all’applicazione della misura, nondimeno il decorso deltempo di sottoposizione alla misura di prevenzione e il rispetto delle relativeprescrizioni non costituiscono di per sé “elementi nuovi”, così come vorrebbe ilricorrente, tali da influire necessariamente sull’attualità della misura elidendola oNel formulare tale conclusione la Corte di appello si è attenuta al criteriosecondo cui l’eventuale evoluzione positiva della personalità del proposto deveessere desunta da emergenze processuali concrete e significative – che a rigorepotrebbero riguardare anche il pregresso purché si risolvano in aspetti sopravvenutidotati di effettivo rilievo - che nella specie sono state ritenute non sussistenti nongià per difetto di prova da parte del ricorrente ma per essere gli elementi segnalatinon conducenti ai fini che occupano.In definitiva la prospettazione difensiva non si confronta con gli specificielementi di valutazione illustrati dalla Corte di merito che, nell’escludere lasussistenza di concrete circostanze di segno positivo, ha ricordato, tra l’altro, e alsolo fine di meglio inquadrare gli elementi di asserita novità, la comprovatapervicacia dell’agire illecito del proposto, che è ritornato a delinquere dopo le dueprecedenti misure di prevenzione cui era stato sottoposto, nonché la meraapparenza del prospettato mutamento di vita, che di fatto non ha trovato confermain alcuna obiettiva evenienza fattuale.Per quanto esposto, la doglianza difensiva, come evidenzia anche ilProcuratore generale nella requisitoria in atti, più che segnalare una violazione dilegge, appare riconducibile ad un dissenso valutativo, considerato che, ad avvisodel ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il decorsodel tempo, congiunto all’osservanza delle prescrizioni, e agli altri elementi addotti,ritenuti non sufficienti con congrui argomenti nel provvedimento impugnato,giustificherebbe comunque la revoca della misura o, quantomeno, la suaIn ogni caso deve concludersi che la motivazione posta a base delprovvedimento in esame non può dirsi affatto apparente né risulta scalfitadecisivamente dai rilievi formulati dal ricorrente, né possono ritenersi sussistenti,alla luce di tutto quanto sopra osservato, le dedotte violazioni di legge.Deriva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue,per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilitàdeterminata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, alversamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equoe congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questionitrattate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 24/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di LecceUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Letta la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia delricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. E’ proposto ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto n. 6/25reso dalla Corte d’Appello di Lecce il 3.11.2025 (dep. 2.12.2025), che ha rigettatogli atti di appello proposti avverso i decreti emessi in data 27.09.2024 e 3.04.2025dal Tribunale di Lecce, entrambi confermativi (previo rigetto delle istanze di revocaavanzate dal ricorrente) della misura di prevenzione della sorveglianza speciale diP.S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni cinque,con le prescrizioni accessorie, disposta dal medesimo Tribunale di Lecce con decreton. 22/2023 del 16.02.2023.2. A sostegno del ricorso si deducendo due motivi di seguito enunciati nei limitidi cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 4, 10 e 11 del d.lgs.159/2011 nonché dell’art. 5 CEDU, con specifico riguardo all’erronea valutazionedell’attualità della pericolosità sociale del proposto [OSCURATO:PERSONA], avendo la Cortedi merito, in buona sostanza, neutralizzato la condotta successiva all’applicazionedella misura di prevenzione con riferimento al tempo trascorso (tempo-condotta),incorrendo anche in travisamento della prova riguardo al contenutodell’intercettazione del 2021, favorevole al proposto.Se il decorso del tempo e la condotta irreprensibile del prevenuto vengonoconsiderati fattori neutri (ecco la violazione di legge) risulta travolto anche l'art. 11che consente la rivalutazione della misura proprio sulla base della condotta tenutanel corso dell'applicazione. Non salva dal vizio denunciato il tentativo vano diritenere sufficiente l'impianto motivazionale ricondotto a un solo episodio diincontro con soggetti pregiudicati risalente a tre anni prima del giudizio,dimenticando che la giurisprudenza di legittimità richiede pluralità, abitualità osistematicità dei contatti. Un episodio occasionale isolato non è idoneo a sostenerela permanenza della pericolosità.La motivazione è pertanto apparente e in contrasto con gli articoli 4 e 10 d,lgs. N. 159 2011.La Corte territoriale ha richiamato fatti risalenti al 2019, già definiti concondanna a pena di tre anni, priva delle aggravanti, ciò implica un inammissibileancoraggio dell'attualità ad elementi remoti di sei anni anteriori al giudizio, estraneia dinamiche associative mafiose, cristallizzati e non più rappresentativi dellasituazione attuale.Gli elementi nuovi erano in buona sostanza costituiti dal tempo e dallacondotta positiva oltre che dal contenuto della conversazione intercettata, che, unitia quelli preesistenti della confessione, dell'allontanamento da Taranto, fornivanocoerenza all'art. 4 che attribuisce valore centrale alla condotta osservante. Inviolazione di tale norma si sono invece sterilizzati tre anni di comportamentoimpeccabile, privo di qualsiasi episodio contrario, trasformando la condotta positivain elemento neutro, creando in tal modo una presunzione di pericolosità a tempoindeterminato senza adeguata motivazione e attraverso argomenti aleatori, nonsupportati da dati fattuali emergenti2.2.Col secondo motivo deduce la violazione dell'art. 11 d.lgs. n. 159-2011 edell'art 5 Cedu, lamentando l'erronea equiparazione tra obbligo di soggiorno eobbligo di presentazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità, emotivazione apparente sulla mancata graduazione delle prescrizioni.La Corte di appello si limita ad affermare che non sono emersi elementi nuovitali da poter ritenere possibile una misura meno gravosa. Tale motivazione èmeramente apparente omettendo ogni reale scrutinio sulla proporzione e sullanecessità delle prescrizioni.La Corte di appello ha infatti erroneamente equiparato l'obbligo di soggiorno el'obbligo di presentazione senza svolgere un’autonoma valutazione graduata e nonfungibile che la legge impone soprattutto per la permanenza dell'obbligo disoggiorno, misura fortemente afflittiva, priva di specifica giustificazione. Parimentila generica affermazione secondo cui non vi sarebbero elementi nuovi eludetotalmente tre anni di condotta irreprensibile, le informative positive della P.G., lastabile attività lavorativa e le risultanze intercettive che attestano un effettivodistacco da ambienti illeciti. Proprio tali elementi integrano i presupposti perl'alleggerimento delle prescrizioni e dimostrano l'assenza di pericolosità attuale.3. Con atto pervenuto nei termini in data 8.3.2026, a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],sono stati proposti motivi nuovi definiti dalla difesa in linea di continuità con lecensure già formulate nel ricorso principale, di cui costituirebbero sviluppo eulteriore approfondimento argomentativo, secondo il principio affermato dalleSezioni Unite (SS.UU., 20 aprile 1998, Bono), che consente la proposizione dimotivi nuovi quando essi si inseriscano nel medesimo perimetro logico-giuridicodell’impugnazione originaria.Nel ricorso principale – rappresenta la difesa – si era denunciata la violazioneda parte del [OSCURATO:PERSONA] emissario degli artt. 4, 10 e 11 d.lgs. 159/2011 nonchédell’art. 5 CEDU, con specifico riguardo all’erronea valutazione dell’attualità dellapericolosità sociale del sig. [OSCURATO:PERSONA].I motivi aggiunti incidono direttamente su tale profilo, evidenziando come ilpresupposto fattuale posto a fondamento dell’attualità si sia rivelato insussistente.[OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva individuato l’attualità della pericolosità nelpericolo che il sig. [OSCURATO:PERSONA] potesse utilizzare — e avesse utilizzato in tempi recenti —le società [OSCURATO:SOCIETA]. come strumenti di prosecuzione di attivitàillecite - all.1 provvedimento originario di applicazione.Ebbene, tale presupposto è stato successivamente smentito con elementinuovi: è stata prodotta intercettazione attestante la piena liceità dell’operativitàdella [OSCURATO:SOCIETA].; è stata documentata l’inattività della [OSCURATO:SOCIETA].; è statodimostrato - dalle relazioni delle forze di P.g. deputate al controllo - che il decorsodel tempo anni 2023-2024-2025 ha ulteriormente confermato l’assenza di qualsiasicoinvolgimento di tali società in condotte illecite.In altri termini, l’unico elemento che sorreggeva il giudizio di attualità si èrivelato erroneo.A ciò si aggiunge che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha allegato — e documentato — un periodosignificativo di condotta irreprensibile: assenza di nuove contestazioni, rispetto delleprescrizioni, mancanza di frequentazioni pregiudizievoli, svolgimento di attivitàlavorativa e proposta di assunzione proveniente da soggetto consapevole dei suoiprecedenti.Elementi che, secondo consolidata giurisprudenza, integrano indici concreti dirisocializzazione e che il proposto è tenuto soltanto ad allegare, non a dimostrarecon prova piena.La Corte di Appello ha invece operato un’inammissibile inversione dell’onereprobatorio, pretendendo dal prevenuto una dimostrazione positiva e assoluta dellacessazione della pericolosità.4. Con ulteriore atto – pervenuto solo in data 9.3.2026 – a firma dell’avv.Oliviero de [OSCURATO:PERSONA] si lamenta che la Corte di appello ha fondato il giudizio distabiliti dal sistema normativo e convenzionale, incorrendo in palese violazione dilegge per erronea applicazione della normativa di riferimento. La Corte oltre aomettere completamente ogni valutazione in ordine alla persistenza della attualitàdella pericolosità sociale, unico vero oggetto della propria decisione, neppure indicaquali dovrebbero essere gli elementi nuovi che il soggetto sottoposto a misuradovrebbe portare alla attenzione del Decidente per ottenere la revoca. Indi, siadducono argomenti analoghi a quelli sviluppati dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] negli atti a suafirma (motivazione apparente e configurazione di un obbligo di prova in capo alricorrente).5. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – senzal'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.Inammissibili sono entrambi i motivi di ricorso – e relative integrazionicontenute negli atti aggiuntivi - che intersecandosi tra loro verranno trattatiunitariamente, basandosi, in buona sostanza, su argomenti analoghi.Si deve innanzitutto premettere che ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 159 del2011, il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure diprevenzione personali e patrimoniali è limitato alla sola violazione di legge. Neconsegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono esclusi dal novero deivizi deducibili in sede di legittimità quelli previsti dall'art. 606, lett. e) c.p.p.,potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile comeviolazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudiced'appello, il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, che non puòessere però evocato strumentalmente al fine di dedurre la sottovalutazione diargomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice ocomunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato (ex multis, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci ealtri, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 1, n.6636 del 07/01/2016, Rv. 266365).È altresì noto che la motivazione del tutto mancante oppure apparente èravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o siavvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o diproposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamentoespresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciòsostanzialmente inesistente.In altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando ilgiudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire allaconclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generichenon pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata nonrisponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorsoargomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momentiesplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n.4787 del 10/11/1993, dep. 1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 196361 - 01; cfr. pure Sez. 6, n.49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244).Sebbene il ricorso sia stato formalmente proposto per violazione di legge (purfacendo riferimento, il primo motivo, addirittura al travisamento della prova), essoin realtà investe unicamente motivi concernenti la motivazione del provvedimentoimpugnato, senza che possa rilevarsi alcuna carenza motivazionale tale da integrarela motivazione inesistente o apparente, attesa l'ampiezza delle argomentazionisvolte dalla Corte territoriale, che, decidendo in sede di appello, ha attentamentevalutato le ragioni difensive tese ad ottenere la revoca o quanto menol’attenuazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo disoggiorno imposta con provvedimento del 16.2.2023 (ed eseguita a far data dal23.2.2023).Innanzitutto, il provvedimento impugnato ha ritenuto attuale la pericolositàdel proposto alla luce dei plurimi elementi elencati, osservando come, tra l’altro, ilprovvedimento applicativo nella misura fosse stato confermato con decreto dellaCorte di appello del 14/11/2023, divenuto definitivo in data 09/04/2024, con laconseguenza che nella presente sede non dovesse essere rivalutata la pericolositàsociale del sottoposto sussistente al momento in cui è stata adottata la misura -già valutata dal Tribunale in data 16/02/2023 e poi anche dalla Corte di appello almomento in cui ha confermato il decreto applicativo. Con la conseguenza che nonpotessero venire in rilievo nella presente sede tra l'altro le argomentazioni difensivein ordine alla liceità delle società costituite gestite dal [OSCURATO:PERSONA] per le quali vi è statosequestro e confisca di prevenzione tuttora al vaglio della Corte di appello indiversa composizione investita dell'impugnazione verso la misura di prevenzionepatrimoniale.Ha quindi precisato la Corte di merito che vengono nella presente sede inrilievo gli eventuali elementi sopravvenuti alla decisione di primo grado diapplicazione della misura di prevenzione personale ovvero successivi al 16/02/2023incidenti sulla pericolosità e che siano eventualmente dimostrativi di una effettivacessazione della pericolosità all'epoca esistente.Tanto premesso, nell’operare la valutazione della persistenza della pericolositàdel ricorrente, la Corte territoriale non ha mancato di considerare gli elementiaddotti dalla difesa ritenuti, tuttavia, non idonei a dimostrare la cessazione dellapericolosità sociale, anche perché alcuni di essi – quelli afferenti lo svolgimento dirilevanti anche non adeguatamente documentati e non dotati di adeguata credibilitàsulla base di argomentazione non apparente.Né si può affermare che la Corte di merito abbia fondato la sua decisione –contraddittoriamente a quanto in premessa evidenziato – su circostanze remoterisalenti ad anni prima dell’applicazione della misura, svuotando così di contenuto ilrequisito dell’attualità, avendo piuttosto, essa, sviluppato un discorso unitario alfine di verificare la effettiva incidenza delle indicate sopravvenienze sul quadro dipericolosità già tracciato; e, in realtà, il riferimento a fatti pregressi è, in alcuni casi,imposto dalle stesse circostanze richiamate dalla prospettazione difensiva (così adesempio il richiamo del procedimento pendente per il reato di cui all’art. 416-bisc.p. scaturisce dagli argomenti difensivi riguardo alla vicenda dell’interdittivaantimafia).Nella giurisprudenza di legittimità costituisce, invero, ius receptum il principiosecondo cui ai fini della revoca della misura di prevenzione della sorveglianzaspeciale, ai sensi dell’art. 11, D.L.vo n. 159 cit. il giudice della prevenzione è tenutoa compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolositàsociale del sottoposto, che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tengaconto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativiall’evoluzione della personalità in relazione all’eventuale periodo di detenzionepatito, ed alle ulteriori emergenze processuali (Sez. I, 24 gennaio 2017, n. 19657,Rv. 269947 - 01).Ciò posto, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la motivazione deldecreto impugnato non può ritenersi apparente, avendo tra l’altro evidenziato che ilmero decorso del tempo, di per sé non sufficiente a far venir meno o attenuare ilquadro di pericolosità sociale posto a base del provvedimento prevenzionale, nelcaso di specie non può ritenersi supportato da altri elementi favorevoli divalutazione, non potendo ritenersi rilevanti le proposte di lavoro che – di là dellaloro credibilità o meno - , in quanto tali, non sono indicative di cessazione dellapericolosità sociale, tanto più ove si consideri che il ricorrente è stato attinto dallamisura di prevenzione allorquando svolgeva attività lavorativa per conto di unadelle aziende proponenti l’attuale offerta di lavoro e ciò nonostante era statoritenuto socialmente pericoloso, né gli ulteriori elementi dedotti (la sentenza delTribunale di Lagonegro comunque di condanna; l’interrogatorio reso in data18.05.2021; la vicenda dell’interdittiva antimafia prefettizia emessa il 23.05.2025rispetto alla quale è stata addotta una rinuncia al credito i cui contorni e contenutonon sono stati ritenuti del tutto chiari).A fronte della ritenuta insussistenza dei prospettati elementi positivi, la Cortedi merito ha dunque vagliato come neutra la valenza dell’osservanza delleprescrizioni connesse alla misura di prevenzione e del decorso del tempo. E,nell’aderire alla prospettiva del Tribunale, espressa nei due provvedimenti di rigettooggetto di esame, ha affermato che la natura dell’accertata pericolosità sociale delproposto e le caratteristiche del suo agire devono fondatamente indurre a formulareun giudizio di persistenza dell'attualità della sua pericolosità sociale, avuto riguardoall’assenza di elementi concreti di positiva valutazione in ordine all’abbandono dellelogiche criminali ampiamente manifestate in precedenza.Sotto tale ultimo profilo, infatti, seppure è vero - come segnalato in ricorso -che il giudizio di pericolosità è dinamico e tale, quindi, da far apprezzare la condottadel proposto successiva all’applicazione della misura, nondimeno il decorso deltempo di sottoposizione alla misura di prevenzione e il rispetto delle relativeprescrizioni non costituiscono di per sé “elementi nuovi”, così come vorrebbe ilricorrente, tali da influire necessariamente sull’attualità della misura elidendola oNel formulare tale conclusione la Corte di appello si è attenuta al criteriosecondo cui l’eventuale evoluzione positiva della personalità del proposto deveessere desunta da emergenze processuali concrete e significative – che a rigorepotrebbero riguardare anche il pregresso purché si risolvano in aspetti sopravvenutidotati di effettivo rilievo - che nella specie sono state ritenute non sussistenti nongià per difetto di prova da parte del ricorrente ma per essere gli elementi segnalatinon conducenti ai fini che occupano.In definitiva la prospettazione difensiva non si confronta con gli specificielementi di valutazione illustrati dalla Corte di merito che, nell’escludere lasussistenza di concrete circostanze di segno positivo, ha ricordato, tra l’altro, e alsolo fine di meglio inquadrare gli elementi di asserita novità, la comprovatapervicacia dell’agire illecito del proposto, che è ritornato a delinquere dopo le dueprecedenti misure di prevenzione cui era stato sottoposto, nonché la meraapparenza del prospettato mutamento di vita, che di fatto non ha trovato confermain alcuna obiettiva evenienza fattuale.Per quanto esposto, la doglianza difensiva, come evidenzia anche ilProcuratore generale nella requisitoria in atti, più che segnalare una violazione dilegge, appare riconducibile ad un dissenso valutativo, considerato che, ad avvisodel ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il decorsodel tempo, congiunto all’osservanza delle prescrizioni, e agli altri elementi addotti,ritenuti non sufficienti con congrui argomenti nel provvedimento impugnato,giustificherebbe comunque la revoca della misura o, quantomeno, la suaIn ogni caso deve concludersi che la motivazione posta a base delprovvedimento in esame non può dirsi affatto apparente né risulta scalfitadecisivamente dai rilievi formulati dal ricorrente, né possono ritenersi sussistenti,alla luce di tutto quanto sopra osservato, le dedotte violazioni di legge.Deriva, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue,per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilitàdeterminata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, alversamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equoe congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questionitrattate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 24/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
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