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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26080/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce congiuntamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che il motivo proposto è manifestamente infondato, in quanto sul punto la sentenza di appello risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato, in particolare, che la Corte di appello ha fatto buon governo delle coordinate normative e dei principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di lieve entità del fatto e la sentenza è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pp. 3-7 della sentenza), tale da portare il relativo giudizio di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

PQM, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce congiuntamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che il motivo proposto è manifestamente infondato, in quanto sul punto la sentenza di appello risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato, in particolare, che la Corte di appello ha fatto buon governo delle coordinate normative e dei principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di lieve entità del fatto e la sentenza è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pp. 3-7 della sentenza), tale da portare il relativo giudizio di merito al riparo da vizi prospettabili in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio